Cassazione Civile, Ordinanza n. 27224/2021 del 07/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da una società nei confronti del proprio ex amministratore, nonché di altra società del gruppo e del coniuge di quest’ultimo. La società attrice deduceva che l’amministratore avesse sottratto somme societarie e utilizzato costi per lavori non inerenti all’attività sociale, chiedendo il risarcimento del danno e l’accoglimento della revocatoria del fondo patrimoniale costituito dall’amministratore con il coniuge. In primo grado era stata accertata la distrazione di somme per un quadrimestre e il convenuto era stato condannato al risarcimento; la corte d’appello aveva confermato solo in parte la decisione, aumentando di poco la condanna e accogliendo la revocatoria. Con il ricorso per cassazione la società lamentava: ultrapetizione e violazione del giudicato interno, nullità motivazionale, errata esclusione della prova per presunzioni e della liquidazione equitativa del danno, omesso esame di documenti, errata distribuzione dell’onere probatorio e mancata applicazione del principio di vicinanza della prova, erronea esclusione della concorrenza sleale confusoria e, infine, erroneo computo dei termini processuali per il deposito di memorie istruttorie da parte dei convenuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto infondati i motivi con cui si contestava la presunta violazione del giudicato interno e la motivazione della sentenza d’appello, osservando che il giudice di merito non aveva rimesso in discussione l’an debeatur ma aveva soltanto escluso che la prova raccolta consentisse di estendere l’ammontare del danno oltre il quadrimestre documentato. Ha poi dichiarato inammissibili o infondati i motivi che miravano a rivalutare il materiale probatorio, ribadendo che l’apprezzamento delle presunzioni, la valutazione della prova e la scelta degli elementi ritenuti decisivi appartengono al giudice di merito, salvo il limite del vizio motivazionale nei ristretti confini dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Ha inoltre confermato che la liquidazione equitativa presuppone la prova dell’esistenza del danno, non bastando la sola difficoltà di quantificazione. Quanto al motivo sulla concorrenza sleale, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza. Sul motivo relativo ai termini processuali ha rilevato che, pur emergendo un possibile errore nel computo del termine, la censura era inammissibile perché non era stato dimostrato il concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dalla supposta nullità. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato per denunciare ultrapetizione; la Corte ha escluso che la sentenza d’appello avesse pronunciato su un oggetto diverso da quello devoluto
art. 132, n. 4, c.p.c.
invocato per nullità della sentenza per motivazione asseritamente incomprensibile; la Corte ha ritenuto la motivazione lineare e comprensibile
art. 342 c.p.c.
citato nel motivo di ultrapetizione, ma il ricorso è stato respinto
art. 346 c.p.c.
citato nel motivo di ultrapetizione, ma il ricorso è stato respinto
art. 2727 c.c.
la prova presuntiva è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito; in cassazione non si può chiedere una nuova valutazione del materiale indiziario
art. 115 c.p.c.
la violazione è deducibile solo se il giudice affermi espressamente di non voler osservare la regola di giudizio o utilizzi prove non introdotte dalle parti; non basta contestare la valutazione delle prove acquisite
art. 1226 c.c.
la liquidazione equitativa del danno è possibile solo se l’esistenza del danno sia provata e il suo ammontare sia difficilmente determinabile
art. 360, n. 3, c.p.c.
richiamato per i motivi di violazione di legge
art. 360, n. 4, c.p.c.
richiamato per i motivi di nullità processuale e della sentenza
art. 360, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità resta circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non di singoli elementi istruttori
art. 1218 c.c.
richiamato nel motivo sull’inadempimento dell’amministratore e sul suo onere di responsabilità
art. 2392 c.c.
richiamato come norma sulla responsabilità degli amministratori verso la società
art. 2697 c.c.
la Corte ha escluso la violazione del riparto dell’onere della prova e ha ribadito che la prova del danno e del suo ammontare non può essere sostituita da mere supposizioni
art. 2598, n. 1, c.c.
la censura sulla concorrenza sleale è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, senza accogliere l’interpretazione estensiva prospettata dalla ricorrente
art. 155 c.p.c.
richiamato per il computo dei termini processuali; la Corte ha rilevato che il giorno di scadenza festivo proroga il termine al primo giorno non festivo
art. 184 c.p.c.
nel testo ratione temporis, disciplinava i termini per prove dirette e contrarie; la Corte ha ritenuto tardivo il deposito della memoria di prova contraria
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per la nullità processuale, ma la Corte ha escluso la cassazione in assenza di un concreto pregiudizio difensivo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
limita il controllo di legittimità ai fatti storici decisivi omessi, non alla mera critica degli elementi istruttori
Massime di principio
- La sentenza non definitiva che accerta solo l’an della responsabilità o un fatto potenzialmente dannoso non preclude al giudice della fase successiva di escludere il danno o di ridurne l’ammontare quando la prova del quantum non sia raggiunta.
- La prova per presunzioni è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale: non è consentito chiedere una nuova valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice dichiara di non voler applicare la regola di giudizio o fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti; non basta contestare il modo in cui le prove sono state apprezzate.
- La liquidazione equitativa del danno presuppone comunque la prova dell’esistenza del danno; non può essere utilizzata per supplire alla mancata dimostrazione dell’an.
- In cassazione l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé l’omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- La censura di nullità processuale richiede la dimostrazione del concreto pregiudizio al diritto di difesa, non essendo sufficiente la mera violazione formale della regola processuale.
- Nel computo dei termini processuali, quando il termine successivo decorre dal giorno seguente alla scadenza del termine precedente, il giorno iniziale del secondo termine non può coincidere con l’ultimo giorno del primo.
- La deduzione di concorrenza sleale o di altri illeciti descritti in modo generico è inammissibile se il ricorso non indica con precisione la condotta concreta contestata.
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