Ordinanza n. 596/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - della Certificazione Dirigenziale prot. n.104363 del 18.06.2024 (All. 1) adottata dalla Direttrice dell’Area Ambiente e Tutela del Territorio della Città Metropolitana di Milano che certificava il completamento degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente condotti presso l’area di Via Boncompagni n.51/6 nel Comune di Milano [comunicata con nota della Città Metropolitana prot. n.104924 del 19.06.2024 (All. 2)]; - dei relativi atti presupposti, ivi inclusi: - gli allegati A-B-C-D (All. 3-4-5-6) alla citata Certificazione Dirigenziale; - la Relazione Tecnica di ARPA Lombardia prot. 2024.0076647 del 14.05.2024 (All. 7) nonché il verbale di sopralluogo ARPA Lombardia n.165566 del 02.10.2023 (All. 8) della “Relazione fine lavori MISP” e del Certificato di Collaudo dell’intervento a firma dell’Ing. Massimo Moi (questi ultimi ancorché non conosciuti); - nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi inclusi tutti gli atti già impugnati con il ricorso RG n. 3421/2022 e con i relativi ricorsi per motivi aggiunti e segnatamente: - del provvedimento prot. n. 504082 del 28.09.2022, con il quale il Direttore dell’Area Bonifiche del Comune di Milano ha comunicato l’approvazione dell’Analisi di Rischio presentata dalla Bernardo Carenini S.r.l. con riferimento al procedimento di bonifica dell’Area Via Boncompagni Carlo, 51/6, Milano (All. 9); - dell’esito della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona che ha approvato la revisione dell’Analisi di Rischio presentata dalla Bernardo Carenini S.r.l. (All. 10), così come integrata dai pareri resi da ARPA e ATS; - dei pareri favorevoli con prescrizioni rilasciati da ARPA e da ATS, ed allegati alla suddetta comunicazione del Comune di Milano (All. 11-12); - del provvedimento autorizzatorio n.983/152 (All. 13) con il quale il Direttore dell’Area Bonifiche del Comune di Milano ha approvato il Progetto Operativo di Bonifica (All. 14) presentato dalla Bernardo Carenini S.r.l. con riferimento al procedimento di bonifica dell’Area Via Boncompagni Carlo, 51/6, Milano ed autorizzato la realizzazione dei relativi interventi; - dei pareri favorevoli con prescrizioni rilasciati da ARPA in data 09.05.2023 e da ATS in data 05.05.2023 (All. 15-16) nonché della nota della Città Metropolitana di Milano dell’11.05.2023 (All. 17); - della nota del Comune di Milano prot. n.50611 del 27.01.2023 (All. 18) con il quale veniva comunicata l’approvazione del Piano di Monitoraggio delle acque proposto dalla Carenini; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti (ancorché non conosciuti).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Certificazione dirigenziale che attestava il completamento degli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area, nonché gli atti presupposti relativi all'analisi di rischio, al progetto operativo di bonifica e al monitoraggio delle acque
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'annullamento della certificazione dirigenziale della Città Metropolitana di Milano attestante il completamento degli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente presso un'area sita in Milano, nonché degli atti presupposti e connessi. Sono stati impugnati, tra gli altri, l'approvazione comunale dell'analisi di rischio, l'esito della conferenza di servizi decisoria, i pareri di ARPA e ATS, l'approvazione del progetto operativo di bonifica, il piano di monitoraggio delle acque, la relazione tecnica e il verbale di sopralluogo ARPA, la relazione di fine lavori e il certificato di collaudo. Dall'ordinanza non risultano esposti né esaminati specifici vizi di legittimità dedotti contro tali atti. Il giudice ha rilevato la necessità di verificare se permanga l'interesse della ricorrente alla decisione di merito e di acquisire aggiornamenti sulla situazione di fatto e di diritto, sugli eventuali atti o fatti sopravvenuti e sull'esigenza di ulteriori attività istruttorie.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto incombenti istruttori: la ricorrente deve dichiarare motivatamente, con breve memoria, se permanga l'interesse alla decisione e, in caso positivo, aggiornare la situazione relativa alla controversia, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di istruttoria. Le amministrazioni intimate devono fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando gli atti impugnati e la relativa documentazione, ove non già prodotti. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza tramite PAT. Il giudice ha avvertito che l'inerzia della parte ricorrente rispetto alla richiesta di confermare l'interesse potrà essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e comportare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori necessari alla decisione.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la valutazione del comportamento processuale e dell'eventuale mancata collaborazione della parte rispetto agli accertamenti richiesti.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'adozione dell'ordinanza istruttoria.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare l'inerzia della parte che, sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse, non provveda, ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'adozione dell'ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte, tale comportamento può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca di attuale disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di una controversia amministrativa non ancora definibile sul merito, il giudice può disporre che la parte ricorrente aggiorni la situazione relativa alla vicenda, indicando fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria, mentre l'amministrazione deve fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la relativa documentazione.
- La verifica della permanenza dell'interesse alla decisione costituisce un incombente istruttorio autonomo e il suo mancato assolvimento, se previamente accompagnato da espresso avvertimento, può incidere sull'esito processuale del ricorso.
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