Cassazione Civile, Ordinanza n. 07009/2023 del 09/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il professionista aveva chiesto l'equa riparazione ex legge Pinto per la durata irragionevole di un complesso iter processuale collegato a una domanda di distrazione delle spese: la domanda di distrazione era stata proposta nel giudizio di merito, respinta dalla Corte d'appello e poi accolta dalla Cassazione; a seguito dell'inadempimento dello Stato, era stato instaurato un giudizio di ottemperanza e poi un ulteriore incidente di esecuzione, definito con condizione di prestazione di garanzia. La Corte d'appello aveva ritenuto inammissibile la domanda quanto alla fase di cognizione, perché l'avvocato non era parte di quel giudizio, e infondata quanto alla fase esecutiva, ritenendo non superata la ragionevole durata. Con il ricorso per cassazione il professionista denunciava violazione degli artt. 93, 100 e 112 c.p.c., dell'art. 6 CEDU e della legge n. 89/2001, sostenendo: che il giudizio presupposto rilevante fosse lo speciale procedimento di distrazione delle spese, in cui egli sarebbe parte autonoma; che la Corte d'appello avesse omesso di pronunciarsi sul thema decidendum; che, alla luce dei principi delle Sezioni Unite, la fase cognitiva e quella esecutiva dovessero essere considerate unitariamente fino all'effettiva soddisfazione del credito; e che il ritardo nell'incasso del credito professionale integrasse un pregiudizio indennizzabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che l'istanza di distrazione delle spese non introduce una nuova domanda autonoma né attribuisce al difensore la qualità di parte del giudizio principale, avendo natura accessoria e meramente incidentale; pertanto il professionista non può chiedere l'equa riparazione per la durata della fase di cognizione nella quale non era parte. Ha inoltre escluso che i principi elaborati dalle Sezioni Unite sulla unitarietà tra cognizione ed esecuzione nei giudizi Pinto possano applicarsi al caso, perché qui il credito azionato non era indennitario ma riguardava spese di lite distratte, e comunque mancavano allegazioni sulla incapienza del cliente e sulla impossibilità di soddisfarsi direttamente su di lui. La Corte ha anche rilevato che il ricorrente non aveva specificamente censurato la statuizione del giudice amministrativo che subordinava il pagamento alla prestazione di garanzia, sicché non era dimostrato un perdurante inadempimento dello Stato. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
consente l'autodifesa dell'avvocato, ma non muta la natura accessoria dell'istanza di distrazione delle spese.
art. 93 c.p.c.
l'istanza di distrazione delle spese è potere accessorio del giudice e non introduce una nuova domanda autonoma nel giudizio.
art. 100 c.p.c.
evocato dal ricorrente; non ricorre una legittimazione autonoma dell'avvocato nella fase di cognizione del giudizio principale.
art. 112 c.p.c.
evocato dal ricorrente; la Corte non ravvisa omessa pronuncia sulla domanda effettivamente proposta.
art. 6, par. 1 CEDU
il diritto alla ragionevole durata riguarda il processo proprio della persona interessata in senso stretto, non quello altrui cui essa sia solo indirettamente interessata.
L. 24 marzo 2001, n. 89
la tutela Pinto non è riconosciuta al difensore per la durata del giudizio principale in cui non sia parte; i principi sulla fase cognitiva/esecutiva valgono solo nei casi di credito indennitario Pinto.
art. 1-bis L. n. 89/2001
richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma decisione sfavorevole specifica.
art. 3, comma 1, L. n. 89/2001
richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma decisione sfavorevole specifica.
art. 41 Convenzione EDU
richiamato nel procedimento di merito come possibile rimedio diverso per il pregiudizio da inadempimento, ma la Corte di cassazione non fonda su tale profilo la decisione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
presuppone, in caso di rigetto, l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- L'istanza di distrazione delle spese ha natura meramente accessoria e incidentale rispetto al giudizio principale: non crea un autonomo giudizio di cognizione, non attribuisce al difensore la qualità di parte del processo presupposto e non consente di invocare la tutela Pinto per la sua durata.
- Ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata, il soggetto legittimato è solo chi abbia assunto la qualità di parte nel procedimento presupposto; l'interesse professionale del difensore distrattario, pur autonomo quanto al credito, non coincide con la posizione processuale di parte richiesta dall'art. 6 CEDU e dalla legge Pinto.
- I principi che consentono di considerare unitariamente fase cognitiva ed esecutiva nei giudizi Pinto presuppongono che il credito azionato sia esso stesso un credito indennitario ex legge Pinto; non sono automaticamente estensibili alle controversie aventi ad oggetto spese di lite distratte.
- Per lamentare il ritardo nella soddisfazione di un credito professionale distratto, occorre allegare e provare che il difensore non possa utilmente soddisfarsi nei confronti del proprio cliente, ad esempio per incapienza di quest'ultimo; in mancanza, non è configurabile un pregiudizio indennizzabile per il solo ritardo dell'esecuzione contro lo Stato.
- Se il provvedimento di ottemperanza subordina il pagamento a una condizione, il creditore che deduca l'inadempimento della pubblica amministrazione deve confrontarsi specificamente con tale condizione; la mera allegazione del mancato pagamento non basta a dimostrare una durata irragionevole o un inadempimento attuale.
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