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Ordinanza

Ordinanza n. 1091/2026 - Catania, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 651/2024, pubblicata in data 10/7/2024, emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202600140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione Lavoro, n. 651/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione statale per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario del lavoro. Il ricorso è stato notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato e presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, ma non presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, territorialmente competente in relazione al giudice adito. L’Amministrazione intimata non si è costituita, sicché non si è verificata la sanatoria della nullità della notificazione per spontanea costituzione.

La decisione

Il TAR ha rilevato d’ufficio la nullità della notificazione del ricorso all’Amministrazione resistente, poiché effettuata presso uffici dell’Avvocatura dello Stato diversi da quello distrettuale territorialmente competente. Non essendosi costituita l’Amministrazione, la nullità non è stata sanata. Il Collegio ha quindi ordinato al ricorrente di rinnovare la notificazione dell’atto introduttivo presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato competente, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, e di depositare entro i successivi cinque giorni la prova del perfezionamento della notifica. La trattazione del ricorso è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 giugno 2026. Non è stata ancora decisa la domanda di ottemperanza nel merito.

Norme richiamate

  • art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente

    Gli atti introduttivi dei giudizi nei confronti delle Amministrazioni dello Stato devono essere notificati presso l’Avvocatura dello Stato territorialmente competente; la notificazione effettuata presso un ufficio diverso è nulla.

  • art. 11, comma 3, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    Le notificazioni di cui sopra devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio

    La nullità della notificazione presso un’Avvocatura dello Stato territorialmente incompetente può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Quando la parte intimata non compare e la notificazione è nulla, il giudice deve disporne la rinnovazione, salvo il caso di inesistenza della notificazione.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148/2021

    Ha determinato la formulazione dell’art. 44, comma 4, c.p.a. nel senso dell’obbligo generale per il giudice di disporre la rinnovazione delle notificazioni nulle in caso di mancata comparizione della parte intimata, fatti salvi i casi di inesistenza.

Massime di principio

  • Nei giudizi amministrativi instaurati contro un’Amministrazione dello Stato, l’atto introduttivo deve essere notificato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria adita; la notificazione presso l’Avvocatura Generale o presso un’Avvocatura Distrettuale territorialmente diversa è nulla.
  • La nullità della notificazione dell’atto introduttivo a un’Amministrazione dello Stato è rilevabile d’ufficio quando l’Amministrazione non si sia costituita in giudizio.
  • Quando la notificazione dell’atto introduttivo è nulla, ma non inesistente, e la parte intimata non compare, il giudice deve disporne la rinnovazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando un termine perentorio; l’inosservanza del termine produce le conseguenze processuali previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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