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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25949/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha sollevato un conflitto negativo di competenza dopo che la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza di riconoscimento di una condanna straniera (Corte d'appello di Galati, Romania), aveva individuato nell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 legge 354/1975) lo strumento nazionale più affine alla sospensione condizionale della pena. Il Tribunale ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 38/2016, la competenza per le decisioni connesse alle sanzioni sostitutive (inclusa la predisposizione delle prescrizioni e modalità di sorveglianza) fosse attribuita in via esclusiva alla Corte d'Appello, mentre la Corte aveva trasmesso gli atti al Procuratore Generale per l'esecuzione e al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per la concreta determinazione delle prescrizioni.

La decisione

La Corte suprema ha dichiarato che il conflitto rientra nella categoria dei conflitti di competenza (art. 28 c.p.p.) e ha affermato la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze. La motivazione si fonda sull'interpretazione che l'art. 14 d.lgs. 38/2016 attribuisce alla Corte d'Appello la competenza decisionale al momento del riconoscimento (cioè l'individuazione dello strumento nazionale equivalente), mentre l'attuazione concreta di uno strumento di diritto penitenziario (quale l'affidamento in prova) deve avvenire secondo la legge italiana e rientra nella competenza del Tribunale di Sorveglianza per la determinazione delle prescrizioni e modalità di esecuzione. La Corte ha richiamato anche l'art. 735 c.p.p. (comma 4 e 4-bis) e la giurisprudenza consolidata (sent. Sez. 1, n. 49733/2022) che vietano l'aggravamento del trattamento rispetto a quanto previsto negli atti stranieri. Pertanto gli atti sono restituiti al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 7 marzo 2016, n. 38, art. 14

    Quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la sorveglianza è disciplinata secondo la legge italiana. Si applicano altresì le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia. Alla sorveglianza provvede il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. La corte di appello è competente per le decisioni connesse alla sospensione condizionale della pena, alla liberazione condizionale e alle sanzioni sostitutive, in particolare in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti o qualora venga commesso un nuovo reato. Delle decisioni adottate informa, senza ritardo, l'autorità competente dello Stato di emissione.

    La Corte d'Appello ha competenza decisionale al momento del riconoscimento per individuare lo strumento nazionale equivalente; tuttavia, se lo strumento è materia penitenziaria, la sua concreta attuazione e la determinazione delle prescrizioni spettano al Tribunale di Sorveglianza secondo la legge italiana.

  • Codice di procedura penale, art. 735, comma 4 e comma 4-bis

    Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l'esecuzione della pena è stata condizionalmente sospesa, la corte dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale (163 c.p.); se in detto Stato il condannato è stato liberato sotto condizione, la corte sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale (176 c.p.) e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri. Se la decisione prevede la concessione di benefici riconosciuti nello Stato di emissione, diversi da quelli di cui al comma 4, essi sono convertiti in misure analoghe previste dall'ordinamento giuridico italiano.

    Conferma la distinzione tra la decisione di riconoscimento/conversione adottata dalla Corte e l'attuazione delle misure di esecuzione nel territorio italiano; vieta l'aggravamento delle prescrizioni da parte del magistrato di sorveglianza e impone la conversione in misure analoghe.

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47

    L'affidamento in prova ai servizi sociali è l'istituto nazionale che la Corte d'Appello ha individuato come più affine alla sospensione condizionale straniera; la sua applicazione pratica e la determinazione delle relative prescrizioni rientrano nella competenza del Tribunale di Sorveglianza.

  • Codice di procedura penale, art. 28

    Definisce i conflitti di competenza tra organi giudiziari; la situazione qui rientra in tale categoria perché entrambi i giudici hanno declinato la competenza.

  • Decreto Legislativo 3 ottobre 2017, n. 149, art. 8 (introduzione comma 4-bis in art. 735 c.p.p.)

    Ha introdotto il comma 4-bis che precisa la conversione di benefici stranieri in misure analoghe nell'ordinamento italiano, ribadendo il principio di equivalenza senza aggravio.

  • Giurisprudenza: Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 49733 del 18/11/2022 (Rugiero)

    Principio interpretativo consolidato secondo cui l'adattamento di una misura straniera (es. sospensione condizionale sotto vigilanza) nella forma di affidamento in prova non può imporre obblighi o prescrizioni che aggravino il trattamento penale per contenuto o durata; conferma il divieto di aggravio da parte del magistrato di sorveglianza.

Massime di principio

  • La Corte d'Appello è competente al momento del riconoscimento per individuare quale strumento nazionale sia equivalente alla misura straniera, ma non per la determinazione concreta delle prescrizioni di un istituto penitenziario.
  • Se lo strumento nazionale individuato è di natura penitenziaria (es. affidamento in prova, libertà vigilata), la competenza per definire le prescrizioni e le modalità di esecuzione spetta al Tribunale di Sorveglianza.
  • Il magistrato di sorveglianza non può aggravare il trattamento rispetto a quanto previsto dal provvedimento straniero; eventuali adattamenti devono rispettare il principio di equivalenza e non aumentare contenuto o durata della sanzione.
  • In caso di conflitto di competenza tra Corte d'Appello e Tribunale di Sorveglianza, la risoluzione passa per la declaratoria del conflitto secondo le regole dell'art. 28 c.p.p.; la giurisprudenza favorisce l'affermazione della competenza del Tribunale di Sorveglianza quando si tratti di attuazione di misure di esecuzione penitenziaria.
  • Nelle procedure di esecuzione di sentenze straniere riconosciute, coinvolgimento del Procuratore Generale e informazione all'autorità dello Stato di emissione sono passaggi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale; occorre coordinare la fase decisionale (Corte) e quella esecutiva (Tribunale di Sorveglianza).

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