Cassazione Civile, Ordinanza n. 31472/2024 del 07/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2011 emesso dal Comune su un immobile composto da più subalterni. La contribuente aveva impugnato l'atto e ottenuto l'annullamento in primo e secondo grado, perché la commissione tributaria aveva ritenuto spettante l'agevolazione per abitazione principale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) ha denunciato motivazione illogica o contraddittoria della sentenza regionale, sostenendo che la CTR avesse dato affermazioni incompatibili circa l'uso degli immobili da parte della contribuente e del fratello; (2) ha dedotto violazione degli artt. 115 c.p.c., 2909 c.c. e 324 c.p.c., lamentando che la CTR avesse ritenuto provata l'utilizzazione dell'immobile come abitazione principale in assenza di prova e avesse attribuito efficacia preclusiva a un giudicato esterno relativo alle annualità 2008-2010; (3) ha denunciato violazione della disciplina sull'ICI e dell'anagrafe, sostenendo che la CTR avesse erroneamente riconosciuto l'esenzione integralmente su due distinti appartamenti, uno per la contribuente e uno per il fratello, mentre l'agevolazione poteva operare solo nei limiti in cui l'immobile fosse effettivamente abitazione principale del singolo soggetto passivo. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo; ha accolto il secondo motivo nella parte in cui la CTR aveva attribuito efficacia vincolante al giudicato esterno per annualità successive, chiarendo che il requisito della dimora abituale è elemento variabile e non cristallizzabile per effetto di un giudicato su annualità precedenti; ha accolto il terzo motivo, precisando che in caso di comproprietà l'ICI va applicata pro quota e che l'esenzione per abitazione principale spetta solo al comproprietario che utilizza l'immobile come tale, non potendo la contribuente ottenere l'esenzione integrale anche per l'altro appartamento occupato dal fratello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per censurare la violazione di legge; la Corte ha esaminato le doglianze come questioni di diritto, distinguendole dal mero dissenso sulla ricostruzione del fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione è stato ricondotto al solo 'minimo costituzionale', con rilievo solo per anomalie motivazionali gravi e non per la semplice insufficienza o contraddittorietà logica in senso ampio.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o ignora il principio di non contestazione e il notorio; non consente una rivalutazione del merito o delle prove già acquisite.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo nei limiti del vizio motivazionale, non per contestare la scelta del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
art. 2909 c.c.
Il giudicato fa stato tra le parti, ma nei tributi opera solo per fatti a efficacia tendenzialmente permanente o per rapporti ad esecuzione prolungata, non per elementi variabili come la dimora abituale.
art. 324 c.p.c.
Richiamato come norma sul giudicato formale, ma escluso che potesse estendere automaticamente l'efficacia del giudicato a periodi d'imposta successivi su elementi fattuali mutevoli.
art. 8, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Definisce l'abitazione principale come quella in cui il contribuente e i familiari dimorano abitualmente, con presunzione di residenza anagrafica salvo prova contraria; la detrazione spetta solo al soggetto passivo che effettivamente destina l'immobile a tale uso e pro quota se vi sono più comproprietari.
art. 10, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato nel motivo di ricorso quale disposizione del sistema ICI, ma la decisione si è concentrata soprattutto sulla corretta applicazione dell'agevolazione per abitazione principale.
art. 1, comma 1, d.l. 27 maggio 2008, n. 93
È la base normativa dell'agevolazione ICI per abitazione principale invocata nella lite; la Corte ha precisato i limiti soggettivi e oggettivi dell'esenzione.
art. 1, comma 173, lett. b), legge 27 dicembre 2006, n. 296
Ha introdotto la presunzione di abitazione principale in favore dell'immobile corrispondente alla residenza anagrafica, salvo prova contraria.
d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
Richiamato nel terzo motivo in relazione alle disposizioni anagrafiche, che assumono rilievo nella prova della dimora abituale e della residenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura sulla motivazione è ammissibile solo quando la motivazione sia mancante, apparente, incomprensibile o affetta da irriducibile contrasto interno; non basta evidenziare una lettura alternativa dei fatti.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio: essa sussiste solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o viola espressamente il principio di non contestazione.
- In materia tributaria il giudicato esterno si estende ai soli fatti dotati di efficacia tendenzialmente permanente o ai rapporti ad esecuzione prolungata; non si estende automaticamente a elementi fattuali variabili da annualità ad annualità.
- La dimora abituale richiesta per l'agevolazione sull'abitazione principale è un elemento di fatto variabile, che il contribuente deve provare per ciascun periodo d'imposta quando non coincide con la residenza anagrafica.
- In caso di comproprietà di un immobile, il tributo è dovuto pro quota da ciascun comproprietario e l'agevolazione per abitazione principale spetta solo al soggetto che utilizza effettivamente l'unità come propria abitazione principale, salvo che la medesima destinazione sussista per tutti i comproprietari.
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