Sentenza del 07/04/2016 n. 206 - Corte di Giustizia CEE
Rinvio pregiudiziale - IVA - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Direttiva 2006/112/CE - Insolvenza - Procedura di concordato preventivo - Pagamento parziale dei crediti IVA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società chiedeva di accedere al concordato preventivo liquidatorio proponendo il pagamento solo parziale del proprio debito IVA, senza ricorrere alla transazione fiscale. Sosteneva che, sulla base della valutazione di un esperto indipendente, l'Erario non avrebbe ottenuto un pagamento maggiore nell'alternativa procedura fallimentare. Il giudice nazionale chiedeva se il diritto dell'Unione, imponendo agli Stati membri di garantire la riscossione integrale ed effettiva dell'IVA, impedisse tale pagamento parziale.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che l'articolo 4, paragrafo 3, TUE e gli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva IVA non ostano a una disciplina nazionale che consenta il pagamento parziale dell'IVA nell'ambito di un concordato preventivo, purché l'impresa liquidi il proprio patrimonio e un esperto indipendente attesti che il fallimento non consentirebbe un recupero maggiore. La procedura non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell'IVA, poiché l'amministrazione può votare contro la proposta e contestare l'omologazione davanti al giudice. La questione è stata quindi risolta in senso favorevole all'ammissibilità del concordato, mentre la decisione concreta sulla procedura e sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 4, paragrafo 3, TUE
Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.
La disposizione impone agli Stati membri di assicurare una riscossione effettiva dell'IVA, ma non vieta ogni procedura concorsuale che comporti un pagamento parziale, se il recupero è oggettivamente limitato dall'insolvenza e sono previste garanzie procedurali.
Articolo 2 della direttiva 2006/112/CE
Sono soggette all'IVA le cessioni di beni, le prestazioni di servizi e le importazioni individuate dalla direttiva.
La norma contribuisce a definire il sistema dell'IVA e, letta insieme alle altre disposizioni, fonda l'obbligo degli Stati membri di garantire la riscossione del tributo.
Articolo 250, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione IVA contenente i dati necessari per determinare l'imposta esigibile e le detrazioni.
La disposizione rientra nel complesso normativo volto a garantire la corretta determinazione e riscossione dell'IVA; non impedisce, di per sé, una falcidia concorsuale in caso di insolvenza.
Articolo 273 della direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri possono stabilire altri obblighi necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni.
Attribuisce agli Stati membri un margine di discrezionalità sugli strumenti di riscossione, purché siano rispettati l'effettività della riscossione, la parità di trattamento e la neutralità fiscale.
Articoli 160 e seguenti del Regio Decreto n. 267/1942, legge fallimentare
La procedura di concordato preventivo consente la liquidazione del patrimonio e il pagamento integrale o parziale dei creditori secondo le condizioni previste dalla legge.
Il concordato può ammettere il pagamento parziale di crediti privilegiati quando un esperto indipendente certifichi che il fallimento non garantirebbe un risultato migliore.
Articolo 182-ter del Regio Decreto n. 267/1942
Per l'IVA e le ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere soltanto la dilazione del pagamento nell'ambito della transazione fiscale.
Il divieto di falcidia nell'ambito della transazione fiscale non impedisce necessariamente, secondo la Corte, una proposta di pagamento parziale dell'IVA formulata nell'ambito di un distinto concordato preventivo liquidatorio, soggetto a controllo giudiziale e alle altre garanzie.
Massime di principio
- Il principio di integrale riscossione dell'IVA non richiede un recupero integrale quando l'insolvenza rende oggettivamente impossibile ottenere una somma maggiore; è sufficiente che la procedura assicuri il miglior recupero realisticamente conseguibile.
- Il pagamento parziale dell'IVA può essere ammesso in una procedura concorsuale se non rappresenta una rinuncia discrezionale o generalizzata dell'amministrazione, ma deriva dall'incapienza patrimoniale accertata in modo indipendente.
- È essenziale una verifica comparativa concreta tra il risultato del concordato e quello del fallimento, supportata da una relazione indipendente e sottoposta al controllo del giudice.
- L'amministrazione fiscale deve poter partecipare alla procedura, votare contro la proposta e contestare l'omologazione; l'assenza di tali garanzie potrebbe rendere la disciplina incompatibile con il diritto dell'Unione.
- La decisione riguarda l'ammissibilità della proposta e non garantisce automaticamente l'omologazione: il giudice nazionale deve verificare tutti i presupposti della procedura e l'effettiva convenienza per l'Erario.
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