Sentenza n. 4678/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto del Ministro dell'Interno Prot. n. -OMISSIS- del 30.04.2020 notificato tramite la Prefettura di Treviso - Ufficio Territoriale del Governo - il 26.06.2021 di diniego alla concessione della cittadinanza ex art. 9 Legge n 91/1992 e succ. mod.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 9 e 6 della legge n. 91/1992, eccesso di potere per carenza, erroneità e illogicità della motivazione e violazione del principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost. In particolare, contestava che il diniego fosse fondato su informative riservate non esplicitate nel provvedimento e sosteneva l'inattendibilità o insufficienza degli elementi valorizzati dall'Amministrazione, anche in considerazione dell'assenza di precedenti penali e del rilascio della carta di soggiorno. Nel corso del giudizio, a seguito di ordine istruttorio del TAR, il Ministero ha depositato con modalità riservate la documentazione informativa sottesa al diniego. Da essa è emerso che il richiedente sarebbe attestato su posizioni ideologiche proprie dell'Islam radicale e avrebbe manifestato sentimenti anti-NATO.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori. Il Collegio ha ritenuto legittimo il diniego fondato su motivi di sicurezza della Repubblica. In materia di naturalizzazione, l'Amministrazione può attribuire rilievo preminente alla tutela della sicurezza nazionale rispetto all'interesse dello straniero all'acquisto della cittadinanza, considerata la natura sostanzialmente politica dell'ammissione nella comunità nazionale e l'attribuzione dei diritti politici. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato per relationem mediante il richiamo all'informativa degli organi di sicurezza, senza necessità di indicare analiticamente nel corpo dell'atto tutte le fonti, i fatti e le valutazioni interne, quando ciò possa compromettere la segretezza delle attività preventive. La riservatezza degli atti non determina, secondo il giudice, una lesione del diritto di difesa o della partecipazione procedimentale: l'eventuale conoscibilità degli atti può essere assicurata in giudizio, con le cautele previste per i documenti classificati, senza estrazione di copia. Le informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato sono state ritenute attendibili e il Ministero non avrebbe potuto disattendere il giudizio prognostico sfavorevole da essi formulato. Per il diniego è sufficiente una valutazione probabilistica e anche una situazione di dubbio qualificato circa l'assenza di pericolosità, senza necessità di certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Gli elementi informativi acquisiti sono stati considerati idonei a integrare un motivo ostativo di sicurezza nazionale anche in assenza di pendenze penali. Il richiamo all'art. 6 della legge n. 91/1992 è stato ritenuto inconferente, poiché tale disposizione riguarda le ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio, caratterizzate da una disciplina più favorevole e da un diritto soggettivo allo status, mentre la domanda esaminata era fondata sull'art. 9. È stata inoltre esclusa la contraddittorietà tra il rilascio della carta di soggiorno e il diniego della cittadinanza, trattandosi di status diversi: il soggiornante può essere espulso e resta soggetto ai controlli, mentre il cittadino italiano non è espellibile e la sua condotta può produrre conseguenze per lo Stato italiano anche nei rapporti internazionali.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per residenza costituisce esercizio di un potere valutativo dell'Amministrazione, soggetto a verifica anche sotto il profilo della sicurezza della Repubblica.
art. 6 l. 91/1992
La disposizione è riferita alle ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio e non è applicabile alla domanda fondata sull'art. 9; inoltre annovera tra i motivi ostativi anche quelli inerenti alla sicurezza della Repubblica.
art. 3 l. 241/1990
In presenza di informative riservate sulla sicurezza nazionale, il diniego può essere motivato per relationem mediante il richiamo agli elementi sfavorevoli, senza indicazione analitica di tutte le fonti e valutazioni interne.
art. 10-bis l. 241/1990
La garanzia del preavviso di rigetto non è esigibile nei medesimi termini quando il diniego dipende da informazioni riservate sottratte alla conoscibilità dell'interessato per esigenze di sicurezza nazionale.
art. 2, comma 1, lett. d), d.m. Interno n. 415/1998, aggiornato dal d.m. Interno 22 marzo 2022
Gli atti recanti elementi la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali sono sottratti all'accesso.
art. 42, comma 8, l. 124/2007
Quando l'autorità giudiziaria ordina l'esibizione di documenti classificati, gli atti possono essere consegnati al giudice con modalità di conservazione riservate, consentendo alle parti la visione senza estrazione di copia.
art. 97 Cost.
Il principio di buona amministrazione non è stato ritenuto violato, poiché il diniego risultava sorretto da adeguata istruttoria e motivazione, calibrate sulle esigenze di sicurezza nazionale.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per residenza, l'interesse dello straniero all'acquisto dello status civitatis è recessivo rispetto all'interesse alla sicurezza della Repubblica; il diniego è legittimo quando l'Amministrazione, sulla base di informazioni degli organismi di sicurezza, ravvisi un rischio anche solo prognostico per l'integrità e la sicurezza dello Stato.
- Quando il diniego della cittadinanza è fondato su informative riservate degli organi di sicurezza, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante motivazione per relationem, con indicazione delle ragioni essenziali del giudizio sfavorevole, senza divulgare analiticamente fonti, fatti e valutazioni interne la cui conoscenza possa compromettere le attività preventive o le relazioni internazionali.
- Le informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato costituiscono fonte ufficiale e possono fondare il diniego della cittadinanza anche in assenza di precedenti penali o di accertamenti propri dell'ordinaria pubblica sicurezza.
- Nel procedimento di naturalizzazione per ragioni di sicurezza nazionale è sufficiente una valutazione prognostica fondata su un attendibile grado di verosimiglianza del pericolo, senza necessità di raggiungere la certezza oltre ogni ragionevole dubbio; anche un dubbio qualificato circa la piena affidabilità del richiedente può giustificare il diniego.
- La riservatezza delle informative di sicurezza non comporta, di per sé, violazione del diritto di difesa o delle garanzie partecipative, poiché la conoscibilità degli atti può essere assicurata nel processo mediante deposito disposto dal giudice e consultazione delle parti con le cautele previste per i documenti classificati, senza estrazione di copia.
- Il rilascio della carta di soggiorno non crea un vincolo di coerenza rispetto alla successiva valutazione negativa sulla cittadinanza, poiché soggiorno di lungo periodo e cittadinanza hanno presupposti, effetti e livelli di tutela differenti.
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