Sentenza n. 761/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale n. 370 del 9.9.2021, di chiusura immediata dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia “A” e “B” svolta nell’immobile in Contrada Torricella distinto in catasto al foglio 154 p.lle 120 e 176, emessa dal Comune di Francavilla Fontana - Ufficio Attività produttive e SUAP - e notificata il 20.9.2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza dirigenziale di chiusura immediata dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno impugnato l’ordinanza comunale di chiusura immediata dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, adottata dopo un’ispezione igienico-sanitaria e l’accertamento di difformità edilizie rispetto ai titoli autorizzativi. È stato dedotto un unico articolato motivo, con contestazione della violazione e falsa applicazione del d.lgs. 267/2000, del d.lgs. 114/1998, della legge regionale n. 24/2015 e della legge n. 241/1990, nonché dell’art. 41 Cost.; sono stati inoltre denunciati carenza di potere, sviamento, carenza dei presupposti, omessa ponderazione della situazione concreta, difetto di istruttoria, sproporzione e vizio di motivazione. Le ricorrenti hanno sostenuto che la rete idrica era stata sanificata e che, quindi, non sussistevano più profili di antigienicità; quanto alle difformità edilizie, hanno dedotto che esse non incidevano sulla regolarità urbanistica dell’intero immobile e che i manufatti abusivi erano stati resi inaccessibili mediante la muratura degli accessi, senza coinvolgere i locali utilizzati per l’attività commerciale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, confermando nel merito le valutazioni già espresse in sede cautelare e rimaste indenni all’appello cautelare. Il giudice ha rilevato che, al momento dell’adozione dell’ordinanza impugnata, esistevano presupposti provvedimenti inibitori di natura sanitaria ed edilizia, non impugnati dalle interessate e non adempiuti mediante il ripristino dei luoghi. In tale situazione, il Comune era legittimato a inibire l’esercizio dell’attività di somministrazione. La legittimità dell’atto deve essere valutata sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione; la successiva sanificazione della rete idrica o le ulteriori attività poste in essere dalle interessate non incidono sulla legittimità originaria dell’ordinanza. Tali sopravvenienze possono rilevare soltanto per il futuro, ai fini di una motivata rivalutazione da parte dell’amministrazione della sussistenza delle condizioni per la ripresa dell’attività. Le spese di lite sono state poste solidalmente a carico delle due società e liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
d.lgs. 267/2000
Il riferimento normativo è contenuto nel motivo di ricorso; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione delle sue disposizioni.
d.lgs. 114/1998
Il riferimento normativo è contenuto nel motivo di ricorso; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione delle sue disposizioni.
l.r. n. 24/2015
Il riferimento normativo è contenuto nel motivo di ricorso; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione delle sue disposizioni.
art. 41 Cost.
La disposizione è richiamata tra i parametri asseritamente violati, senza una specifica interpretazione nella motivazione.
l. 241/1990
La legge è richiamata per le censure procedimentali e motivazionali, ma la decisione fonda il rigetto soprattutto sull’esistenza dei pregressi provvedimenti sanitari ed edilizi non impugnati e non adempiuti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata per lo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; non è oggetto di specifica interpretazione.
Massime di principio
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; le condotte o gli adempimenti successivi del destinatario non possono sanare retroattivamente eventuali vizi dell’atto né privarlo, di per sé, del fondamento esistente al momento dell’adozione.
- La presenza di provvedimenti inibitori sanitari ed edilizi, non impugnati e non adempiuti, può giustificare la chiusura dell’attività commerciale esercitata nei locali interessati, quando tali provvedimenti incidano sui presupposti necessari per la prosecuzione dell’attività.
- Gli adempimenti successivi del privato, inclusi la sanificazione degli impianti e il ripristino o la messa in sicurezza dei luoghi, possono rilevare esclusivamente per il futuro, mediante una nuova e motivata valutazione dell’amministrazione sulla permanenza delle condizioni per l’esercizio dell’attività.
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