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Ordinanza

Ordinanza n. 4467/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202607707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti trasmessa alla federazione il 28 maggio 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (federazione sportiva)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso relativa agli atti concernenti l'annullamento dell'assemblea regionale elettiva della Campania del 25 maggio 2024, la nomina e la proroga del commissario ad acta regionale, nonché ai verbali, allegati, relazioni, note istruttorie, pareri e comunicazioni connessi. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di esibizione dei documenti ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a. Con motivi aggiunti ha dedotto anche la violazione dell'art. 6-bis l. n. 241/1990, prospettando un conflitto di interessi strutturale del commissario ad acta e vicepresidente federale, nonché un ulteriore silenzio della federazione sull'istanza di revoca dell'8 giugno 2026 e sull'istanza di accesso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che una misura cautelare non sia compatibile con lo speciale rito previsto dall'art. 116 c.p.a. per le controversie in materia di accesso. L'interesse del ricorrente potrà essere adeguatamente tutelato nella camera di consiglio fissata, con i tempi accelerati propri del rito dell'accesso, per la prosecuzione e definizione del giudizio. Il Collegio ha rimesso gli atti al Presidente della Sezione per la fissazione della relativa udienza camerale. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non decide il merito della domanda di accesso né la dedotta illegittimità del silenzio.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    È richiamato quale base normativa del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso.

  • art. 6-bis l. 241/1990

    conflitto di interessi strutturale

    È invocato nei motivi aggiunti dal ricorrente, ma l'ordinanza cautelare non ne esamina nel merito la violazione.

  • art. 116 c.p.a.

    rito disciplinato dall’art. 116 del codice del processo amministrativo

    Il rito speciale accelerato in materia di accesso rende non compatibile la richiesta di una distinta misura cautelare; la tutela può essere assicurata nella camera di consiglio propria del rito dell'accesso.

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    È richiamato quale disciplina generale della tutela cautelare, la cui applicazione è esclusa, nel caso concreto, dalla speciale struttura del rito ex art. 116 c.p.a.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso disciplinato dall'art. 116 c.p.a., la domanda cautelare autonoma prevista dall'art. 55 c.p.a. non è compatibile con il rito speciale, quando l'interesse del ricorrente può essere adeguatamente tutelato mediante la trattazione accelerata nella camera di consiglio propria del giudizio di accesso.
  • Il rigetto dell'istanza cautelare in un giudizio ex art. 116 c.p.a. non definisce la controversia sull'esistenza del diritto di accesso né sulla legittimità del silenzio dell'amministrazione, che restano riservate alla successiva decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti specialiTutela cautelare
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

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