Sentenza n. 274/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Mantova relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico complessivo di euro 1.500,00, pari a euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, da erogarsi tramite la carta elettronica del docente. Il Ministero si è costituito e ha riferito di avere dato esecuzione soltanto alla parte della pronuncia relativa alle spese legali, sostenendo che l'esecuzione fosse ancora in corso. Il TAR ha verificato la sussistenza del giudicato, attestata dalla cancelleria, e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 17 novembre 2023. Ha inoltre rilevato che il ricorso era stato notificato il 17 marzo 2025 e che, dopo la riforma dell'art. 475 c.p.c., non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva sulla sentenza, essendo sufficiente il rilascio di una copia conforme. La mancata attribuzione del beneficio è stata quindi dedotta e accertata come perdurante inottemperanza al giudicato.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta del Ministero di riunione con altri procedimenti, ritenendo che avrebbe determinato un'irragionevole dilazione della decisione. Nel merito ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che il termine dilatorio per l'esecuzione era decorso e che il Ministero aveva dato attuazione soltanto alla parte relativa alle spese legali, senza riconoscere il beneficio sostanziale. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante l'emissione della carta elettronica del docente o di altro beneficio equipollente. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario, quale organo ausiliario del giudice e non quale organo amministrativo, provveda entro 90 giorni dalla richiesta della ricorrente, ponendo in essere tutti gli atti necessari, incluso l'ordine alla struttura tecnica di consentire la registrazione della beneficiaria e l'attivazione della carta senza necessità della qualifica di docente di ruolo. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato, comprese quelle pronunciate dal giudice ordinario nei confronti dell'amministrazione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo idoneo per il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 114 c.p.a.
La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere decorso prima della proposizione delle iniziative esecutive; nel caso concreto il termine risultava ampiamente scaduto.
art. 475 c.p.c.
A seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, per iniziare l'esecuzione forzata non è più necessaria la formula esecutiva, essendo sufficiente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale.
art. 99 c.p.a.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga a un'amministrazione pubblica il riconoscimento o l'erogazione di una prestazione.
- La mancata esecuzione anche solo della parte sostanziale della pronuncia, a fronte dell'esecuzione della sola statuizione sulle spese legali, integra perdurante inottemperanza al giudicato.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo; dopo la riforma dell'art. 475 c.p.c. non occorre la formula esecutiva, essendo sufficiente la notificazione di una copia conforme della sentenza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione.
- Il commissario ad acta opera quale organo ausiliario del giudice e sostituisce l'amministrazione nell'attuazione concreta del comando giudiziale; il suo potere trova fondamento diretto nella pronuncia da eseguire e non richiede la titolarità ordinaria della funzione amministrativa.
- Il commissario ad acta può adottare gli atti amministrativi necessari a rendere effettivo il giudicato, anche quando tali atti abbiano contenuti e natura diversi, purché siano funzionalmente diretti all'integrale esecuzione della pronuncia.
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