Sentenza n. 1679/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto il ricorso contro la decadenza dalle autorizzazioni relative all’installazione e gestione del chiosco balneare e al noleggio di attrezzature sulla spiaggia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha contestato la sentenza di primo grado e il provvedimento comunale di decadenza deducendo, anzitutto, la violazione del termine di conclusione del procedimento, iniziato il 10 marzo 2023 e definito il 15 aprile 2024, oltre il termine ordinario di trenta giorni previsto dall’art. 2 l. 241/1990. Ha inoltre lamentato l’illegittimità della comunicazione di riavvio dei termini per la presentazione delle memorie, l’erronea applicazione della disciplina sulla sospensione dei termini e il difetto di motivazione e di chiarezza nell’individuazione dei presupposti normativi della decadenza. Ha sostenuto che il regolamento regionale Lazio n. 19/2016, entrato in vigore dopo il rilascio delle autorizzazioni, non fosse applicabile e che l’area fosse qualificabile come spiaggia libera attrezzata ai sensi del previgente regolamento regionale n. 11/2009, non come spiaggia libera con servizi. Ha contestato l’effettiva sussistenza delle violazioni di preposizionamento delle attrezzature balneari, osservando che i sopralluoghi non erano stati effettuati alle ore 8.00, all’avvio dell’attività, e che le autorizzazioni consentivano la rimozione degli ombrelloni a fine giornata. Ha dedotto anche l’erroneo richiamo all’art. 1161 cod. nav., il travisamento dei fatti, la contraddittorietà derivante dal regolare svolgimento delle stagioni balneari successive e dall’adempimento degli altri obblighi concessori, nonché la violazione del principio di proporzionalità, poiché la decadenza era stata riferita all’autorizzazione del chiosco anziché a quella distinta relativa al noleggio degli ombrelloni. È stata proposta anche domanda risarcitoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la sentenza del TAR e la legittimità della decadenza. Ha ritenuto infondata la censura sul termine procedimentale, affermando che, in mancanza di una specifica previsione di perentorietà, il termine di conclusione è ordinatorio o sollecitatorio e il suo superamento non rende illegittimo il provvedimento. Nel caso concreto, inoltre, il tempo impiegato era stato determinato anche dalle richieste di accesso documentale dell’interessata. Il Collegio ha ritenuto sufficientemente individuati i presupposti della decadenza e ha qualificato il provvedimento come vincolato, poiché il regolamento regionale Lazio n. 19/2016 prevede il divieto di preposizionamento e collega la reiterazione per tre volte alla decadenza o alla risoluzione del rapporto. Le tre violazioni risultavano documentate dai verbali del 2020 e del 2022, relativi al preposizionamento di numerose basi, aste e attrezzature prima del noleggio ai clienti. Il regolamento n. 11/2009 era stato abrogato dal regolamento n. 19/2016, sicché non poteva essere invocato per escludere l’applicazione della disciplina vigente. La previsione regolamentare non era incompatibile con le autorizzazioni anteriori, poiché il punto 17 dell’autorizzazione vietava comunque il preposizionamento e consentiva la collocazione degli ombrelloni sull’arenile solo nell’ambito della fornitura giornaliera a noleggio, con rimozione a fine giornata. Il riferimento all’art. 1161 cod. nav. è stato ritenuto inconferente ai fini della decisione, senza incidere sulla legittimità della decadenza. La mancata effettuazione dei sopralluoghi alle ore 8.00 non escludeva le condotte contestate: i verbali, non impugnati con querela di falso, facevano fede fino a querela di falso e attestavano specifiche condotte di preposizionamento. L’adempimento degli altri obblighi concessori non poteva compensare le violazioni reiterate. È stata altresì respinta la censura relativa all’oggetto della decadenza, poiché il provvedimento riguardava espressamente sia l’autorizzazione all’installazione del chiosco sia quella collegata al noleggio delle attrezzature. La domanda risarcitoria è stata respinta per l’infondatezza dell’azione impugnatoria. Le spese dell’appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il procedimento deve essere in ogni caso concluso entro e non oltre il termine di trenta giorni con provvedimento espresso.
Il termine ordinario di conclusione del procedimento, se non qualificato dalla legge come perentorio, ha natura ordinatoria o sollecitatoria; il suo superamento non determina l’illegittimità del provvedimento finale.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Sono stati richiamati dall’appellante in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento e alla dedotta illegittimità della comunicazione di riavvio dei termini.
art. 2, comma 7, l. 241/1990
I termini possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.
La disposizione è stata invocata dall’appellante per contestare la durata del procedimento, ma il motivo è stato respinto perché il termine di conclusione non era perentorio e il ritardo era stato collegato anche alle richieste di accesso.
art. 3 l. 241/1990
L’appellante ne ha dedotto la violazione per asserita insufficienza e confusione della motivazione; il giudice ha invece ritenuto correttamente individuati i presupposti della decadenza.
art. 2 del D.P.G.R. Lazio n. 376 del 1° agosto 2002
È stato individuato tra le disposizioni violate dal preposizionamento delle attrezzature balneari sul demanio marittimo.
art. 5, comma 8, regolamento regionale Lazio n. 19/2016
Sulle spiagge libere con servizi è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari; l’accertata violazione, reiterata per tre volte, configura la fattispecie di inadempienza di cui all’articolo 49, comma 3, lettera f), della l.r. 13/2007, per effetto della quale l’amministrazione comunale dichiara la decadenza dalla concessione.
Il divieto di preposizionamento opera quale obbligo vincolante e la sua reiterazione per tre volte comporta la decadenza dalla concessione.
art. 6, comma 2, regolamento regionale Lazio n. 19/2016
Nelle spiagge libere oggetto di convenzione è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari; la reiterazione per tre volte implica la risoluzione ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile.
La reiterazione del preposizionamento integra grave inadempienza degli obblighi convenzionali.
art. 49, comma 3, lett. f), l.r. Lazio 13/2007
È la disposizione cui il regolamento regionale collega la decadenza dalla concessione in caso di reiterata violazione del divieto di preposizionamento.
art. 21 del regolamento regionale Lazio n. 19/2016
Ha abrogato il regolamento regionale n. 11/2009, salvo gli articoli 8 e 9; pertanto la disciplina previgente invocata dall’appellante non era applicabile.
art. 1161 cod. nav.
Il richiamo all’occupazione abusiva del demanio marittimo è stato ritenuto inconferente ai fini decisori, pur risultando la preventiva apposizione delle attrezzature una condotta vietata sul demanio marittimo.
artt. 1175 e 1375 c.c.
Sono stati richiamati nel provvedimento amministrativo in relazione ai principi di correttezza e buona fede e al venir meno della fiducia nel concessionario.
art. 1456 c.c.
È richiamato dal regolamento regionale quale effetto della reiterata violazione degli obblighi nelle spiagge libere oggetto di convenzione.
Massime di principio
- In assenza di una specifica previsione normativa che qualifichi il termine di conclusione del procedimento come perentorio e colleghi alla sua scadenza la perdita del potere o una sanzione di decadenza, il termine ha natura ordinatoria o sollecitatoria; il suo superamento non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento finale.
- Quando la disciplina regolamentare collega automaticamente la reiterazione per almeno tre volte di una specifica violazione alla decadenza dalla concessione o dall’autorizzazione, il provvedimento amministrativo che accerta il presupposto ha natura vincolata e non richiede una nuova ponderazione di proporzionalità, salvo contestazioni sulla concreta sussistenza delle violazioni.
- Il divieto di preposizionamento di ombrelloni e altre attrezzature balneari su una spiaggia libera opera anche quando l’attrezzatura sia offerta a noleggio e sia destinata a essere rimossa a fine giornata; la preventiva collocazione sul demanio prima della conclusione del noleggio integra la condotta vietata.
- I verbali di accertamento non impugnati con querela di falso fanno fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati direttamente dal pubblico ufficiale; la contestazione dell’orario del sopralluogo non è idonea a smentire il fatto specifico del preposizionamento documentato nel verbale.
- L’abrogazione del regolamento previgente non impedisce l’applicazione della disciplina successiva alle condotte reiterate e ai rapporti ancora in corso, quando il divieto successivo non contraddica le prescrizioni dell’autorizzazione ma ne specifichi e rafforzi gli obblighi di gestione.
- L’adempimento di altri obblighi derivanti dal rapporto concessorio non neutralizza la rilevanza di violazioni specifiche che la disciplina applicabile considera autonomamente idonee a determinare la decadenza.
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