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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46774/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame per mancanza o manifesta illogicità della motivazione: il Tribunale avrebbe travisato il capo F) (art. 474 c.p.), ritenendo che la presunta contraffazione riguardasse esclusivamente il codice identificativo unitario sui pacchetti di sigarette (non tutelato), mentre il capo contestava la contraffazione dei marchi (es. Marlboro, Winston Blu) provata dall'assenza o dall'alterazione del codice; inoltre è centrale la valutazione della depenalizzazione del delitto di contrabbando (art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973) e della rilevanza della recidiva reiterata (art. 296 d.P.R. n. 43/1973) e dell'aggravante ex art. 291-ter comma 2 lett. c), che incidono sulla possibilità di misure cautelari.

La decisione

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame e ha rinviato al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio. Motivazioni principali: (i) il reato di contrabbando previsto dall'art. 291-bis, per quantitativi sotto soglia, è stato in sostanza depenalizzato e la sola recidiva (art. 296) introduce una pena accessoria (reclusione fino a 1 anno) che comunque non è sufficiente di per sé a sostenere misure cautelari personali ai sensi dell'art. 280 c.p.p.; (ii) però il capo F) relativo all'art. 474 c.p. (contraffazione di segni distintivi) è stato travisato: l'assenza o l'alterazione del codice identificativo è da considerare non l'oggetto autonomo della contraffazione ma una evidenza della contraffazione dei marchi; (iii) la connessione tra il delitto di contraffazione (art. 474) e il contrabbando (art. 291-bis) integra l'aggravante di cui all'art. 291-ter comma 2 lett. c), con una cornice edittale (3-7 anni) idonea a giustificare misure cautelari; per tali ragioni la Corte ha annullato e rinviato per una nuova valutazione dei gravi indizi alla luce dei corretti criteri.

Norme richiamate

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

    art. 291-bis, art. 291-ter, art. 296

    L'art. 291-bis (contrabbando per quantitativi inferiori) è stato depenalizzato nella pratica (punito con multa); l'art. 296 (recidiva reiterata) può reinserire una rilevanza penale con pena fino a 1 anno di reclusione, ma questo limite edittale non basta a giustificare misure cautelari personali.

  • D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141

    art. 84, art. 85, art. 89

    Testo legislativo che ha aggiornato la numerazione e la disciplina originariamente contenuta nel D.P.R. n. 43/1973; conferma la depenalizzazione e le riformulazioni richiamate dalla Corte.

  • Codice Penale

    art. 474, art. 81 (comma finale), art. 648

    L'art. 474 sanziona la contraffazione e l'alterazione di marchi e segni distintivi; l'assenza o l'alterazione del codice identificativo apposto sui pacchetti può essere valutata come elemento probatorio dell'alterazione del marchio e della possibile induzione in errore dell'acquirente; l'art. 81 disciplina il concorso di reati; l'art. 648 (ricettazione) è tra i delitti richiamati nell'imputazione.

  • Codice di Procedura Penale

    L'art. 280 c.p.p. riguarda i presupposti per le misure cautelari personali; la Corte rileva che un limite edittale molto contenuto (es. multa o breve reclusione) non è di per sé sufficiente a sostenere misure cautelari.

Massime di principio

  • La depenalizzazione di un reato per quantitativi o soglie ridotte non esclude sempre rilevanza penale: la recidiva può reinserire conseguenze penali ma il ridotto limite edittale va valutato attentamente prima di disporre misure cautelari personali.
  • In procedimenti per contraffazione di marchi (art. 474 c.p.) elementi materiali come l'assenza o l'alterazione di codici identificativi apposti sui prodotti possono costituire prova indiretta della contraffazione del marchio e vanno valutati come evidenza, non come oggetto autonomo del reato.
  • Il corretto inquadramento fattuale dell'imputazione è essenziale: un errore di interpretazione del capo d'imputazione (es. confondere oggetto materiale e prova) è vizio che può portare all'annullamento e al rinvio.
  • Quando una fattispecie di contraffazione è connessa a reati fiscali (es. contrabbando), può operare un'aggravante che innalza la cornice edittale e rende più agevole l'applicazione di misure cautelari; occorre però accertare concretamente i gravi indizi di colpevolezza.
  • I ricorsi per 'mancanza o manifesta illogicità della motivazione' sono efficaci se dimostrano che il giudice di merito ha fondato la decisione su una lettura erronea o contraddittoria delle contestazioni e degli elementi di fatto.

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