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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22720/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Una correntista aveva convenuto in giudizio una banca poi posta in liquidazione coatta amministrativa, chiedendo l'accertamento della nullità parziale di un rapporto di conto corrente chiuso, per asserita illegittimità di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissioni di massimo scoperto, altre spese, giorni valuta e per asserita usurarietà dei tassi applicati. Dopo l'apertura della procedura concorsuale, il giudizio era stato riassunto e, con chiamata in causa autorizzata, era intervenuto l'istituto cessionario individuato come successore a titolo particolare. Il tribunale aveva dichiarato improcedibile l'azione verso la banca in l.c.a. e aveva ritenuto il cessionario successore nel diritto controverso, accogliendo solo parzialmente le domande. La corte d'appello aveva rigettato l'appello principale del cessionario, confermando che questi fosse subentrato nelle controversie pendenti relative a rapporti di conto corrente, anche se esauriti alla data della cessione, valorizzando il dato della pendenza della lite, la disciplina speciale sulla cessione e, in via concorrente, gli artt. 2558 e 2560 c.c. L'istituto cessionario ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme speciali sulla cessione, assumendo che la sola pendenza della lite non basti a fondare il subentro e che il contratto di cessione, quale fonte del perimetro trasferito, escluda i rapporti esauriti, oltre a contestare il richiamo alle regole codicistiche di diritto comune; (2) violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale, sostenendo che il rapporto debba essere anche inerente e funzionale all'impresa bancaria della cessionaria e che il secondo accordo ricognitivo avesse espressamente escluso i rapporti estinti. La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, richiamando il proprio precedente più recente e affermando che, per i contenziosi relativi a rapporti bancari già estinti alla data della cessione, non vi è subentro del cessionario se tali rapporti rientrano nel 'contenzioso escluso'.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'istituto bancario cessionario, ha cassato la sentenza della corte d'appello e ha rinviato alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi affermati. Ha inoltre rimesso al giudice di rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sull'interpretazione del contratto di cessione, che non consente di ritenere sufficiente la sola pendenza della lite alla data del 26 giugno 2017 per includere nel perimetro ceduto i rapporti già esauriti, i quali restano esclusi anche se oggetto di contenzioso pendente.

Norme richiamate

  • art. 83 d.lgs. n. 385/1993 (TUB)

    richiamato nel giudizio di merito per la declaratoria di improcedibilità dell'azione nei confronti della banca in l.c.a.

  • art. 111 c.p.c.

    invocato come parametro della successione nel processo e della legittimazione del cessionario; la Corte ritiene che il subentro processuale dipenda dal perimetro effettivo della cessione

  • artt. 2, 3 e 4 d.l. n. 99/2017, conv. con l. n. 121/2017

    la disciplina speciale va letta in combinazione con il contratto di cessione, cui è attribuita efficacia verso i terzi; non basta la sola pendenza della lite per determinare il subentro sui rapporti estinti

  • art. 3, commi 1 e 2, d.l. n. 99/2017

    "efficacia verso i terzi"

    il contratto di cessione integra la disciplina legale e stabilisce quali rapporti rientrino o restino fuori dal perimetro trasferito

  • art. 4, comma 1, lett. c), d.l. n. 99/2017

    richiamato dalla ricorrente e considerato dalla Corte d'appello ai fini della garanzia di Stato, ma non decisivo ai fini dell'inclusione dei rapporti estinti nel perimetro ceduto

  • art. 2558 c.c.

    la Corte esclude che la disciplina di diritto comune sul subentro nei contratti in corso sia automaticamente applicabile al caso, che resta regolato dalla disciplina speciale e dal contratto di cessione

  • art. 2560 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per escluderne l'applicazione al caso di specie

  • artt. 1362, 1363, 1365 c.c.

    i criteri ermeneutici conducono a ritenere che la pendenza della lite non sia criterio sufficiente e che vada valorizzata la volontà comune risultante dal contratto di cessione e dal successivo accordo ricognitivo

Massime di principio

  • Nelle cessioni di azienda bancaria disciplinate da normativa speciale, il perimetro dei rapporti e delle passività trasferiti si determina in primo luogo alla luce del contratto di cessione, che ha efficacia verso i terzi e può specificare quali controversie e quali rapporti restino inclusi o esclusi.
  • La mera pendenza di un giudizio alla data della cessione non basta, da sola, a far ritenere trasferito il relativo rapporto se quest'ultimo era già esaurito; è necessario verificare se il rapporto sia ancora inerente e funzionale all'esercizio dell'impresa bancaria nei termini pattizi e normativi.
  • L'interpretazione del contratto di cessione deve considerare l'intero complesso negoziale, inclusi gli eventuali accordi ricognitivi successivi, quando questi confermino il significato già desumibile dal testo originario.
  • Nei giudizi relativi alla successione del cessionario nelle liti bancarie, non è corretta l'applicazione automatica delle regole codicistiche generali sul subentro nei contratti in corso se la disciplina speciale e il contratto di cessione regolano in modo autonomo il trasferimento delle posizioni giuridiche.
  • Per includere nel perimetro ceduto passività oggetto di contenzioso, occorre che esse derivino da rapporti non esauriti alla data della cessione e riconducibili funzionalmente all'attività d'impresa della cessionaria; i rapporti estinti restano esclusi dal trasferimento anche se litigiosi.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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