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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3197/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Maroni era stato condannato in primo e secondo grado per bancarotta fraudolenta impropria derivante da false comunicazioni sociali in relazione al fallimento della "Marlatex S.r.l. in liquidazione" (fallimento dichiarato il 13/12/2018). L'accusa gli addebitava la sovrastima delle rimanenze al 31/12/2016, con esposizione di fatti non veri per occultare perdite e ritardare la dichiarazione di fallimento. Con ricorso per cassazione Maroni deduceva, tra l'altro, che non poteva esser considerato soggetto attivo del reato perché: non era presente all'assemblea che approvò il bilancio (assemblea del 23/11/2017), si era dimesso dal consiglio di amministrazione il 04/08/2017 e, dopo la morte del dominus, era stato di fatto escluso dalla gestione; contestava inoltre un errore tecnico nella valutazione del magazzino e la mancata considerazione da parte dei giudici delle dichiarazioni di dipendenti e collaboratori raccolte in sede difensiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo fondato e ha assorbito le altre doglianze. Ha rilevato un'incompletezza motivazionale della corte territoriale circa la riconducibilità della condotta a Maroni, e in particolare circa la sua posizione al momento dell'approvazione del bilancio e la sussistenza dell'elemento psicologico (dolo). La sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per colmare le aporie motivazionali e ridefinire la decisione conformemente ai principi di diritto richiamati. Il Procuratore generale aveva chiesto il rigetto, ma la Cassazione ha comunque disposto l'annullamento con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 223, comma 2, n. 1) legge fallimentare (l.f.)

    La norma disciplina la bancarotta fraudolenta impropria derivante da reati societari (tra cui il falso in bilancio): il falso in bilancio seguito da fallimento non resta un semplice reato societario ma si integra nell'autonoma fattispecie di bancarotta impropria da reato societario; è un reato complesso il cui momento di consumazione si identifica nella dichiarazione di fallimento e la norma individua soggetti propri (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori).

  • art. 2621 cod. civ. (false comunicazioni sociali)

    Il falso in bilancio è reato societario che, se seguito da fallimento, viene assorbito nella fattispecie di bancarotta impropria prevista dall'art. 223 l.f.; il fatto illecito rileva come elemento costitutivo del reato complesso solo se contribuisce causalmente al dissesto o al suo aggravamento.

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare (riferimento giurisprudenziale)

    Richiamato per distinguere le ipotesi di bancarotta documentale propria: il falso in bilancio seguito da fallimento concorre con la bancarotta documentale solo se integrato da condotte diverse dalla mera falsificazione; il trattamento differenziato delle diverse fattispecie è rilevante per la qualificazione giuridica delle condotte.

Massime di principio

  • La fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario è un reato complesso: il falso in bilancio diventa elemento costitutivo solo se il fallimento si verifica e il comportamento ha causalmente contribuito al dissesto o al suo aggravamento.
  • Il momento di consumazione del falso in bilancio, rilevante ai fini della responsabilità nell'ambito della bancarotta impropria, coincide generalmente con l'approvazione del bilancio in assemblea; pertanto occorre accertare la qualità e la posizione dell'imputato proprio nel momento dell'approvazione.
  • Per ritenere la responsabilità di un amministratore o consigliere è necessario che la decisione motivi specificamente la sua partecipazione o il suo ruolo decisionale al tempo della condotta contestata; l'assenza all'assemblea o le dimissioni anteriori all'approvazione sono fatti decisivi e vanno esaminati e motivati.
  • Il dolo richiesto per la bancarotta impropria da reato societario non è semplicemente l'errore contabile: occorre dimostrare la volontà o la consapevolezza di produrre un danno alla garanzia dei creditori (consapevolezza della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e dello squilibrio economico). La motivazione non può limitarsi alla mera plausibilità della tesi accusatoria.
  • Prove tecniche (perizie sulla valutazione del magazzino) e dichiarazioni di dipendenti/collaboratori raccolte in difesa devono essere esaminate e valutate espressamente dal giudice: la loro omissione può determinare vizio di motivazione.
  • La prescrizione del reato complesso di bancarotta impropria, quando deriva da un reato societario, decorre dalla data della dichiarazione di fallimento e non dalle singole condotte antecedenti.

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