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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24408/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del 15/06/2022 con cui il Tribunale di Genova aveva riconosciuto la continuazione tra fatti di cessione di sostanza stupefacente (sentenze Corte d'Appello Genova 31/10/2018 e 17/01/2019) e aveva determinato la pena complessiva. Il difensore ha dedotto errata applicazione di legge nella quantificazione della pena, sostenendo che un reato "divenuto satellite" era stato valutato con un aumento di sei mesi, sproporzionato rispetto agli altri aumenti per continuazione (al massimo un mese), e che il giudice dell'esecuzione si era ancorato in modo illogico alle valutazioni del giudice di cognizione senza rispettare una logica di proporzione interna tra gli aumenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Pur riconoscendo la discrezionalità dei giudici, ha stabilito che nella unificazione delle singole violazioni va rispettato il principio di proporzione interna tra gli aumenti per continuazione; nel caso la disparità (un reato satellite incideva sei volte più degli altri) non era adeguatamente giustificata. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Genova per nuova determinazione della pena.

Norme richiamate

  • art.671 cod.proc.pen.

    La norma autorizza il riconoscimento della continuazione e la determinazione degli aumenti per i reati satellite, con il limite previsto dal comma 2; la Corte interpreta tale disciplina come compatibile con la necessità di rispettare una proporzione interna fra gli aumenti applicati ai singoli reati, imponendo al giudice dell'esecuzione un controllo di ragionevolezza e proporzione nelle quantificazioni.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione ha margine discrezionale per quantificare gli aumenti di pena per continuazione, ma deve rispettare il principio di proporzione interna tra gli aumenti relativi ai singoli reati unificati.
  • Non è corretto ancorare meccanicamente la quantificazione dell'esecuzione alle singole valutazioni del giudice di cognizione: l'esecutore deve effettuare una valutazione autonoma e motivata della gravità relativa dei singoli episodi.
  • Se emerge una disparità macroscopica tra gli aumenti applicati ai diversi reati unificati, il giudice deve giustificarla con un confronto concreto; in mancanza di giustificazione la quantificazione è annullabile.
  • L'annullamento per vizi nella quantificazione può essere limitato alla sola determinazione della pena, mantenendo in vigore il riconoscimento della continuazione se correttamente valutato, e rinviando il giudizio per rinnovare la determinazione numerica delle pene.

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