Sentenza n. 3849/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 23 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 23 settembre 2025 relativa al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la richiesta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio e alla fissazione dell’appuntamento necessario per presentare formalmente la domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere e la loro condanna a concludere il procedimento entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché, nelle more del giudizio, la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto. Tale adempimento ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione del tempo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento dell’amministrazione, che si è attivata per evadere la richiesta in tempi ragionevoli anche alla luce dell’elevatissimo numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire alla ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione e consente al giudice di accertare l’obbligo di provvedere; nel caso concreto, la sopravvenuta fissazione dell’appuntamento ha eliminato l’interesse alla decisione sulla domanda.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta adozione dell’atto o lo svolgimento dell’attività amministrativa richiesta determina la cessazione della materia del contendere quando realizza integralmente la pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
- La fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda di visto per motivi di studio integra, ove costituisca l’oggetto della richiesta azionata, un adempimento idoneo a soddisfare integralmente la pretesa e a far venir meno la materia del contendere.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra la richiesta dell’interessato e la proposizione del ricorso, nonché dall’attivazione dell’amministrazione in tempi ragionevoli, valutata anche la particolare consistenza del numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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