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Sentenza

Sentenza n. 2127/2026 - Milano, Sezione 4

per l’accertamento quanto al ricorso introduttivo: - dell’esatta determinazione del contributo di costruzione dovuto dalla ricorrente al Comune di Rovello Porro in relazione alla Pratica edilizia n. 13/2021-SUAP e relative varianti; - nonché per l’annullamento, ove occorrer possa, della nota prot. n. 12740 del 25 settembre 2024 adottata dal Comune di Rovello Porro e avente a oggetto “Realizzazione campi da padel in fabbricato produttivo in corso di costruzione _ Cambio di destinazione d’uso da produttivo a commerciale_ Richiesta versamento oneri concessori e avvio del procedimento amministrativo. SCIA n° 8 del 2024 - Id SUAP 03586780120-26032024-1129”, nonché dell’allegato schema di calcolo avente ad oggetto “contributi concessori aggiornati al 25.09.2024_2’ var. p.d.c. 13/2021- realizzazione campi padel”; - ove occorrer possa, dell’atto prot. 10199 del 29 luglio 2024 del Comune di Rovello Porro e trasmesso al S.U.A.P. di Lomazzo; - e per l’annullamento e/o la disapplicazione, ove occorrer possa, del vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Rovello Porro, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 30 novembre 2024, solo e limitatamente all’art. 31, comma 2, delle Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole; quanto al ricorso per motivi aggiunti: - per l’annullamento dell’avviso di accertamento esecutivo prot. n. 3 EP/25 del 1° aprile 2025, notificato da Saronno Servizi S.p.A. il 3 aprile 2025;

Giustizia amministrativa202402732

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Quantificazione degli oneri di urbanizzazione relativi alla trasformazione di un deposito produttivo in centro sportivo con campi da padel, nonché atti comunali presupposti e conseguente avviso di accertamento esecutivo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’esatto contributo di costruzione dovuto e l’annullamento degli atti con i quali il Comune ha qualificato l’intervento come cambio di destinazione d’uso da produttivo a commerciale/terziario e ha quantificato in euro 254.108,70 gli oneri di urbanizzazione primaria e in euro 84.208,91 quelli di urbanizzazione secondaria. Ha inoltre impugnato l’avviso di accertamento esecutivo emesso per il recupero degli oneri, deducendone l’illegittimità derivata, e ha chiesto l’annullamento o la disapplicazione dell’art. 31, comma 2, delle NTA del Piano delle Regole del PGT. La società ha sostenuto che dovesse applicarsi la tabella C-3 allegata alla deliberazione del Consiglio regionale lombardo n. II/557 del 28 luglio 1977, relativa alle attrezzature sportive di interesse generale, anziché le tariffe del terziario. Ha dedotto la violazione degli artt. 16, 17, 19 e 23-ter del d.P.R. 380/2001, degli artt. 43 e 51 della l.r. Lombardia n. 12/2005, della deliberazione regionale e delle deliberazioni comunali in materia di oneri, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti, illogicità manifesta e violazione dei principi di chiarezza, correttezza e buona fede. Secondo la ricorrente, il richiamo all’art. 31 delle NTA contenuto nella convenzione urbanistica avrebbe riguardato soltanto le destinazioni d’uso ammesse e non anche il regime tariffario; inoltre, l’assimilazione delle palestre e dei centri fitness al terziario sarebbe stata illegittima e avrebbe determinato una duplice qualificazione dell’intervento.

La decisione

Il TAR ha respinto le domande di accertamento e di annullamento degli atti comunali e ha respinto i motivi aggiunti contro l’avviso di accertamento esecutivo. Il Collegio ha ritenuto che il Comune avesse applicato correttamente la disciplina speciale dell’art. 31, comma 2, delle NTA del PGT, richiamata nella convenzione urbanistica e invocata dalla stessa società nella relazione illustrativa della SCIA. Tale disposizione consente, negli ambiti a prevalente destinazione produttiva secondaria, attività commerciali o di artigianato di servizio caratterizzate da particolare incidenza sul carico urbanistico, tra cui palestre e centri fitness, assoggettandole agli oneri e agli standard previsti per il terziario. Il richiamo all’art. 31 contenuto nella convenzione deve intendersi riferito alla disciplina complessiva della norma, sia quanto alle destinazioni ammesse sia quanto agli oneri e agli standard, e non può essere scisso applicando soltanto la parte favorevole al privato. Le contestazioni relative alla tabella C-3 non incidono quindi sulla correttezza del calcolo, fondato direttamente sulla disciplina speciale del PGT. La domanda di annullamento o disapplicazione dell’art. 31 delle NTA è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse: la disciplina urbanistica era stata recepita nella convenzione e costituiva parte dell’assetto negoziale, sicché anche l’eventuale illegittimità della norma non avrebbe inciso sull’obbligazione pattizia assunta. Il TAR ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nell’ambito di una convenzione urbanistica, il privato può assumere volontariamente obblighi contributivi anche più onerosi rispetto a quelli derivanti dalla disciplina legale, purché valutati nel complessivo equilibrio economico dell’operazione. Poiché gli atti presupposti sono stati ritenuti legittimi, sono state respinte anche le censure di illegittimità derivata dell’avviso di accertamento. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 2.000,00, oltre oneri di legge, in favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 16 d.P.R. 380/2001

    L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni […]

    La ricorrente lo ha invocato per sostenere che la disciplina tariffaria dovesse essere ricavata dalle tabelle regionali e dalle deliberazioni comunali; il TAR ha ritenuto decisiva, nel caso concreto, la disciplina speciale dell’art. 31, comma 2, delle NTA, recepita nella convenzione urbanistica.

  • art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. 380/2001

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione all’esenzione dal contributo di costruzione per le attrezzature di interesse generale; la relativa questione non è risultata decisiva, poiché il calcolo è stato ritenuto correttamente fondato sulla disciplina convenzionale e sulle NTA.

  • art. 19 d.P.R. 380/2001

    La ricorrente lo ha richiamato per contestare la distinta applicazione degli oneri di smaltimento rifiuti e del costo di costruzione; il TAR non ha accolto la censura.

  • art. 23-ter d.P.R. 380/2001

    È stato invocato per contestare l’equiparazione delle attività sportive al terziario; la censura è stata respinta alla luce della specifica disciplina dell’art. 31, comma 2, delle NTA.

  • art. 31, comma 2, NTA del Piano delle Regole del PGT

    sono assimilate alle attività produttive secondarie, e pertanto ammesse, ferma restando l’applicazione degli oneri e delle quantità di parcheggi previsti per il terziario, le attività commerciali o di artigianato di servizio, quali a titolo esemplificativo discoteche, sale da ballo, palestre, centri fitness, wellness e spa, autosaloni, esposizione di arredi, sale da gioco, ristorazione collettiva, laboratori di catering […]

    La disposizione consente determinate attività negli ambiti a prevalente destinazione produttiva secondaria, ma le assoggetta agli oneri di urbanizzazione e agli standard dei parcheggi previsti per il terziario.

  • art. 51 l.r. Lombardia n. 12/2005

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle destinazioni d’uso; la relativa censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 31, comma 2, della convenzione urbanistica del 19 gennaio 2018

    Il richiamo alla norma tecnica nella convenzione è stato interpretato come recepimento della sua disciplina complessiva, comprensiva sia delle destinazioni ammesse sia del regime degli oneri e degli standard.

Massime di principio

  • Quando una convenzione urbanistica richiama una disposizione delle NTA senza limitazioni o distinguo, il rinvio deve intendersi riferito alla disciplina complessiva della disposizione, comprendendo sia le destinazioni d’uso ammesse sia gli oneri e gli standard ad esse collegati.
  • Il privato non può invocare selettivamente, nell’ambito di una disciplina urbanistica recepita in convenzione, soltanto la parte ampliativa delle destinazioni consentite e disconoscere la parte che assoggetta tali destinazioni a un regime contributivo più oneroso.
  • Una disciplina urbanistica può prevedere che attività commerciali o di artigianato di servizio insediate in ambiti produttivi, quando presentano particolare incidenza sul carico urbanistico, siano assoggettate agli oneri di urbanizzazione e agli standard previsti per il terziario.
  • La domanda di annullamento o disapplicazione di una norma urbanistica è inammissibile per carenza di interesse quando la medesima disciplina sia stata recepita in una convenzione urbanistica e l’obbligo contestato trovi comunque fondamento nell’impegno negoziale assunto dal privato.
  • Nell’ambito di una convenzione urbanistica, il privato può assumere obblighi contributivi anche superiori a quelli astrattamente previsti dalla legge, se tali obblighi costituiscono parte dell’equilibrio complessivo dell’operazione e sono frutto di una scelta negoziale consapevole.
  • L’illegittimità derivata dell’atto di riscossione o accertamento degli oneri non può essere configurata quando gli atti presupposti di determinazione del contributo siano stati ritenuti legittimi.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriPiani attuativi e lottizzazioniDestinazioni d'uso e zone omogenee
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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