Cassazione Penale, Sentenza n. 05761/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha constatato il vizio motivazionale perché il Tribunale non ha svolto la valutazione complessiva richiesta dall'art. 131-bis e ha espresso argomentazioni meramente assertive. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio, richiamando i criteri di valutazione (modalità della condotta, grado di colpevolezza, esiguità del danno/pericolo e condotta successiva).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione resa dal Tribunale di Vasto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto (percezione indebita del reddito di cittadinanza). Il Procuratore contestava violazione di legge e vizio di motivazione: la sentenza avrebbe usato una motivazione meramente formulaica, senza effettuare la valutazione complessiva e congiunta richiesta dall'art. 131-bis e dall'art. 133 cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno/pericolo), non avrebbe quantificato e valutato adeguatamente l'indebito complessivo (circa euro 3.000 su due episodi) e avrebbe dato rilievo a elementi non pertinenti (es. controversia successiva con il datore di lavoro).
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
nei reati per i quali è prevista la pena non superiore nel minimo a due anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulta abituale
La causa di non punibilità richiede una valutazione congiunta e motivata di modalità della condotta, esiguità del danno/pericolo e grado di colpevolezza; può valorizzare la condotta successiva e si applica solo ai reati il cui minimo edittale non supera i due anni.
art. 133 cod. pen.
art. 133, primo comma (riferimento ai parametri di valutazione della pena e all'entità dell'offesa)
Indica i criteri (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno/pericolo) da utilizzare anche per valutare la tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis.
art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019 conv. in l. n. 26/2019
Norma sostanziale contestata (percezione indebita di benefici: reddito di cittadinanza); rilevante ai fini della determinazione del fatto-reato e della misura del danno.
art. 624 cod. pen.
Richiamato in relazione all'irripetibilità del giudicato: la Corte segnala che l'affermazione di responsabilità, una volta diventata definitiva sul fatto-reato e sulla responsabilità, deve considerarsi irrevocabile.
Giurisprudenza rilevante (Sez. U, n. 13681/2016 Tushaj; Sez. U, n. 13682/2016 Coccirniglio e pronunce successive)
Orientamenti consolidati che impongono la valutazione complessa e congiunta degli indicatori per la configurabilità della tenuità e precisano i limiti applicativi (criterio del carattere non abituale e modalità di considerare reati anche se in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis).
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una motivazione specifica e non formulaica: il giudice deve valutare congiuntamente modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo (art. 133, comma 1).
- La condotta successiva al reato può essere valorizzata nel giudizio sulla tenuità sia come elemento attenuante dell'offesa sia come indicatore del grado di colpevolezza.
- La semplice indicazione dell'importo dell'indebito non basta: il giudice deve quantificare e spiegare perché l'entità è ritenuta 'esigua' in rapporto ai parametri della norma e al contesto (più episodi e maggiore somma aggravano la valutazione).
- L'abitualità è presupposto ostativo: il comportamento è considerato abituale quando l'autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello in esame; il giudice può considerare anche illiceità precedenti o atti già ritenuti non punibili.
- Se la motivazione è generica o si fonda su fatti non pertinenti, la Corte di legittimità annullerà e rinvierà per nuovo giudizio, ordinando una valutazione completa secondo i criteri di legge.
- In frodi su benefici (es. reddito di cittadinanza) va valutata la sistematicità e la ripetizione delle condotte: più episodi e somma complessiva significativa riducono la probabilità di riconoscimento della particolare tenuità.
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