Cassazione Penale, Sentenza n. 38991/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le parti civili hanno impugnato la sentenza di assoluzione confermata dalla Corte d'Appello di Roma, sostenendo che i giudici di merito avevano erroneamente riconosciuto la scriminante del legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca. I ricorrenti hanno contestato in particolare: 1) la mancata verifica analitica e autonoma della veridicità del fatto storico a fondamento della critica (ossia se l'articolo avesse effettivamente prospettato un coinvolgimento diretto dei ricorrenti negli accordi emersi nelle intercettazioni o se li avesse evocati solo in modo indiretto/meramente evocativo); 2) l'omessa valutazione separata e distinta della continenza espressiva (proporzionalità e misura del linguaggio adoperato) e la mancanza di correlazione tra l'eventuale gravità del fatto e la violenza delle espressioni usate; 3) l'insufficiente e parcellizzata analisi dei brogliacci/intercettazioni e il mancato apprezzamento degli elementi prodotti dalla difesa che avrebbero dimostrato l'assenza di coinvolgimento diretto dei ricorrenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha rilevato carenze nella motivazione della sentenza impugnata, in particolare nell'analisi del requisito della veridicità del fatto posto alla base della critica e nella verifica se l'articolo avesse legittimamente e fondateamente attribuito un coinvolgimento agli odierni ricorrenti. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata agli effetti civili e ha disposto il rinvio al giudice civile competente in grado d'appello perché proceda alla valutazione sostanziale (inclusa la liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili). Il rigetto richiesto dal Pubblico Ministero non è stato accolto; la decisione penale di assoluzione non è stata integralmente confermata agli effetti civili senza un riesame richiesto dal giudice civile.
Norme richiamate
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 21
Riconosciuto il diritto di manifestare liberamente il pensiero e di critica, ma compatibilmente con i limiti imposti dalla verità, dalla continenza espressiva e dall'interesse pubblico all'informazione; la Corte richiama la necessità del bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della reputazione.
Codice Penale, art. 51 (scriminante del diritto di cronaca/critica)
L'art. 51 è stato interpretato come esimente subordinata alla presenza di condizioni quali verità del fatto storico, continenza del linguaggio e interesse pubblico; l'uso di critica deve essere sorretto da un nucleo fattuale verificabile.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 10
Rilevata l'applicazione dei principi CEDU: la limitazione della libertà d'espressione (per esempio tramite incriminazione della diffamazione) è ammessa solo se prevista dalla legge, persegua obiettivi legittimi e sia 'necessaria in una società democratica'; la Corte richiama la giurisprudenza CEDU che distingue tra fatti (provabili) e giudizi di valore, richiedendo un nucleo fattuale sufficientemente fondato.
Massime di principio
- In caso di critica giornalistica che menzioni nomi, il giudice deve verificare analiticamente se esista un nucleo di verità che colleghi specificamente i soggetti ai fatti contestati, non limitandosi alla mera esistenza di materiali (es. brogliacci) relativi a terzi.
- Il riconoscimento della scriminante del diritto di critica richiede la verifica separata e distinta di tre requisiti: verità del fatto storico (o almeno un nucleo fattuale verificabile), continenza espressiva (proporzionalità del linguaggio) e interesse pubblico all'informazione.
- La divulgazione di elementi parziali o la rappresentazione incompleta delle fonti può integrare la responsabilità, anche se i documenti citati contengono frammenti di verità: occorre evitare distorsioni tali da stravolgere il fatto.
- Nel bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della reputazione la rilevanza sociale dell'argomento non legittima automaticamente espressioni eccessive se manca un sufficiente fondamento fattuale.
- Quando il giornalista si avvale di intercettazioni o di materiali investigativi, il giudice valuterà se i riferimenti nominativi erano giustificati dal materiale conosciuto al momento della pubblicazione e se la rappresentazione era completa e non ingannevole.
- Errori o lacune di motivazione sulla veridicità del fatto possono determinare l'annullamento della decisione agli effetti civili e il rinvio per un nuovo esame; pertanto, nelle impugnazioni è cruciale sollevare e documentare le criticità dell'accostamento tra nomi e fatti.
- Distinguere sempre tra 'statement of facts' (fatti accertabili) e 'value judgments' (giudizi di valore): i secondi tollerano maggiore esuberanza espressiva ma devono poggiare su un nucleo fattuale sufficiente.
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