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Sentenza

Sentenza n. 540/2026 - Napoli, Sezione 5

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO costituito dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 2335/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 26.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g.18323/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 26.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 03.09.2025 (doc. 2).

Giustizia amministrativa202506175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per quattro annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro previsto per la formazione e l’aggiornamento dei docenti mediante la carta elettronica, per complessive quattro annualità, con conseguente attribuzione di un buono elettronico di 2.000 euro, oltre alle spese processuali. La sentenza era stata notificata al Ministero e non risultava impugnata. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, precisando che era decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l’ulteriore ritardo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso, rilevando che il giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli suscettibili di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; che erano rispettati i termini processuali applicabili; che la sentenza risultava passata in giudicato; che era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; e che il Ministero non aveva fornito prova dell’adempimento. Ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito telematico della documentazione comprovante l’adempimento. Ha nominato sin da subito quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere in caso di inerzia dell’amministrazione. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari al pagamento, senza che l’assenza di stanziamenti o la carenza di cassa possano costituire impedimento legittimo. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all’adempimento, anche se intervenuto dopo l’insediamento del commissario, e con limite massimo pari al 10% dell’importo dovuto. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 1.200 euro, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR richiama il rispetto del termine applicabile all’azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora per assicurare l’effettività dell’esecuzione del giudicato.

  • art. 87, comma 2, lett. d) e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ne richiama il rispetto ai fini del rito e dei termini processuali dell’azione di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 1 c.p.a.

    Il principio di effettività della tutela giustifica l’utilizzo della penalità di mora quale strumento compulsivo e di garanzia dell’esecuzione.

  • art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura dirigenziale ministeriale il cui responsabile è stato nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere dalla pubblica amministrazione l’adempimento degli obblighi conformativi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la sentenza sia suscettibile di esecuzione nei confronti dell’amministrazione.
  • In presenza di un giudicato non adempiuto, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione l’esecuzione esatta e integrale della decisione entro un termine assegnato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • L’assenza di uno specifico stanziamento di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, impedimenti legittimi all’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; il commissario deve adottare tutte le iniziative contabili e amministrative necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per adempiere e fino all’adempimento, anche se nel frattempo si è insediato il commissario ad acta.
  • La penalità di mora deve essere contenuta entro un limite massimo idoneo a evitare che la funzione compulsiva si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato; nel caso esaminato tale limite è stato individuato nel 10% dell’importo dovuto in base al giudicato.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l’amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: fino all’effettivo adempimento permane una situazione di esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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