Cassazione Penale, Ordinanza n. 24871/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ne è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per ciascuno, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo comune, sostanzialmente volto a ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie e a contestare il mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p. La Corte rileva però che il provvedimento impugnato aveva già affrontato in modo lineare e logicamente coerente i dati probatori, valorizzando in particolare le modalità della condotta tenuta dagli imputati; il ricorso, quindi, mirava solo a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma richiamata come base della condanna confermata in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
art. 582 c.p.
Norma richiamata come base della condanna confermata in appello per il reato di lesioni personali.
art. 393-bis c.p.
La difesa ne invocava l'applicazione come causa di giustificazione, ma la Corte rileva che la sentenza impugnata ne aveva escluso la ricorrenza sulla base delle emergenze processuali e delle modalità della condotta.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della denuncia di errori decisori o del mancato riconoscimento di una scriminante, miri in realtà a una nuova valutazione delle prove e dei fatti già apprezzati in modo congruo e logicamente coerente dal giudice di merito.
- L'esclusione della causa di giustificazione ex art. 393-bis c.p. può essere sorretta da un apprezzamento delle modalità concrete della condotta e delle risultanze processuali, purché la motivazione del giudice di merito sia esauriente e non manifestamente illogica.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la sentenza impugnata abbia svolto una disamina completa del compendio probatorio e il ricorso si limiti a prospettare una diversa lettura degli elementi di fatto.
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