Cassazione Penale, Ordinanza n. 29582/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado per la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 e la Corte d'appello di Bari aveva confermato la decisione. In cassazione la difesa ha dedotto vizio di illogicità della motivazione, contestando: a) sotto il profilo dell'elemento oggettivo, che non fosse stata adeguatamente accertata la natura offensiva dell'oggetto sequestrato; b) sotto il profilo dell'elemento soggettivo, che la Corte territoriale avesse ricavato in modo illogico la responsabilità dalle modalità di custodia dell'oggetto e dalla mancata allegazione di un giustificato motivo per il suo porto/detenzione. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze riproponessero questioni già esaminate con motivazione adeguata e che non emergessero manifeste illogicità nel ragionamento decisorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su censure già vagliate in appello e perché le dedotte illogicità della motivazione non erano affatto evidenti. Ha ritenuto sufficiente, quanto all'offensività dell'oggetto, la descrizione contenuta nel verbale di sequestro, che indicava la presenza di una lama nascosta di 8 cm; quanto all'elemento soggettivo, ha valorizzato la natura contravvenzionale del reato, per il quale è sufficiente la colpa, oltre alla custodia anomala dell'oggetto nel portafogli e alla mancata indicazione, nell'immediatezza o successivamente, di un uso lecito o di un giustificato motivo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 legge n. 110 del 1975
È la disposizione incriminatrice contestata; la Corte la tratta come contravvenzione per la quale è sufficiente anche la colpa e rispetto alla quale l'offensività dell'oggetto può essere desunta dalla descrizione del sequestro e dalle modalità di custodia.
art. 616 c.p.p.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La motivazione sulla offensività di un oggetto sequestrato può essere ritenuta adeguata quando si fondi su una descrizione concreta degli elementi essenziali del manufatto, idonei a mostrarne la potenzialità lesiva.
- Per le contravvenzioni è sufficiente la colpa: la responsabilità può essere desunta anche da modalità di custodia oggettivamente anomale e dalla mancata allegazione di un uso lecito o di un giustificato motivo.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente la cassazione quando le asserite illogicità non siano manifeste, ma si risolvano in una diversa lettura del materiale probatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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