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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08205/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda una docente di religione cattolica della scuola pubblica che aveva prestato incarichi annuali, dal 2009/2010 al 2015/2016, dal 1° settembre al 31 agosto, su posti vacanti e disponibili, in attesa dell’espletamento del concorso per l’immissione in ruolo. I giudici di merito avevano ritenuto illegittima la reiterazione dei contratti a termine, perché ultra-triennale su posti di ruolo, e avevano condannato il Ministero al pagamento di un’indennità pari a sette mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre alle spese. In cassazione il Ministero ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 186 del 2003 e della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, contestando la valutazione di illegittimità dei contratti a termine e, in sostanza, la sussistenza dell’abuso nella reiterazione dei rapporti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l’unico motivo. Ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui, nel regime speciale dei docenti di religione cattolica, costituisce abuso l’utilizzazione di contratti a termine per oltre tre annualità scolastiche senza concorso triennale, oppure l’utilizzazione discontinua ma complessivamente superiore a tre annualità, quando non sia provata una causale legittima. Ha inoltre ribadito che, in tali casi, spetta il risarcimento del danno eurounitario secondo i parametri dell’art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010, senza trasformazione del rapporto in tempo indeterminato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore della resistente. È stata esclusa l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 per le Amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 1 L. n. 186 del 2003

    Disciplinando il regime speciale di assunzione dei docenti di religione cattolica, è richiamato per escludere la fondatezza della censura ministeriale sulla reiterazione dei contratti a termine.

  • art. 3 L. n. 186 del 2003

    È invocato dal Ministero, ma la Corte ribadisce che la disciplina speciale non consente il protrarsi abusivo dei contratti oltre i limiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Costituisce il parametro eurounitario per valutare l’abuso nella reiterazione dei contratti a termine e il conseguente diritto al risarcimento del danno.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dal Ministero.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato per rinviare alla motivazione delle precedenti decisioni di legittimità già conformi sul punto.

  • art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010

    È indicato come criterio di quantificazione del danno eurounitario dovuto in caso di abuso nella reiterazione dei contratti a termine.

  • art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015

    È richiamato quale parametro successivamente sostitutivo dell’art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010 per la quantificazione del danno.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la sua applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, perché esonerate dal materiale versamento del contributo unificato tramite prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, la reiterazione di contratti annuali o comunque senza soluzione di continuità oltre tre annualità scolastiche, in assenza di indizione del concorso triennale, integra abuso dell’utilizzazione del lavoro a termine.
  • Integra altresì abuso la utilizzazione discontinua del docente in alcune annualità per ragioni di eccedenza del fabbisogno, quando la durata complessiva dei rapporti a termine superi comunque le tre annualità scolastiche.
  • Quando il lavoratore alleghi l’abuso nella reiterazione dei contratti a termine, incombe sull’amministrazione l’onere di provare la legittimità della causale che giustifica l’assunzione infrannuale o discontinua; se la causale è provata, quei contratti non si computano ai fini del superamento della soglia di abuso.
  • In presenza di abuso nella successione dei contratti a termine, il rimedio è il risarcimento del danno eurounitario, da liquidarsi secondo i parametri normativi richiamati, restando esclusa la trasformazione automatica del rapporto in tempo indeterminato.
  • Le amministrazioni statali sono esonerate dall’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità del ricorso per cassazione, quando operi il regime della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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