Cassazione Penale, Ordinanza n. 06998/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, la Corte ha applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello lamentando un'asserita non coincidenza tra la pena concordata in appello e quella concretamente irrogata. Secondo la censura, il trattamento sanzionatorio applicato non rispecchierebbe l'accordo raggiunto nel giudizio di secondo grado. La Corte di cassazione ha però ritenuto la doglianza manifestamente infondata, osservando che la pena è stata determinata sulla base del giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e recidiva, con nuovo consenso espresso dal pubblico ministero, e che tale assetto risultava conforme alla volontà dell'imputato, espressa tramite il difensore di fiducia munito di procura speciale nell'udienza del 24 marzo 2025, in sostituzione di quanto manifestato in precedenza.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La doglianza relativa alla difformità tra pena concordata e pena irrogata è infondata quando la sanzione applicata risulti coerente con la volontà processualmente validamente espressa dall'imputato tramite difensore munito di procura speciale.
- Nel giudizio penale, la determinazione della pena che recepisca un giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e recidiva, sorretta dal consenso nuovamente espresso dal pubblico ministero, non integra di per sé una violazione dell'accordo se corrisponde alla volontà manifestata in udienza dalla parte assistita.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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