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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30651/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento per IVA non versata relativa all'anno d'imposta 2007, emessa ai sensi dell'art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 in relazione a un piano di rateizzazione per il quale era stata prodotta una polizza fideiussoria ritenuta inidonea. La commissione tributaria regionale aveva ritenuto illegittima l'iscrizione a ruolo sul presupposto che l'Amministrazione non potesse procedere senza prima definire con provvedimento formale la richiesta di rateazione e senza contestare formalmente al contribuente l'inadempimento, sia quanto all'inidoneità della garanzia sia quanto ai presunti mancati pagamenti delle rate. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, da un lato, nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia e violazione degli artt. 111 Cost., 36 d.lgs. n. 546/1992, 112 e 132 c.p.c.; dall'altro, violazione dell'art. 3-bis, comma 4, d.lgs. n. 462/1997 e dell'art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l'inadempimento al pagamento delle rate consentiva l'iscrizione a ruolo dell'intero importo senza previa contestazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura relativa a motivazione apparente/omessa pronuncia, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione esistente e intelligibile, idonea a far comprendere la ratio decidendi. Ha invece accolto la doglianza di violazione di legge, affermando che, in base alla disciplina applicabile ratione temporis, l'inadempimento nel pagamento degli importi rateizzati legittima l'iscrizione a ruolo dell'intero importo dovuto ai sensi dell'art. 15-ter, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, richiamato dall'art. 3-bis, comma 3, d.lgs. n. 462/1997, senza necessità di previa contestazione dell'inadempimento. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come vizio processuale denunciato per motivazione apparente o omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come vizio per violazione e falsa applicazione di legge sostanziale.

  • art. 111 Cost.

    È evocato quale parametro costituzionale della motivazione della sentenza.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato tra le norme che impongono il contenuto della motivazione delle sentenze tributarie.

  • artt. 112 e 132, secondo comma, lett. c), c.p.c.

    Sono richiamati come norme sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sui requisiti formali della sentenza.

  • art. 3-bis, comma 4, d.lgs. n. 462/1997

    È indicato come norma invocata dall'Agenzia per sostenere la legittimità dell'iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento delle rate.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    È la disposizione che ha costituito il presupposto dell'emissione della cartella di pagamento per IVA.

  • art. 15-ter, comma 1, d.P.R. n. 602/1973

    La Corte afferma che l'inadempimento al pagamento delle somme rateizzate giustifica l'iscrizione a ruolo dell'intero importo dovuto ai sensi di questa norma, nella versione applicabile ratione temporis.

  • art. 3-bis, comma 3, d.lgs. n. 462/1997

    È richiamato come norma che rinvia all'art. 15-ter d.P.R. n. 602/1973 per la riscossione in caso di inadempimento della rateazione.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire le ragioni della decisione e di controllare l'iter logico seguito dal giudice; se invece la ratio decidendi è intellegibile, non sussiste nullità per difetto di motivazione.
  • Nel processo tributario, non integra omessa pronuncia la decisione che esprima chiaramente la ragione del rigetto della domanda o dell'appello, anche se la parte la ritenga giuridicamente errata.
  • In materia di riscossione di tributi rateizzati, l'inadempimento del contribuente al pagamento delle rate legittima l'iscrizione a ruolo dell'intero importo residuo dovuto, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
  • Per procedere all'iscrizione a ruolo per mancato pagamento delle rate non è necessaria una previa contestazione formale dell'inadempimento, quando la normativa speciale non la prevede.
  • La verifica della correttezza della motivazione va condotta sul testo della sentenza impugnata, indipendentemente dal confronto con le risultanze processuali, quando si deduce un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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