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Sentenza

Sentenza n. 2014/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misura cautelare idonea della Nota datata 30.10.2025 della Direzione generale per le risorse e l’innovazione Ufficio I del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; e per l’accertamento, previa declaratoria in via cautelare, del diritto del ricorrente a poter sottoscrivere in tempi brevi il contratto individuale di lavoro con il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, nonchè per la condanna al risarcimento dei danni.

Giustizia amministrativa202600207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota ministeriale che ha comunicato l'impossibilità di convocare il ricorrente per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e l'immissione in prova, anche per il raggiungimento del limite d'età previsto dalla normativa vigente

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, utilmente collocato nella graduatoria del concorso per 375 posti di collaboratore di amministrazione, contabile e consolare presso il MAECI, era stato convocato per la sottoscrizione del contratto, ma aveva ottenuto un differimento per consentire la verifica della compatibilità dell'assunzione con la pensione di inabilità percepita. Sottoposto a valutazioni mediche, aveva inizialmente ricevuto giudizi di inidoneità; una successiva Commissione Medica Interforze di seconda istanza lo aveva ritenuto permanentemente non idoneo in modo relativo alle sole mansioni comportanti maggiore stress psicofisico, con conseguente idoneità alle altre mansioni del profilo. Dopo aver comunicato tale esito al Ministero, aveva chiesto di essere convocato per l'assunzione. Il Ministero, con la nota impugnata, aveva comunicato l'impossibilità di procedere, richiamando anche il superamento del limite d'età per il collocamento a riposo obbligatorio. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 3 l. 241/1990 e motivazione apparente; illegittima sottrazione all'obbligo di assunzione e ritardo nell'assunzione, con domanda risarcitoria per la perdita di opportunità lavorative e pensionistiche; violazione della direttiva 2000/78/CE e del d.lgs. 216/2003, per discriminazione basata sull'età e mancata applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, anche in relazione alla possibilità di chiedere il trattenimento in servizio.

La decisione

Il TAR ha esaminato preliminarmente l'eccezione ministeriale di difetto di giurisdizione e l'ha accolta, senza esaminare nel merito i motivi relativi alla motivazione del diniego, all'idoneità alle mansioni, al limite d'età, alla discriminazione e al risarcimento. La controversia riguarda una fase successiva all'approvazione della graduatoria concorsuale, momento conclusivo della procedura selettiva. Da tale momento, il vincitore del concorso si trova con l'amministrazione in rapporto paritetico e deduce una posizione di diritto soggettivo all'assunzione, non un interesse legittimo. Le controversie sull'assunzione e sui rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze della pubblica amministrazione rientrano nella giurisdizione ordinaria ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 4, d.lgs. 165/2001, non ricorrendo una materia di giurisdizione esclusiva amministrativa. Il ricorrente può riassumere la causa davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per giusta causa, in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 63, commi 1 e 4, d.lgs. 165/2001

    Le controversie relative ai rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle concernenti l'assunzione al lavoro, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo le controversie riservate al giudice amministrativo.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.

  • art. 3 l. 241/1990

    Norma invocata dal ricorrente quale parametro dell'obbligo di motivazione; il TAR non ne ha esaminato l'applicazione per difetto di giurisdizione.

  • direttiva 2000/78/CE

    Norma invocata dal ricorrente in relazione alla dedotta discriminazione basata sull'età; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • d.lgs. 216/2003

    Normativa invocata dal ricorrente a sostegno della censura di discriminazione per età; la questione non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Dopo l'approvazione della graduatoria conclusiva di un concorso pubblico, la pretesa del vincitore alla stipulazione del contratto e all'immissione in servizio ha natura di diritto soggettivo, quando non venga contestata una scelta discrezionale compiuta nell'ambito della procedura concorsuale.
  • Le controversie concernenti la mancata assunzione del vincitore di un concorso pubblico, se relative a vicende successive alla conclusione della procedura concorsuale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quale giudice del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato.
  • La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali non si estende alle controversie successive all'approvazione della graduatoria, nelle quali il vincitore agisca per ottenere l'assunzione e deduca la lesione della corrispondente posizione di diritto soggettivo, salvo le materie riservate alla giurisdizione esclusiva amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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