Sentenza n. 437/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determina n.148 del 5 agosto 2025 di revoca della parità scolastica a decorrere dall’anno scolastico 2025-2026, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina dell'Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo che revocava la parità scolastica a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026
Esito
Favorevole al ricorrente (scuola paritaria)
Prevale il privato
La controversia
La società gestrice della scuola ha impugnato la determina n. 148 del 5 agosto 2025, con cui era stata revocata la parità scolastica per l'anno 2025-2026. Ha dedotto violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost., dell'art. 1, comma 4, della legge n. 62/2000, dei d.m. n. 267/2007 e n. 83/2008 e degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, nonché violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, violazione del giudicato e disparità di trattamento. In particolare, ha contestato carenze procedimentali e l'insussistenza dei presupposti della revoca: i dati degli studenti, i contratti di lavoro e i verbali d'esame risultavano già trasmessi ai sistemi o agli enti competenti; i PCTO erano verificabili nei fascicoli degli studenti e non erano presenti nelle banche dati ministeriali; le contestazioni sulla costituzione e verbalizzazione degli organi collegiali riguardavano adempimenti formali; i dati di bilancio erano depositati e comunque non rilevanti per la parità; il registro dei diplomi era già stato comunicato telematicamente e il DVR non era pertinente. Ha inoltre lamentato la violazione del giudicato formatosi sulle precedenti controversie relative agli anni scolastici anteriori e contestato la ricostruzione delle visite ispettive, affermando che si erano svolte anche il 17 e il 25 marzo e il 9 aprile 2025 e che gli ispettori avevano assistito agli esami di Stato conclusivi del 2024-2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la determina di revoca. Ha ritenuto dirimente che l'Amministrazione avesse riproposto questioni già esaminate con esito favorevole alla scuola dal TAR e dal Consiglio di Stato, pur con riferimento ad anni scolastici precedenti, richiamando tali pronunce anche per la controversia in esame. Ha inoltre rilevato che gran parte dei dati contestati era stata trasmessa al sistema informativo ministeriale, che alcune obiezioni riguardavano irregolarità meramente formali e che altri elementi erano irrilevanti ai fini della verifica della parità; vi erano state plurime visite ispettive, anche durante il giudizio, e gli ispettori erano presenti agli esami dell'anno scolastico 2024-2025. Ne ha concluso che, nonostante l'attività ispettiva fosse stata dettagliata e articolata, la determina presentava lacune istruttorie e motivazionali. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 1, comma 4, l. 62/2000
gran parte dei dati sono stati inviati al sistema informativo del Ministero, che altre obiezioni si appuntano su irregolarità meramente formali, altri elementi risultano invece irrilevanti ai fini del riscontro della parità scolastica
La revoca della parità non può fondarsi su contestazioni relative a dati già trasmessi, su irregolarità soltanto formali o su elementi non rilevanti per verificare il possesso dei requisiti della parità.
artt. 1 e 3 l. 241/1990
Ne discende che l’atto impugnato risulta in parte carente per istruttoria e motivazione, basandosi su attività ispettiva dettagliata e articolata, ma con alcune analisi lacunose.
Anche un'attività ispettiva complessivamente articolata non è sufficiente a sostenere il provvedimento quando le analisi rilevanti presentano lacune istruttorie e motivazionali.
Massime di principio
- La revoca della parità scolastica deve fondarsi su un'istruttoria completa e su una motivazione che colleghi le irregolarità accertate ai requisiti sostanziali richiesti per il riconoscimento della parità; non sono sufficienti rilievi relativi a dati già trasmessi, adempimenti meramente formali o elementi irrilevanti a tale verifica.
- La pluralità e il dettaglio delle visite ispettive non escludono l'illegittimità della revoca quando le singole analisi poste a fondamento del provvedimento risultano lacunose.
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