Sentenza del 29/04/2015 n. 50 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Imposte ipotecarie e catastali - Costituzione di vincoli di destinazione - Conferimento di beni immobili in un trust - Assoggettamento all'imposta - Sussiste (anche in ipotesi di esenzione dall'imposta di donazione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto imponibile il conferimento di beni immobili in trust ai fini delle imposte ipotecaria e catastale. Tali imposte sono dovute anche quando il conferimento beneficia dell'esenzione dall'imposta di donazione, poiché la relativa imposizione opera autonomamente in presenza di beni immobili e della costituzione del vincolo di destinazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale del conferimento di beni immobili in un trust. Il ricorrente riteneva che il trasferimento, anche qualora esente dall'imposta di donazione, non dovesse scontare le imposte ipotecaria e catastale. La tesi dell'Amministrazione era invece che il conferimento integrasse una costituzione di vincoli di destinazione, soggetta alla disciplina prevista dall'articolo 2, commi 49 e 53, del D.L. 262/2006, con i richiami al D.lgs. 346/1990 e al D.lgs. 347/1990.
Norme richiamate
Articolo 2, comma 49, D.L. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006
La disposizione assoggetta alla disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni anche la costituzione di vincoli di destinazione, mediante rinvio alle disposizioni del D.lgs. 346/1990.
Articolo 2, comma 53, D.L. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006
La norma richiama il regime delle imposte ipotecaria e catastale applicabile agli atti aventi ad oggetto beni immobili.
D.lgs. n. 346/1990
Il decreto contiene la disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, richiamata per qualificare fiscalmente la costituzione di vincoli di destinazione.
D.lgs. n. 347/1990
Il decreto disciplina le imposte ipotecaria e catastale, applicate al conferimento immobiliare in trust.
Massime di principio
- Il conferimento di beni in un trust può essere qualificato fiscalmente come costituzione di un vincolo di destinazione.
- Quando il trust riguarda beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale possono essere dovute anche se non è dovuta l'imposta di donazione.
- L'eventuale esenzione dall'imposta di donazione non comporta automaticamente l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, che devono essere valutate separatamente.
- Nelle operazioni immobiliari con trust occorre distinguere tra imposta di donazione e imposte ipotecaria e catastale, verificando autonomamente i presupposti di ciascun tributo.
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