Cassazione Penale, Sentenza n. 25936/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Russo ha impugnato la sentenza di secondo grado che, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado (resa con rito abbreviato), lo aveva ritenuto penalmente responsabile per incendio e lo aveva condannato al risarcimento dei danni. Il ricorso articolava tre motivi: (1) violazione degli artt. 6 CEDU e 603 cpp per omissione della rinnovazione dell'esame dell'imputato in appello, nonostante fosse stato esaminato in primo grado (integrazione probatoria nel rito abbreviato); (2) vizio di motivazione e carenza di argomentazione rafforzata circa la diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi e della videosorveglianza, nonché svalutazione del rapporto dei vigili del fuoco; (3) insufficiente motivazione circa la compatibilità delle condizioni visive dell'imputato con il fatto contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha rilevato la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., perché il giudizio abbreviato di primo grado aveva previsto l'esame dell'imputato in contraddittorio (integrazione probatoria) e, dato che la riforma dell'assoluzione in appello si è basata anche su una diversa valutazione delle sue dichiarazioni, il giudice di appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'esame. Per tale vizio la sentenza impugnata è stata annullata agli effetti civili e rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. I restanti motivi sono stati assorbiti. La Corte ha inoltre richiamato la distinzione tra rito abbreviato 'allo stato degli atti' (per il quale l'obbligo di rinnovazione non sussiste) e il rito abbreviato con integrazioni probatorie.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5
La Corte interpreta la norma nel senso che l'obbligo di rinnovazione in appello sussiste solo quando, nel rito abbreviato, siano state raccolte in contraddittorio prove dichiarative (es. esame dell'imputato). Se il rito abbreviato è stato svolto allo stato degli atti, l'obbligo non ricorre.
art. 6 CEDU
La Corte richiama la giurisprudenza della CEDU secondo la quale l'imputato che rinuncia all'oralità accetta di difendersi sugli atti, perciò la mancata rinnovazione non viola l'art. 6 quando il rito abbreviato è stato svolto allo stato degli atti; tuttavia, se l'imputato è stato esaminato in contraddittorio, la mancata rinnovazione può ledere la garanzia dell'oralità.
art. 438, comma 5 e art. 441, comma 5, cod. proc. pen.
Norme che consentono l'integrazione probatoria nel rito abbreviato; se tali integrazioni sono state effettuate in contraddittorio, si applica l'obbligo di rinnovazione previsto da art. 603, comma 3-bis.
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sulla motivazione della sentenza; richiamata in relazione alla censura di insufficiente argomentazione rafforzata in appello circa la diversa valutazione delle prove dichiarative.
art. 424, primo comma, cod. pen.
Norma sostanziale (incendio): la Corte d'appello ha riqualificato il fatto in termini di incendio e ha condannato l'imputato, ma la Cassazione ha annullato la decisione per vizi procedurali senza decidere nel merito sulla fondatezza della riqualificazione.
Massime di principio
- Se nel rito abbreviato l'imputato è stato esaminato in contraddittorio (integrazione probatoria), in caso di riforma dell'assoluzione il giudice d'appello è obbligato a rinnovare l'esame dell'imputato; la mancata rinnovazione comporta l'annullamento della sentenza impugnata.
- Se il rito abbreviato si è svolto allo stato degli atti, senza integrazioni probatorie in contraddittorio, non opera l'obbligo di rinnovazione e la mancata oralità in appello non configura di per sé violazione dell'art. 6 CEDU.
- Quando la diversa valutazione in appello si fonda su dichiarazioni orali acquisite in primo grado e risultano decisive per il ribaltamento del giudizio, tali dichiarazioni devono essere riassunte in appello per rispetto del principio dell'oralità e della confrontabilità delle prove.
- Le censure sulla motivazione richiedono che il giudice di appello fornisca argomentazione rafforzata quando preferisce dichiarazioni di parte a quelle contrarie, specie se la decisione incide su un giudicato assolutorio; in mancanza la decisione può essere annullata per vizio di motivazione.
- In caso di annullamento per vizio procedurale di sentenza che ha effetti civili, il rinvio per nuovo giudizio avviene davanti al giudice civile competente per valore in grado di appello.
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