Cassazione Penale, Sentenza n. 3197/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Maroni era stato condannato in primo e secondo grado per bancarotta fraudolenta impropria derivante da false comunicazioni sociali in relazione al fallimento della "Marlatex S.r.l. in liquidazione" (fallimento dichiarato il 13/12/2018). L'accusa gli addebitava la sovrastima delle rimanenze al 31/12/2016, con esposizione di fatti non veri per occultare perdite e ritardare la dichiarazione di fallimento. Con ricorso per cassazione Maroni deduceva, tra l'altro, che non poteva esser considerato soggetto attivo del reato perché: non era presente all'assemblea che approvò il bilancio (assemblea del 23/11/2017), si era dimesso dal consiglio di amministrazione il 04/08/2017 e, dopo la morte del dominus, era stato di fatto escluso dalla gestione; contestava inoltre un errore tecnico nella valutazione del magazzino e la mancata considerazione da parte dei giudici delle dichiarazioni di dipendenti e collaboratori raccolte in sede difensiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo fondato e ha assorbito le altre doglianze. Ha rilevato un'incompletezza motivazionale della corte territoriale circa la riconducibilità della condotta a Maroni, e in particolare circa la sua posizione al momento dell'approvazione del bilancio e la sussistenza dell'elemento psicologico (dolo). La sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per colmare le aporie motivazionali e ridefinire la decisione conformemente ai principi di diritto richiamati. Il Procuratore generale aveva chiesto il rigetto, ma la Cassazione ha comunque disposto l'annullamento con rinvio.
Norme richiamate
art. 223, comma 2, n. 1) legge fallimentare (l.f.)
La norma disciplina la bancarotta fraudolenta impropria derivante da reati societari (tra cui il falso in bilancio): il falso in bilancio seguito da fallimento non resta un semplice reato societario ma si integra nell'autonoma fattispecie di bancarotta impropria da reato societario; è un reato complesso il cui momento di consumazione si identifica nella dichiarazione di fallimento e la norma individua soggetti propri (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori).
art. 2621 cod. civ. (false comunicazioni sociali)
Il falso in bilancio è reato societario che, se seguito da fallimento, viene assorbito nella fattispecie di bancarotta impropria prevista dall'art. 223 l.f.; il fatto illecito rileva come elemento costitutivo del reato complesso solo se contribuisce causalmente al dissesto o al suo aggravamento.
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare (riferimento giurisprudenziale)
Richiamato per distinguere le ipotesi di bancarotta documentale propria: il falso in bilancio seguito da fallimento concorre con la bancarotta documentale solo se integrato da condotte diverse dalla mera falsificazione; il trattamento differenziato delle diverse fattispecie è rilevante per la qualificazione giuridica delle condotte.
Massime di principio
- La fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario è un reato complesso: il falso in bilancio diventa elemento costitutivo solo se il fallimento si verifica e il comportamento ha causalmente contribuito al dissesto o al suo aggravamento.
- Il momento di consumazione del falso in bilancio, rilevante ai fini della responsabilità nell'ambito della bancarotta impropria, coincide generalmente con l'approvazione del bilancio in assemblea; pertanto occorre accertare la qualità e la posizione dell'imputato proprio nel momento dell'approvazione.
- Per ritenere la responsabilità di un amministratore o consigliere è necessario che la decisione motivi specificamente la sua partecipazione o il suo ruolo decisionale al tempo della condotta contestata; l'assenza all'assemblea o le dimissioni anteriori all'approvazione sono fatti decisivi e vanno esaminati e motivati.
- Il dolo richiesto per la bancarotta impropria da reato societario non è semplicemente l'errore contabile: occorre dimostrare la volontà o la consapevolezza di produrre un danno alla garanzia dei creditori (consapevolezza della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e dello squilibrio economico). La motivazione non può limitarsi alla mera plausibilità della tesi accusatoria.
- Prove tecniche (perizie sulla valutazione del magazzino) e dichiarazioni di dipendenti/collaboratori raccolte in difesa devono essere esaminate e valutate espressamente dal giudice: la loro omissione può determinare vizio di motivazione.
- La prescrizione del reato complesso di bancarotta impropria, quando deriva da un reato societario, decorre dalla data della dichiarazione di fallimento e non dalle singole condotte antecedenti.
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