Sentenza n. 2246/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00993/2023, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia che aveva annullato la fiscalizzazione di opere edilizie realizzate in parziale difformità da una licenza edilizia
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza che aveva annullato la determinazione comunale di fiscalizzazione, adottata ai sensi dell'art. 34, comma 2, del d.P.R. 380/2001, relativa a variazioni prospettiche, opere in cemento armato e ampliamenti di superficie e volume. L'appellante ha dedotto erronea presupposizione in fatto e in diritto, difetto di istruttoria, motivazione insufficiente e lacunosa, omessa pronuncia e violazione e falsa applicazione dell'art. 34 del d.P.R. 380/2001. In particolare, ha contestato l'accertamento secondo cui l'immobile sarebbe stato esterno al centro abitato e ha sostenuto che il verificatore non avrebbe adeguatamente approfondito tale profilo. Ha inoltre dedotto che la zona doveva considerarsi centro abitato in base al regolamento edilizio comunale e alla vicinanza alla sede municipale. Il Comune ha contestato anche la qualificazione degli interventi come rientranti nelle tolleranze costruttive, sostenendo che il verificatore si sarebbe basato su una fotografia aerea del 1954, non rappresentativa dello stato dei luoghi successivo, e avrebbe omesso di considerare l'ampliamento del primo piano. Secondo l'appellante, la superficie complessivamente realizzata avrebbe superato il limite del 2%, configurando parziali difformità sanzionabili ai sensi dell'art. 34, comma 2, del d.P.R. 380/2001.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato l'annullamento della determinazione comunale. Ha chiarito che la fiscalizzazione prevista dall'art. 34, comma 2, del d.P.R. 380/2001 è una sanzione alternativa alla demolizione, applicabile quando la demolizione della parte difforme possa pregiudicare la stabilità della parte conforme, e presuppone necessariamente la natura abusiva delle opere. La fiscalizzazione non può però essere disposta quando le opere non siano abusive perché rientrano nelle tolleranze costruttive. Nel caso concreto, il giudicato formatosi su una precedente sentenza del Consiglio di Stato aveva confermato che l'edificato era stato realizzato prima del 1° settembre 1967 e in zona esterna al centro abitato. Inoltre, la verificazione aveva correttamente accertato che l'incremento di superficie rientrava nel limite di tolleranza del 2%, calcolato sulla superficie di piano autorizzata pari a 62,38 mq, corrispondente a 1,24 mq, e che anche l'incremento volumetrico rispettava la tolleranza, essendo rimaste invariate le altezze di interpiano. Mancava quindi il presupposto dell'abusività delle opere e, conseguentemente, quello della fiscalizzazione. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001
La fiscalizzazione dell'abuso edilizio mediante sanzione pecuniaria è alternativa alla demolizione quando la demolizione della parte difforme possa arrecare pregiudizio alla parte conforme dell'edificio.
La fiscalizzazione presuppone una difformità edilizia abusiva e il rischio che la demolizione comprometta la stabilità della parte conforme; non è applicabile se le opere rientrano nelle tolleranze costruttive.
art. 34, comma 3, d.P.R. 380/2001
La fiscalizzazione è riferita alla difformità parziale rispetto al titolo edilizio, in presenza del rischio di pregiudizio alla parte conforme.
art. 34-bis d.P.R. 380/2001
Le tolleranze costruttive escludono l'abusività delle opere entro i limiti normativamente previsti; il superamento di tali limiti costituisce presupposto della fiscalizzazione.
art. 32 d.P.R. 380/2001
La fiscalizzazione presuppone anche il superamento dei limiti delle variazioni essenziali.
art. 36, comma 2, d.P.R. 380/2001
Per le nuove edificazioni o le ristrutturazioni pesanti non riconducibili a mere tolleranze, la regolarizzazione delle variazioni non essenziali può avvenire mediante l'istituto previsto dalla norma.
art. 37, comma 4, d.P.R. 380/2001
Per gli interventi realizzabili mediante SCIA, le variazioni non essenziali possono essere regolarizzate secondo la disciplina richiamata.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La fiscalizzazione edilizia prevista dall'art. 34 del d.P.R. 380/2001 è una sanzione alternativa alla demolizione e può essere applicata solo quando sussistano contemporaneamente una difformità abusiva rispetto al titolo edilizio e il rischio che la demolizione della parte difforme pregiudichi la stabilità della parte conforme.
- Le opere che rientrano nelle tolleranze costruttive previste dall'art. 34-bis del d.P.R. 380/2001 non sono abusive; di conseguenza, non possono costituire oggetto né di ordine di demolizione né di fiscalizzazione ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. 380/2001.
- Ai fini del calcolo della tolleranza costruttiva relativa alla superficie, occorre considerare la superficie di piano autorizzata secondo il titolo edilizio; se l'incremento resta entro il limite del 2%, e le altezze di interpiano rimangono invariate, anche il corrispondente incremento volumetrico rientra nella tolleranza.
- L'accertamento definitivo, contenuto in una precedente sentenza passata in giudicato, circa la realizzazione dell'edificato anteriormente al 1° settembre 1967 e in zona esterna al centro abitato vincola il giudizio successivo relativo alla sanzione edilizia.
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