Cassazione Penale, Sentenza n. 32575/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bari del 16/12/2021 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 22/05/2015 (giudizio abbreviato), lo ha condannato a mesi otto di reclusione per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011). Cacucciolo deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che la mera reperibilità su un telefono cellulare intestato o detenuto da terzi (nella specie, di Lepore) non integra la violazione delle prescrizioni in assenza di rapporto di detenzione/dispone effettiva del dispositivo. Inoltre contesta l'imposizione automatica del divieto di detenere telefoni cellulari, ritenendo che tale divieto non sarebbe previsto dall'art. 8 d.lgs. 159/2011 e avrebbe richiesto specifica motivazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il quadro normativo secondo cui le prescrizioni imposte nell'ambito della sorveglianza speciale integrano e precisano gli obblighi e che la violazione delle prescrizioni accessorie può integrare il reato di cui all'art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che dagli atti risultasse che il telefono cellulare era nella piena disponibilità effettiva dell'imputato, circostanza che integra la violazione contestata, con irrilevanza del fatto che il telefono fosse materialmente detenuto da Lepore. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il provvedimento restaurativo della condanna per reato resta quindi definitivo nella parte sostanziale.
Norme richiamate
art. 75, d.lgs. n. 159/2011
Il comma 2 sanziona la condotta del sorvegliato sottoposto a obbligo o divieto di soggiorno che non osservi gli obblighi e/o le prescrizioni inerenti la misura; la Corte ha considerato che la violazione delle prescrizioni accessorie integra il reato previsto dall'art. 75.
art. 8, d.lgs. n. 159/2011 (commi 2-6)
L'art. 8 elenca gli obblighi e consente di imporre prescrizioni accessorie ritenute necessarie per esigenze di difesa sociale; la Corte ha ritenuto che tali prescrizioni possano qualificare e precisare le modalità dell'obbligo e che la loro violazione sia rilevante penalmente.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere elemento di colpa tale da escludere l'irrogazione della sanzione equitativa qui determinata.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata sul punto della valutazione della colpevolezza/colpa nel proporre ricorso in relazione all'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende; la sentenza è citata per motivare la decisione di applicare comunque la somma in assenza di elementi che escludano la colpa.
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018 (Tagliapietra, Rv. 272612)
Precedente richiamato per affermare che le prescrizioni accessorie ex art. 8 hanno efficacia integrativa del precetto e che la loro violazione integra i reati di cui all'art. 75.
Massime di principio
- Le prescrizioni imposte nell'ambito della sorveglianza speciale possono precisare le modalità di adempimento degli obblighi e la loro violazione può integrare il reato previsto dall'art. 75 d.lgs. 159/2011, specie quando la misura include l'obbligo o divieto di soggiorno.
- Per integrare la violazione è determinante la disponibilità effettiva del bene o il controllo materiale sullo strumento vietato: non è sufficiente la mera materiale intestazione o detenzione formale da parte di terzi se sussiste la piena disponibilità effettiva dell'interessato.
- L'imposizione di divieti o prescrizioni non espressamente elencati nelle parti generiche dell'art. 8 è possibile purché motivata come prescrizione accessoria necessaria per le esigenze di difesa sociale; il decreto applicativo deve indicare le ragioni della prescrizione.
- In sede di impugnazione è essenziale affrontare e confutare specificamente i rilievi di fatto motivati dalla Corte di merito (ad es. la valutazione sulla disponibilità effettiva del bene), perché la Suprema Corte non riesamina i fatti oltre il criterio di legittimità salvo vizio di diritto o vizi motivazionali rilevanti.
- In caso di ricorso inammissibile il giudice di legittimità può comunque condannare alle spese e disporre il pagamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la mancanza di colpa grave non esclude automaticamente l'applicazione di tale misura se equitativamente determinata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32322/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32324/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32325/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32326/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32327/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32328/2023 del 26/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →