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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00115/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) per un fatto del 29/09/2014; deduce che il giudice di appello ha erroneamente negato le circostanze attenuanti generiche nonostante, prima del giudizio, avesse estinto integralmente il debito tributario (imposta, sanzioni e interessi) con certificazione dell'Agenzia delle Entrate del 26/10/2021 che attestava l'assenza di carichi pendenti. Contesta inoltre l'omessa valutazione della causa di proscioglimento prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e dell'applicazione del comma 3-ter dell'art. 13 d.lgs. n. 74/2000 (introdotto dal d.lgs. 14/06/2024, n. 87), nonostante la condotta riparatoria post factum e la modesta entità dell'imposta evasa (circa 8.500 euro). Segnala contraddizione tra l'accertamento del G.u.p. (che aveva riconosciuto l'applicazione dell'art. 13-bis in ragione del pagamento) e la motivazione della Corte di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la mancata e contraddittoria valutazione, da parte della Corte di appello, degli elementi favorevoli (in particolare il pagamento integrale dei debiti tributari) e l'omessa risposta rispetto alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dal comma 3-ter dell'art. 13 d.lgs. n. 74/2000. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Lecce per un nuovo esame motivato in ordine alle circostanze attenuanti generiche e all'eventuale applicazione della causa di non punibilità/altre misure favorevoli; il ricorso è quindi accolto in favore della ricorrente

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Norma che definisce il reato contestato (evasione fiscale); la condanna della ricorrente si fondava su questa disposizione relativamente al fatto del 29/09/2014

  • art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000

    Previsione applicata dal G.u.p. in ragione del pagamento integrale dei debiti tributari; è stata riconosciuta come rilevante ai fini di attenuazione/valutazione della responsabilità

  • art. 13, comma 3-ter d.lgs. n. 74/2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 3, d.lgs. 14/06/2024, n. 87)

    Nuova causa di non punibilità prevista dalla riforma del 2024 che può estinguere la punibilità quando la condotta è stata neutralizzata da atti successivi (es. pagamento integrale); la Corte ha rilevato l'omessa valutazione da parte dell'appello e ha ritenuto necessario un esame espresso della sua applicabilità

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato come causa di proscioglimento/elemento favorente collegato alla condotta successiva del reo; la ricorrente aveva chiesto che il giudice valutasse se la riparazione avesse determinato il proscioglimento, richiesta non motivatamente respinta dall'appello

  • d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87

    Atto normativo che ha introdotto il comma 3-ter nell'art. 13 d.lgs. n. 74/2000; la sua novella è rilevante come possibile norma piu' favorevole (lex mitior) da applicare ai fatti oggetto del procedimento

Massime di principio

  • Il pagamento integrale dei debiti tributari prima del giudizio può e deve essere considerato come elemento favorevole ai fini dell'applicazione di circostanze attenuanti o di cause di non punibilità; il rinvio alla valutazione non può essere eluso con motivazioni contraddittorie
  • Se la legge successiva (lex mitior) introduce una causa di non punibilità o una disposizione favorevole, il giudice è tenuto a esaminarne l'applicabilità e a motivare esplicitamente il diniego, non essendo sufficiente un'omessa o implicita decisione
  • L'omessa risposta a specifiche richieste difensive (es. applicazione di nova causa di non punibilità o di proscioglimento) è vizio che può determinare l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo esame
  • La modulazione della responsabilità e della pena deve tenere conto della condotta riparatoria post factum, specialmente quando l'importo dell'evasione è limitato; ciò può comportare l'applicazione di attenuanti o l'esclusione della punibilità
  • Non sono ammissibili valutazioni contraddittorie tra i diversi gradi di giudizio: se il G.u.p. ha accertato il pagamento integrale e ha applicato talune norme, la Corte d'appello deve confrontarsi esplicitamente con quell'accertamento e motivarne l'eventuale diversa conclusione

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