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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9392/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva un vizio di motivazione nella decisione del Tribunale del riesame che aveva sostituito le misure non detentive (obbligo di dimora e presentazione quotidiana) con la custodia cautelare in carcere. In particolare si contestava che il Tribunale avesse indicato in modo generico la "particolare gravità" del fatto senza analizzare la capacità drogante delle sostanze; avesse richiamato precedenti penali non specificati; avesse sovrastimato il rilievo del possesso di due munizioni (reato contravvenzionale); non avesse considerato che il ricorrente per oltre tre mesi non aveva mai violato le prescrizioni; ed avesse dato una valutazione astratta sull'inidoneità del braccialetto elettronico e sugli arresti domiciliari come misura idonea.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per difetto di motivazione del Tribunale del riesame. Il Tribunale aveva motivato l'inidoneità delle misure non detentive richiamando la gravosità del fatto (quantitativi di cocaina e crack occultati, materiale per il confezionamento, replica di pistola, due munizioni, denaro) e la personalità dell'imputato con precedenti, oltre a sostenere i limiti del braccialetto elettronico. Tuttavia il Tribunale non aveva confrontato criticamente e superato la motivazione del provvedimento originario del GIP, che aveva giustificato le misure non detentive con la "condotta collaborativa" dell'indagato. La Corte ha affermato che, pur non essendo richiesta una "motivazione rafforzata" nel procedimento incidentale, è obbligatorio il confronto critico con il provvedimento genetico. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale del riesame di Palermo per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    strumento idoneo soltanto a segnalare l’eventuale allontanamento dal luogo di esecuzione della misura ma non ad individuare il sottoposto né ad impedire quei contatti con individui non autorizzati che andrebbero certamente vietati

    Il Tribunale aveva ritenuto che il dispositivo di controllo elettronico non sia sufficiente a prevenire contatti non autorizzati e non identifichi il soggetto con gli altri; la Corte non censura direttamente la portata tecnica di tale osservazione ma richiede che tale giudizio sia bilanciato e confrontato con la valutazione precedente del GIP.

  • Principio giurisprudenziale sul confronto critico con il provvedimento genetico (giurisprudenza della Cassazione citata)

    in caso di ribaltamento... non è richiesta una motivazione rafforzata... è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere... vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili

    Quando il giudice dell'impugnazione riforma in pejus il provvedimento del GIP, deve comunque confrontarsi e motivare specificamente rispetto alle ragioni adottate dal primo giudice; l'omissione di tale confronto integra difetto di motivazione e legittima annullamento e rinvio.

Massime di principio

  • Se il giudice di secondo grado modifica in peius una precedente decisione cautelare del GIP, non è necessaria una motivazione "rafforzata", ma è obbligatorio un confronto critico e espresso con le ragioni del provvedimento originario.
  • La mera affermazione della "gravità" del fatto o il richiamo generico a precedenti penali non sostituiscono una motivazione specifica e comparativa che spieghi perché le misure meno afflittive siano inidonee.
  • L'inidoneità del braccialetto elettronico può essere dedotta per i suoi limiti tecnici (es. non impedisce contatti) ma questa deduzione deve essere riferita al concreto quadro probatorio e confrontata con eventuali elementi favorevoli (es. condotta collaborativa).
  • Il possesso di munizioni, se configurato come reato contravvenzionale, ha un rilievo limitato se non inquadrato nel complesso della pericolosità dell'indagato e della attuale attitudine alla ritorsione delle prescrizioni.
  • Il comportamento mantenuto dal soggetto durante l'esecuzione di misure non detentive (assenza di violazioni per mesi) è elemento rilevante e va considerato nel bilanciamento sulla proporzionalità della misura cautelare.
  • In caso di remittal per nuovo esame il tribunale dovrà motivare espressamente e autonomamente sul punto della "condotta collaborativa" segnalata dal GIP e valutare se, alla luce dell'intero compendio probatorio, le misure meno afflittive possano essere adeguate.

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