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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9384/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta in favore della Pellerini; il ricorso censura (1) la presunta violazione delle norme sul giudizio di revisione e la contraddittorietà della motivazione per avere la Corte territoriale rigettato apoditticamente la prova nuova (dichiarazioni di Gianluigi Amboni e documenti), impedendo la comparsa dell'Amboni e anticipando il merito; (2) l'abnormità del provvedimento nella parte in cui dichiara inammissibile l'istanza per difetto di procura speciale con riferimento ad Horvat Principe, sostenendo che Horvat non aveva mai presentato istanza di revisione.

La decisione

Ricorso dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, confermando che nella fase preliminare di revisione è consentita una valutazione non superficiale (anche di persuasività e congruenza) delle prove nuove e che la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto le dichiarazioni di Amboni manifestamente inattendibili e incongruenti rispetto al coacervo probatorio (relazione tecnica della società, filmati che mostrano Horvat provare l'auto, contraddizioni sulle testimonianze e intestazione dell'utenza telefonica). Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che l'istanza di revisione chiedeva espressamente la rinnovazione anche per Horvat e che la dichiarazione di inammissibilità per mancanza di procura speciale era corretta. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e a pagare in favore della Cassa delle ammende euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per il rito di trattazione del ricorso in Cassazione; qui indicata come richiamo procedurale sul trattamento del ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Criteri di motivazione dei provvedimenti impugnati; invocati dal ricorrente per censurare la motivazione della Corte d'appello, ma la Corte di legittimità ha ritenuto la motivazione congrua.

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Previsioni sull'istanza di revisione e sui limiti della valutazione preliminare delle prove nuove: la Corte ha confermato che la delibazione preliminare può valutare anche la persuasività e la congruenza delle prove nuove.

  • art. 636 cod. proc. pen.

    Norma sulla fase rescissoria e sugli atti relativi al giudizio di revisione; citata in relazione alla richiesta di emissione del decreto di citazione nei confronti degli imputati.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il giudizio di revisione nel merito; richiamata dal ricorrente per sostenere che avrebbe dovuto svolgersi un esame pieno delle prove nuove, ma la Corte ha spiegato che tale esame completo è riservato alla fase istruttoria di revisione, mentre la delibazione preliminare può scartare prove ictu oculi inconferenti.

  • art. 529, 530, 531 cod. proc. pen.

    Articoli relativi agli effetti del giudizio (proscioglimento) richiamati nella giurisprudenza sulla funzione delle prove nuove nel capovolgimento del giudizio di colpevolezza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; applicata per liquidare le spese e la sanzione pecuniaria a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nelle istanze di revisione il giudice preliminare può valutare non solo l'attendibilità formale della prova nuova ma anche la sua persuasività e congruenza rispetto al coacervo probatorio già acquisito; tale valutazione può portare all'inammissibilità se la prova nuova è ictu oculi inconferente.
  • Il diniego di ammissione della revisione non costituisce necessariamente un'anticipazione del merito se la Corte fornisce ragioni logiche e puntuali per ritenere le prove nuove non idonee a ribaltare la precedente decisione.
  • Se la richiesta di revisione è proposta anche nei confronti di più imputati, è necessaria la procura speciale per ciascuno; la mancanza della procura speciale per uno degli interessati può giustificare l'inammissibilità nella parte relativa a quel soggetto.
  • Prove nuove manifestamente contraddette da elementi già acquisiti (es. perizie tecniche, filmati, incongruenze testimoniali facilmente riscontrabili) possono essere rigettate in sede di delibazione preliminare senza attendere il giudizio istruttorio pieno.
  • La presentazione di istanze di revisione infondate può comportare la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie per la parte che le promuove.

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