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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31673/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il P.M. aveva richiesto l'archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di ignoti per il reato di cui all'art. 590 c.p., in relazione alla caduta della signora Bargelli su un marciapiede il 7 novembre 2022. La persona offesa aveva proposto opposizione; il G.i.p., dopo udienza camerale, ha ritenuto sussistere fumus e responsabilità, individuando nel dirigente dei lavori pubblici Grazzini Emanuele il possibile responsabile per omissione di interventi e ha ordinato la restituzione degli atti al P.M. con l'ordine di iscrivere il nominativo e formulare l'imputazione coatta nei confronti di Grazzini entro dieci giorni. Il P.M. ha impugnato l'ordinanza sostenendo che il G.i.p. ha ecceduto i propri poteri ordinando l'imputazione coatta nei confronti di una persona non indagata, precludendo al P.M. ulteriori indagini e violando i diritti di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del P.M., ritenendo che l'ordine di formulazione dell'imputazione coatta nei confronti di una persona non indagata sia atto abnorme e comporti ingerenza nei poteri del P.M. e violazione del diritto di difesa. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza limitatamente alla parte che disponeva l'imputazione coatta nei confronti di Grazzini Emanuele e ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze affinche proceda all'iscrizione nel registro delle notizie di reato, come già legittimamente ordinato dal G.i.p.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma che disciplina le lesioni personali colpose, configurata come reato contestato in relazione alla caduta della persona offesa sul marciapiede.

  • art. 409 comma 5 cod. proc. pen.

    Richiamato dal G.i.p. in relazione alla facoltà di procedere dopo opposizione alla richiesta di archiviazione; la Corte interpreta che tale richiamo non legittima l'ordine di imputazione coatta nei confronti di persona non indagata.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Riferimento alla iscrizione nel registro delle notizie di reato; la Corte conferma che il G.i.p. può ordinare l'iscrizione del nominativo ma non la formulazione coatta dell'imputazione per soggetto non indagato.

  • Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013 (P.M. in proc. L. e altro) Rv. 257786

    Principio di legittimità secondo cui è atto abnorme emettere imputazione coatta nei confronti di persona non indagata o per reati diversi da quelli per cui era stata richiesta l'archiviazione; il G.i.p. deve limitarsi all'eventuale iscrizione.

  • Sez. 4, n. 244 del 26/01/1996 (citato dal G.i.p.) Rv. 205224

    Precedente richiamato dal G.i.p.; la Corte di Cassazione nel caso concreto richiama tuttavia un orientamento più recente e restrittivo circa i limiti dei poteri del G.i.p.

  • Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018 (Manna) Rv. 274907

    Conferma il principio che l'imputazione coatta emessa dal G.i.p. nei confronti di chi non era indagato costituisce atto abnorme.

  • Sez. 5, n. 36160 del 04/04/2019 (P.M. in proc. ignoti) Rv. 277429

    Ribadisce che l'ordinanza del G.i.p. che dispone contemporaneamente iscrizione e imputazione coatta è abnorme nella parte relativa all'imputazione coatta per soggetto non sottoposto a indagini, violando i diritti di difesa.

Massime di principio

  • Il G.i.p., in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione, può ordinare l'iscrizione del nominativo nel registro delle notizie di reato ma non può disporre l'imputazione coatta nei confronti di una persona che non era stata precedentemente indagata.
  • L'ordine di imputazione coatta emesso verso un non indagato è considerato atto abnorme e annullabile senza rinvio; esso lede i diritti di difesa del soggetto che non ha avuto possibilità di essere informato e di partecipare al contraddittorio.
  • Se il G.i.p. ritiene necessaria una prosecuzione dell'azione, la competenza per determinare l'avvio di ulteriori indagini e per esercitare l'azione penale resta saldamente in capo al P.M.; il G.i.p. non può sostituirsi al P.M. nell'esercizio dell'azione.

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