Cassazione Penale, Sentenza n. 19038/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Cuneo del 8 marzo 2019; il ricorrente ha dedotto che la detenzione in Austria (17/12/2018-17/10/2020) avesse costituito un impedimento alla conoscenza del processo e quindi alla proposizione tempestiva dell'impugnazione, lamentando violazione dell'art. 175 cod. proc. pen. e carenza di motivazione. Si è altresì contestata la dichiarazione di assenza e si è sostenuto che il difensore di fiducia aveva rinunciato senza che il ricorrente ne fosse informato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il decreto di citazione a giudizio era stato regolarmente notificato all'avvocato Rossi, difensore di fiducia e domiciliatario del ricorrente, e che la latitanza del Grigore non prova di per sé la conoscenza effettiva del procedimento ma, nelle circostanze concrete (elezione di domicilio presso difensore di fiducia e mancata prova di interruzione del rapporto), costituisce indicazione rilevante dell'avvenuta conoscenza. La Corte ha ritenuto che non ricorressero le ipotesi previste dall'art. 175 (né caso fortuito/forza maggiore, né impossibilità di proporre impugnazione senza colpa), e che il ricorrente non avesse fornito prova della mancata effettiva conoscenza o dell'impossibilità di impugnare nei termini. Ha inoltre richiamato l'onere della polizia giudiziaria di comunicare eventuali arresti all'estero e la giurisprudenza di legittimità e convenzionale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
L'art. 175 richiede che la decadenza sia derivata da caso fortuito o forza maggiore o che il ricorrente provi la non conoscenza effettiva del processo e l'impossibilità di proporre impugnazione senza sua colpa. Nel caso esaminato tali condizioni non sono state dimostrate.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Il giudice dell'esecuzione ha valutato la domanda alla luce dell'art. 420-bis (regole sulla dichiarazione di assenza e processo in assenza) e ha ritenuto legittima la procedura adottata dati la notifica al difensore domiciliatario e la situazione di latitanza.
art. 296 cod. proc. pen.
Richiamato nella definizione di latitanza: la latitanza è lo stato di colui che volontariamente si sottrae alla custodia. La Corte segnala che la sola latitanza non basta a provare conoscenza effettiva del procedimento.
legge 28 aprile 2014, n. 67
Riferimento all'introduzione dell'istituto dell'assenza: la Corte osserva che, anche dopo l'introduzione dell'istituto, permane l'onere di provare la non conoscenza effettiva del procedimento nelle ipotesi di richiesta di restituzione in termini.
art. 6 CEDU
La giurisprudenza convenzionale è richiamata per il principio generale che la rinuncia ai diritti processuali non può essere dedotta automaticamente dallo stato di latitanza; è necessario verificare se l'imputato poteva ragionevolmente prevedere le conseguenze del proprio comportamento.
Massime di principio
- La detenzione o l'arresto all'estero non costituiscono automaticamente un impedimento rilevante ai fini dell'art. 175: il ricorrente deve provare la effettiva impossibilità di conoscere il processo o di proporre impugnazione senza sua colpa.
- La notifica all'avvocato di fiducia domiciliatario è presunzione forte di conoscenza del procedimento: chi elegge domicilio presso un difensore ha l'onere di diligenza di mantenere i contatti e di informarsi sull'andamento del processo.
- La sola dichiarazione di latitanza non basta a stabilire che l'imputato abbia rinunciato ai diritti processuali; occorre valutare le circostanze concrete e la possibilità di prevedere le conseguenze della propria condotta.
- Spetta al ricorrente fornire prove concrete (es. mancata conoscenza del mandato del difensore, comunicazioni al giudice, impossibilità oggettiva di comunicare) per ottenere la restituzione in termini; l'assenza di tali prove produce il rigetto.
- È compito della polizia giudiziaria verificare e comunicare agli uffici procedenti eventuali arresti all'estero: la mancata comunicazione può incidere sulla legittimità delle notifiche, ma la sua sussistenza deve essere dimostrata nel caso concreto.
- Un imputato detenuto all'estero può comunque esercitare l'impugnazione mediante contatti con il difensore domiciliatario; la possibilità pratica di impartire istruzioni al difensore è un elemento che pesa nella valutazione della diligenza.
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