Sentenza n. 446/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Lecce - Puglia, Sezione Terza, n. 2863/2015, emessa nel giudizio iscritto al n. 1929/2014 r.g., pubblicata mediante deposito in Segreteria in data 02/10/2015, non appellata e passata in giudicato; e per la condanna dell'Amministrazione intimata alla sollecita esecuzione della stessa sentenza in parte qua; e per la nomina ex art. 114, co. 4, lett. d, cod. proc. amm. di un commissario ad acta per l'ipotesi di perdurante inottemperanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lecce n. 2863/2015, con riferimento all'istanza di sanatoria edilizia e alla precedente ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato il provvedimento con cui il Comune, accertata l'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione, aveva disposto l'acquisizione delle opere al patrimonio comunale. La sentenza del TAR n. 2863/2015 aveva annullato tale provvedimento, rilevando l'illegittimità dell'acquisizione in presenza di un'istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001. La società ha quindi proposto ricorso per ottemperanza sostenendo che il giudicato imponesse al Comune di esaminare l'istanza di sanatoria e di rideterminarsi anche sull'ordinanza di demolizione, lamentando il persistente mancato riscontro nonostante i solleciti. Ha inoltre sostenuto che l'obbligo non fosse venuto meno per effetto della confisca di alcune aree, poiché la domanda riguardava opere situate su una particella non interessata dalla confisca. Il Comune ha eccepito l'infondatezza della domanda, deducendo che l'istanza era già stata rigettata con nota del 12 agosto 2021, ricognitiva del silenzio-rigetto, e che tale esito era stato confermato in sede giudiziale; ha inoltre contestato la sanabilità delle opere e la riconducibilità delle pretese agli obblighi conformativi derivanti dalla sentenza ottemperanda.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la sentenza n. 2863/2015 aveva disposto esclusivamente l'annullamento del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, adottato d'ufficio, e non aveva imposto al Comune un obbligo immediato di pronunciarsi sull'istanza di sanatoria o di rideterminarsi sull'ordinanza di demolizione. La pronuncia era autoesecutiva: per effetto della statuizione demolitoria risultava integralmente soddisfatta la posizione oppositiva azionata, senza residuare ulteriori attività materiali o giuridiche necessarie a carico dell'amministrazione. I riferimenti alla domanda di sanatoria contenuti nella motivazione avevano valore meramente argomentativo e non costituivano statuizioni conformative. In ogni caso, l'inadempimento era insussistente perché il Comune aveva già adottato la nota del 12 agosto 2021, ricognitiva della formazione del silenzio-rigetto sull'istanza; tale circostanza era stata confermata dalla stessa ricorrente, che aveva dato atto dell'esito sfavorevole dei giudizi relativi alla sanatoria. È stata esclusa, pertanto, la necessità di nominare un commissario ad acta. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità delle questioni relative all'estensione degli obblighi conformativi del giudicato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, richiesto dalla società per ottenere l'esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta; nel caso concreto non ne ricorrevano i presupposti, non essendo configurabile un inadempimento dell'amministrazione.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Riguarda l'istanza di accertamento di conformità edilizia presentata dalla società; la sentenza ottemperanda aveva rilevato l'illegittimità dell'acquisizione delle opere in pendenza di tale istanza, senza tuttavia imporre un autonomo obbligo conformativo di decisione.
art. 38 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale ulteriore fondamento dell'istanza di sanatoria presentata dalla società.
Massime di principio
- Una sentenza amministrativa che annulla un provvedimento adottato d'ufficio, a tutela di una posizione oppositiva, è autoesecutiva quando gli effetti conformativi si esauriscono nella caducazione dell'atto e non residuano ulteriori attività materiali o giuridiche necessarie a carico dell'amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, i riferimenti contenuti nella motivazione della sentenza al comportamento o all'istanza del privato non assumono efficacia conformativa se non risultano tradotti in una specifica statuizione dispositiva o in un obbligo inequivocamente imposto all'amministrazione.
- Non è configurabile inottemperanza quando l'amministrazione abbia già definito l'istanza cui il ricorrente riferisce il giudicato, anche mediante un atto ricognitivo della formazione del silenzio-rigetto, purché tale circostanza risulti accertata e non validamente contestata nel giudizio di ottemperanza.
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