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Sentenza

Sentenza n. 122/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 753/2025 del Tribunale dii Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 6667/2024), pubblicata in data 20/03/2025, notificata il 26/03/2025 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente dell'importo di € 2.476,89 a titolo di retribuzione professionale docenti.

Giustizia amministrativa202502687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 2.476,89 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero il 26 marzo 2025, con conseguente pagamento del capitale e degli interessi legali. Ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. Non sono state richieste le spese liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari, per le quali il ricorrente non avrebbe comunque avuto legittimazione ad agire in ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali, rilevando che la sentenza civile era passata in giudicato, attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c. e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni applicabile anche al giudizio di ottemperanza e l'assenza di contestazioni sull'omesso adempimento. Ha ordinato al Ministero di pagare al ricorrente le somme liquidate dal giudice civile, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli a sua volta 60 giorni per l'esecuzione. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione ordinaria del dipendente pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, considerata la natura seriale delle inottemperanze ministeriali relative alla retribuzione professionale docenti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile può essere utilizzata per l'esecuzione mediante attestazione di conformità all'originale; non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nell'ambito della disciplina applicabile alla copia attestata conforme del titolo giudiziale.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato, dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'Amministrazione; il TAR ne afferma l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere proposto per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, quando questa non abbia adempiuto spontaneamente alle statuizioni di condanna.
  • Prima di promuovere il giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.
  • Ai fini dell'ottemperanza, il titolo giudiziale civile può essere prodotto mediante copia attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c.; dopo il 28 febbraio 2023 non è necessaria la spedizione in forma esecutiva.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico e l'incarico è connesso ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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