Cassazione Civile, Ordinanza n. 09253/2026 del 12/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La lite nasce da una controversia tra confinanti relativa a opere edilizie eseguite su un fabbricato: gli attori in primo grado avevano chiesto la demolizione o l'arretramento di una sopraelevazione con trasformazione del sottotetto in mansarda abitabile e la realizzazione di una loggia, asseritamente in eccedenza rispetto al titolo edilizio e in violazione delle distanze legali, oltre al risarcimento del danno. I convenuti avevano resistito invocando il criterio della prevenzione e, in via riconvenzionale, avevano chiesto l'arretramento di una fognatura e la rimozione di altri manufatti. In appello era stata anche contestata l'operatività di un giudicato esterno derivante da un precedente giudizio di divisione ereditaria, nonché la configurabilità di una servitù per destinazione del padre di famiglia. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. per avere la Corte d'appello escluso il giudicato esterno formatosi sulla sentenza di divisione del 2006, sostenendo che quel giudicato dovesse valere anche verso gli aventi causa dei condividenti e che l'eccezione fosse rilevabile in ogni stato e grado; 2) omesso esame di fatti decisivi, assumendo che nel precedente giudizio di divisione erano già state trattate le questioni sulle servitù tra i fondi, con conseguente preclusione alla domanda di negatoria servitutis per bis in idem; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione dei presupposti della servitù per destinazione del padre di famiglia, deducendo che l'originaria unità del fondo, poi diviso a seguito di donazioni e divisione ereditaria, avrebbe determinato una servitù reciproca di non edificare a distanza inferiore a tre metri dal confine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha precisato che l'eccezione di giudicato esterno è in linea di principio rilevabile d'ufficio e può essere scrutinata anche in cassazione se i documenti rilevanti sono stati ritualmente acquisiti, ma ha escluso che nel caso concreto esistesse un giudicato esterno idoneo a precludere la domanda: la sentenza di divisione richiamata non aveva deciso la questione dell'esistenza di servitù reciproche tra i fondi, sicché mancava una statuizione sul medesimo petitum e sulla medesima causa petendi. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la deduzione sulla servitù per destinazione del padre di famiglia, osservando che tale istituto opera solo per servitù apparenti, sorrette da opere visibili e da un asservimento di fatto già esistente al momento della divisione, mentre nel caso di specie si discuteva di un mero obbligo di non costruire a distanza determinata; ha inoltre rilevato che il richiamo alla collazione era inconferente, poiché la collazione è atto dei donatari e non del donante. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
l'autorità del giudicato opera entro i limiti di soggetti, petitum e causa petendi; il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio se documentalmente emergente dagli atti di causa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il vizio denunciato per la dedotta violazione di legge relativa al giudicato esterno.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è il vizio denunciato per l'omesso esame di fatti decisivi; la censura è comunque preclusa in presenza di doppia conforme, salvo i limiti di legge.
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito e di legittimità, purché la relativa esistenza emerga da atti ritualmente acquisiti al processo; non è necessario che la relativa eccezione sia stata tempestivamente formulata in primo grado.
- Perché possa operare il giudicato sostanziale, è necessario che tra la causa precedente e quella successiva vi sia identità di soggetti, petitum e causa petendi; non basta la sola identità delle questioni di fatto o di diritto esaminate incidentalmente.
- La mancata decisione, in un precedente giudizio, su una domanda o su una questione non consente di invocare il giudicato come preclusione alla riproposizione in un successivo giudizio a contraddittorio pieno.
- La servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone un fondo originariamente unitario, un asservimento di fatto apparente e visibile e il permanere di tale situazione sino alla divisione; non è configurabile per meri obblighi di non facere relativi a future costruzioni a distanza legale.
- Il richiamo alla collazione non è idoneo, di per sé, a fondare una servitù per destinazione del padre di famiglia, poiché la collazione riguarda l'operazione divisoria tra coeredi e non costituisce atto del disponente originario.
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