Cassazione Civile, Ordinanza n. 14837/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite riguarda una vicenda di acquisizione di aree inserite in un piano per l'edilizia economica e popolare. Il dante causa degli odierni ricorrenti aveva ceduto volontariamente al Comune un terreno di mq 3.672 ricevendo un acconto da conguagliare; inoltre il Comune aveva occupato un'ulteriore area di mq 3.458 per realizzare insediamenti PEEP senza adottare decreto di esproprio, e un'altra area di mq 1.080 senza eseguire opere. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto somme a titolo di conguaglio e risarcimento. In appello, la Corte territoriale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria da occupazione illegittima, ma aveva confermato la giurisdizione sulla domanda di conguaglio, escludendo la rivalutazione monetaria e rideterminando al ribasso l'importo dovuto sulla base del valore venale del bene. Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza non definitiva e quella definitiva con un motivo sulla mancata rivalutazione, lamentando violazione delle norme costituzionali e convenzionali e dell'art. 1224 c.c.; con altri tre motivi hanno censurato la stima del valore venale, la scelta della disciplina applicabile ratione temporis e l'asserita erronea valutazione tecnica del PEEP e dell'indice edificatorio. Il Comune ha resistito eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del primo motivo per difetto di procura e ha proposto ricorso incidentale deducendo contraddittorietà della motivazione nella quantificazione del conguaglio e omessa pronuncia sulla restituzione di somme asseritamente eccedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile per difetto di specificità il motivo sul mancato riconoscimento della rivalutazione, osservando che per il credito di valuta la rivalutazione non è automatica e richiede una domanda autonoma di maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2. Ha inoltre respinto il ricorso incidentale del Comune, escludendo il vizio di motivazione apparente della sentenza d'appello e chiarendo che la Corte territoriale aveva espresso un percorso argomentativo comprensibile e sorretto da plurimi elementi comparativi. Quanto ai motivi sul valore venale e sui criteri estimativi, la Cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 39 della legge del 1865 e ha osservato che il giudice di merito aveva coerentemente distinto tra valore di terreni liberi da vincoli e valore di aree PEEP, utilizzando dati comparativi di mercato e riducendo la stima del c.t.u. Alla ricorrente è stato anche spiegato che la censura sul diverso indice di edificabilità mirava in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU
invocato dalle ricorrenti a sostegno della pretesa di una corretta e piena determinazione dell'indennizzo/conguaglio in relazione alla perdita della proprietà
art. 42 Cost.
richiamato dalle ricorrenti quale parametro costituzionale della tutela della proprietà e dell'indennizzo
art. 117 Cost.
richiamato dalle ricorrenti in collegamento con gli obblighi convenzionali
art. 1224 c.c.
per il ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria la rivalutazione non è automatica; occorre allegare e domandare il maggior danno
art. 360 c.p.c.
usato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 360 c.p.c.
usato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o extrapetizione
art. 360 c.p.c.
consente solo il sindacato sull'omesso esame di un fatto storico decisivo, non una nuova valutazione del merito
art. 132 c.p.c.
la nullità per motivazione apparente richiede l'assenza sostanziale di un percorso argomentativo comprensibile
art. 112 c.p.c.
richiamato dal Comune per dedurre omessa pronuncia/extrapetizione; la Corte esclude che vi sia stata una decisione oltre domanda
art. 39 l. 2359/1865
norma applicata per la determinazione del valore venale dell'area ai fini del conguaglio, ritenuta il parametro corretto nel caso concreto
art. 1 l. 385/1980
richiamata dalle ricorrenti, ma la Corte ritiene che la disciplina sia superata nel quadro ricostruttivo adottato
art. 32 D.P.R. 327/2001
richiamato dalle ricorrenti per contestare l'applicazione del testo unico espropri
art. 37 D.P.R. 327/2001
richiamato dalle ricorrenti per contestare il criterio estimativo applicato
art. 57 D.P.R. 327/2001
richiamato dalle ricorrenti per sostenere la non applicabilità del testo unico espropri a fattispecie anteriori
art. 5-bis l. 359/1992
indicato dalla Corte come criterio non più applicabile nel quadro ricostruttivo della decisione, per effetto degli interventi costituzionali richiamati
art. 39 l. 2359/1865
ribadito come base della liquidazione del valore venale dell'area
Massime di principio
- Nel credito di valuta, la mera richiesta di rivalutazione monetaria non equivale alla domanda di maggior danno da ritardo: per ottenere la maggiorazione ex art. 1224 c.c., comma 2, il creditore deve proporre un'autonoma domanda e allegare i relativi fatti costitutivi.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze tecniche; la critica deve colpire un vero errore di diritto o un omesso esame di un fatto storico decisivo.
- La motivazione è apparente solo quando manca un effettivo iter argomentativo comprensibile; non ricorre il vizio se il giudice spiega, con dati fattuali e comparativi, perché ritiene inattendibile o non omogenea la stima del consulente.
- Nella determinazione del valore di aree destinate a edilizia economica e popolare occorre tenere conto dei vincoli urbanistici e delle limitazioni edificatorie e commerciali specifiche della zona, senza comparare il bene con immobili o aree non omogenee.
- Il sindacato di legittimità sulla stima del bene espropriato o ceduto volontariamente non consente di sostituire al giudizio del merito un diverso criterio estimativo, se la decisione impugnata è sorretta da un percorso logico coerente e da elementi comparativi attendibili.
- Il vizio di extrapetizione non sussiste se la parte dispositiva della sentenza non attribuisce un bene della vita non richiesto; non basta un passaggio argomentativo che affronti incidentalmente un tema non tradottosi in statuizione decisoria.
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