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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08545/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva riportato in primo grado, con conferma in appello, una condanna per guida in stato di ebbrezza. In cassazione ha dedotto: 1) violazione di legge per omesso rilievo della prescrizione, che assumeva già maturata; 2) vizio di motivazione e violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, sostenendo la mancanza di prova della responsabilità penale; 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché, per il fatto commesso nel periodo coperto dalla disciplina transitoria richiamata dalle Sezioni Unite, la prescrizione risultava sospesa per 18 mesi dopo la sentenza di primo grado e non era decorso il termine né al momento della sentenza di appello né al momento del ricorso. Il secondo motivo è stato considerato meramente riproduttivo di censure già disattese nei gradi di merito, con motivazione ritenuta logicamente adeguata sulla attendibilità dei testimoni e sulla inconferenza di una ricostruzione alternativa congetturale. Il terzo motivo è stato reputato manifestamente infondato poiché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da elementi ritenuti significativi, quali il tasso alcolemico sopra la soglia minima, la circolazione su autostrada, il trasporto di un passeggero e l'assenza di elementi positivi valorizzabili.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 2, lett. b) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma incriminatrice del reato contestato, relativa alla guida in stato di ebbrezza, per tasso alcolemico nella fascia indicata dalla lettera b) e con la disciplina sanzionatoria richiamata dal comma 2-sexies.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

  • legge n. 103 del 2017

    Per i reati commessi nel periodo 3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019 si applica la disciplina transitoria che sospende il termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado fino alla pronuncia del grado successivo, entro il limite massimo di un anno e sei mesi.

Massime di principio

  • Per i reati commessi nel periodo di applicazione della disciplina transitoria della riforma Orlando, il termine di prescrizione resta sospeso dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado fino alla decisione del grado successivo, per un tempo massimo di un anno e sei mesi, con la conseguenza che la prescrizione non può dirsi maturata se tale sospensione impedisce il decorso del termine massimo.
  • Nel giudizio di legittimità, una censura sulla prova della responsabilità non può limitarsi a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti già specificamente disattesa con motivazione logica dal giudice di merito; il dubbio rilevante ai fini dell'oltre ogni ragionevole dubbio non può fondarsi su ipotesi congetturali.
  • La valutazione dell'attendibilità di una testimonianza si fonda sulla coerenza, logicità e analiticità della deposizione e sull'assenza di contraddizioni interne o con altri elementi certi, senza necessità di riscontri esterni quando il teste sia terzo rispetto alle parti.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi e alla mancanza di elementi positivi, senza dover esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalla difesa.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida in stato di ebbrezza
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

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