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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42637/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Monza che, accogliendo l'incidente di esecuzione promosso dalla difesa, aveva disposto lo scioglimento del cumulo operato con provvedimento di esecuzione (n. 723/2020 SIEP) e la scarcerazione del condannato. Il Pubblico ministero denunciava: 1) violazione del principio di unitarietà della pena (art. 663 c.p.p., art. 76 c.p.), ritenendo che il cumulo determinato dal P.M. dovesse produrre una pena unica non scindibile al fine di garantire certezza dell'esecuzione; 2) incompetenza del giudice dell'esecuzione a decidere sulla materia, sostenendo che, trattandosi di profili legati a misure alternative e sospensione dell'esecuzione (art. 656 c.p.p.), la competenza spettasse al Tribunale di sorveglianza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione è, in linea di principio, competente a decidere sull'incidente di esecuzione proposto ai sensi dell'art. 666 c.p.p., purché la richiesta sia finalizzata a questioni esecutive. Tuttavia ha censurato la motivazione dell'ordinanza impugnata: il Giudice dell'esecuzione non ha accertato l'esito delle istanze pendenti presso il Tribunale di sorveglianza (relative a due ordini di carcerazione con sospensione) e non ha adeguatamente motivato lo scioglimento del cumulo. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Monza per nuovo giudizio sui punti indicati.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13-bis

    Norma che disciplina il reato per cui era stata irrogata la pena menzionata nel provvedimento; utilizzata solo per contestualizzare la condanna del resistente, non decisiva per i profili processuali esaminati.

  • cod. proc. pen., art. 656, comma 5 e 6

    Disciplina la sospensione dell'ordine di esecuzione per pene detentive brevi in vista di misure alternative; la Corte afferma che tale sospensione non opera nei confronti del condannato già detenuto per altro titolo, e che l'istituto non travolge il principio di unitarietà dell'esecuzione.

  • cod. proc. pen., art. 656, comma 9, lett. b)

    Riferito all'ordine di carcerazione utilizzato nell'esecuzione della pena menzionata; citato per descrivere il titolo esecutivo originario.

  • cod. pen., art. 73

    Richiamato tra le norme sul sistema delle pene; utilizzato contestualmente ad art. 76 per argomentare la natura unitaria delle pene concorrenti.

  • cod. pen., art. 76

    Stabilisce che, in caso di concorso di reati, le pene concorrenti costituiscono una pena unica; la Corte lo richiama per sostenere l'obbligo del cumulo e la limitata possibilità di 'scindere' il cumulo se non per finalità concrete previste dalla legge.

  • cod. proc. pen., art. 663

    Norma sul cumulo delle pene: impone al Pubblico ministero l'operazione di cumulo materiale delle pene concorrenti, con determinazione di una pena unica da espiare; ciò rende la scindibilità del cumulo eccezionale e funzionalmente vincolata.

  • cod. proc. pen., art. 666

    Disciplina l'incidente di esecuzione; la Corte conferma che il giudice dell'esecuzione è competente a decidere su incidenti che riguardino l'esecuzione in sé, compresa la valutazione della scissione del cumulo se finalizzata a questioni esecutive.

  • cod. proc. pen., art. 678

    Norma richiamata con riferimento alla competenza del Tribunale di sorveglianza per questioni relative alle misure alternative e alla sorveglianza; il ricorso del P.M. aveva sostenuto che materia riservata alla sorveglianza.

  • cod. proc. pen., art. 676

    Richiamata nel quadro delle competenze del giudice dell'esecuzione; la Corte distingue le competenze tra giudice dell'esecuzione e Tribunale di sorveglianza a seconda della finalità della richiesta.

Massime di principio

  • Lo scioglimento del cumulo delle pene non è in linea di principio un atto fine a sé stesso: può essere esaminato e disposto se necessario e funzionale a un concreto obiettivo esecutivo (es. applicazione di un beneficio), ma la decisione deve essere adeguatamente motivata.
  • Il Pubblico ministero è tenuto a procedere al cumulo delle pene concorrenti ai sensi dell'art. 663 c.p.p.; la trasformazione in una pena unica limita la scindibilità salvo ragioni funzionali e motivate.
  • La sospensione dell'ordine di esecuzione prevista dall'art. 656 c.p.p. per pene brevi non opera se il condannato è già detenuto per altra causa al momento dell'esecuzione; quindi la semplice esistenza di titoli con sospensione non comporta automaticamente lo scioglimento del cumulo.
  • Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere sugli incidenti di esecuzione (art. 666 c.p.p.) quando la richiesta incide sull'esecuzione stessa; invece, le decisioni relative all'accesso alle misure alternative o alla loro valutazione sostanziale spettano al Tribunale di sorveglianza.
  • Prima di adottare provvedimenti che incidono sul cumulo e sull'esecuzione (es. scioglimento del cumulo e scarcerazione), il giudice deve accertare l'eventuale pendenza e l'esito di istanze già promosse presso il Tribunale di sorveglianza e motivare espressamente le ragioni della propria decisione.

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