Cassazione Penale, Sentenza n. 00115/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) per un fatto del 29/09/2014; deduce che il giudice di appello ha erroneamente negato le circostanze attenuanti generiche nonostante, prima del giudizio, avesse estinto integralmente il debito tributario (imposta, sanzioni e interessi) con certificazione dell'Agenzia delle Entrate del 26/10/2021 che attestava l'assenza di carichi pendenti. Contesta inoltre l'omessa valutazione della causa di proscioglimento prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e dell'applicazione del comma 3-ter dell'art. 13 d.lgs. n. 74/2000 (introdotto dal d.lgs. 14/06/2024, n. 87), nonostante la condotta riparatoria post factum e la modesta entità dell'imposta evasa (circa 8.500 euro). Segnala contraddizione tra l'accertamento del G.u.p. (che aveva riconosciuto l'applicazione dell'art. 13-bis in ragione del pagamento) e la motivazione della Corte di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la mancata e contraddittoria valutazione, da parte della Corte di appello, degli elementi favorevoli (in particolare il pagamento integrale dei debiti tributari) e l'omessa risposta rispetto alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dal comma 3-ter dell'art. 13 d.lgs. n. 74/2000. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Lecce per un nuovo esame motivato in ordine alle circostanze attenuanti generiche e all'eventuale applicazione della causa di non punibilità/altre misure favorevoli; il ricorso è quindi accolto in favore della ricorrente
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Norma che definisce il reato contestato (evasione fiscale); la condanna della ricorrente si fondava su questa disposizione relativamente al fatto del 29/09/2014
art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000
Previsione applicata dal G.u.p. in ragione del pagamento integrale dei debiti tributari; è stata riconosciuta come rilevante ai fini di attenuazione/valutazione della responsabilità
art. 13, comma 3-ter d.lgs. n. 74/2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 3, d.lgs. 14/06/2024, n. 87)
Nuova causa di non punibilità prevista dalla riforma del 2024 che può estinguere la punibilità quando la condotta è stata neutralizzata da atti successivi (es. pagamento integrale); la Corte ha rilevato l'omessa valutazione da parte dell'appello e ha ritenuto necessario un esame espresso della sua applicabilità
art. 131-bis cod. pen.
Richiamato come causa di proscioglimento/elemento favorente collegato alla condotta successiva del reo; la ricorrente aveva chiesto che il giudice valutasse se la riparazione avesse determinato il proscioglimento, richiesta non motivatamente respinta dall'appello
d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87
Atto normativo che ha introdotto il comma 3-ter nell'art. 13 d.lgs. n. 74/2000; la sua novella è rilevante come possibile norma piu' favorevole (lex mitior) da applicare ai fatti oggetto del procedimento
Massime di principio
- Il pagamento integrale dei debiti tributari prima del giudizio può e deve essere considerato come elemento favorevole ai fini dell'applicazione di circostanze attenuanti o di cause di non punibilità; il rinvio alla valutazione non può essere eluso con motivazioni contraddittorie
- Se la legge successiva (lex mitior) introduce una causa di non punibilità o una disposizione favorevole, il giudice è tenuto a esaminarne l'applicabilità e a motivare esplicitamente il diniego, non essendo sufficiente un'omessa o implicita decisione
- L'omessa risposta a specifiche richieste difensive (es. applicazione di nova causa di non punibilità o di proscioglimento) è vizio che può determinare l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo esame
- La modulazione della responsabilità e della pena deve tenere conto della condotta riparatoria post factum, specialmente quando l'importo dell'evasione è limitato; ciò può comportare l'applicazione di attenuanti o l'esclusione della punibilità
- Non sono ammissibili valutazioni contraddittorie tra i diversi gradi di giudizio: se il G.u.p. ha accertato il pagamento integrale e ha applicato talune norme, la Corte d'appello deve confrontarsi esplicitamente con quell'accertamento e motivarne l'eventuale diversa conclusione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00001/2026 del 02/01/2026
- Sentenza penale · 2 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00002/2026 del 02/01/2026
- Sentenza penale · 2 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00005/2026 del 02/01/2026
- Sentenza penale · 2 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00006/2026 del 02/01/2026
- Sentenza penale · 2 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00008/2026 del 02/01/2026
- Sentenza penale · 2 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00010/2026 del 02/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →