Cassazione Civile, Ordinanza n. 08600/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica, da parte dell'agente della riscossione, di una cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo definitiva per imposte, interessi e sanzioni relative all'anno d'imposta 2005, a valle di un avviso di accertamento che risultava notificato secondo la procedura dell'art. 140 c.p.c. Il contribuente ha contestato davanti al giudice tributario la mancata rituale notifica dell'atto presupposto e la carenza di motivazione della cartella, ottenendo in primo grado l'annullamento dell'atto. In appello, l'amministrazione ha sostenuto la regolarità della notificazione ex art. 140 c.p.c. e la CTR ha accolto l'appello, ritenendo sanata la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, sul rilievo che il destinatario aveva ricevuto la raccomandata informativa ma non aveva ritirato il piego. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c., per mancata prova del compimento di tutte le formalità previste e per difetto di specificazione delle ragioni della notifica non eseguita nelle forme ordinarie; (2) nullità della sentenza/procedimento e violazione dell'art. 111 Cost. per motivazione meramente apparente o per relationem senza autonoma valutazione; (3) nullità della sentenza per omesso esame di fatto decisivo e errata applicazione dell'art. 156 c.p.c., poiché la sanatoria della nullità della notifica richiederebbe la possibilità di ricezione regolare dell'atto. L'agente della riscossione ha proposto a sua volta ricorso incidentale limitatamente alle spese, lamentando la violazione dell'art. 91 c.p.c. per non essere stata riconosciuta la propria soccombenza/rifusione delle spese, nonostante la lite fosse sorta dalla cartella di pagamento da lui emessa.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere con riferimento al ricorso principale, prendendo atto della rinuncia del contribuente, intervenuta con deposito di nota di difetto di interesse alla pronuncia. Non ha quindi esaminato i tre motivi del ricorso principale. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'agente della riscossione, ritenendo che, poiché la lite traeva origine dalla cartella di pagamento di sua competenza, anche tale parte dovesse essere considerata vittoriosa ai fini delle spese, benché la contestazione riguardasse la notifica dell'avviso di accertamento di competenza dell'ente impositore. Di conseguenza ha condannato il contribuente al pagamento delle spese dei due gradi di merito in favore dell'agente della riscossione e delle spese di legittimità, compensandole nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre escluso l'applicazione del cd. doppio contributo unificato, perché la definizione della controversia è avvenuta per estinzione e non per rigetto/inammissibilità/improcedibilità.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
La notifica eseguita secondo tale rito richiede il compimento delle formalità previste dalla norma; nel ricorso si sostiene che debbano risultare specificamente documentati deposito, affissione e raccomandata informativa. La Corte non si pronuncia nel merito per rinuncia al ricorso principale.
art. 156 c.p.c.
Nel ricorso principale si contesta l'applicazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo alla nullità della notifica dell'avviso di accertamento, sostenendo che sia necessario che il destinatario abbia potuto ricevere l'atto in modo regolare. La Corte non decide sul punto per l'estinzione del giudizio principale.
art. 91 c.p.c.
La parte soccombente deve rifondere le spese alla parte vittoriosa; l'agente della riscossione, pur non essendo l'ente impositore, è considerato vittorioso e ha diritto alle spese perché la lite origina dalla cartella di pagamento di sua competenza.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato nel secondo motivo per denunciare una motivazione asseritamente apparente o non autonoma della sentenza d'appello.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma evocata per i motivi di ricorso relativi a violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma evocata per la nullità della sentenza o del procedimento per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma evocata per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso principale determina l'estinzione del giudizio e preclude l'esame dei motivi di impugnazione; la Corte, in tal caso, si limita a prenderne atto e a dichiarare la cessazione della materia del contendere per la domanda principale.
- Nelle controversie originanti da una cartella di pagamento, l'agente della riscossione può essere considerato parte vittoriosa ai fini della regolazione delle spese anche se la contestazione investe la notifica dell'atto presupposto emesso dall'ente impositore, quando la lite nasce comunque da un atto di sua competenza.
- La condanna alle spese segue il criterio della soccombenza effettiva, che va apprezzata in relazione alla parte che ha dato origine al contenzioso o rispetto alla quale l'esito processuale è favorevole.
- Il cd. doppio contributo unificato non si applica oltre i casi tipici previsti dalla legge; non è estensibile analogicamente alle ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia.
- Le censure sulla regolarità della notificazione ex art. 140 c.p.c. e sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo restano assorbite se il ricorso principale viene dichiarato estinto per rinuncia.
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