Cassazione Penale, Sentenza n. 45801/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza di condanna per reato fiscale (art. 4 d.lgs. n. 74/2000) relativa all'omessa indicazione di elementi attivi nelle dichiarazioni IVA e redditi per gli anni 2010-2012, con tre censure principali: 1) violazione del divieto di "ne bis in idem" perché l'imputato era già stato condannato in altro giudizio per reato fiscale più grave (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) relativo a fatture inesistenti; 2) vizio di motivazione, manca o è contraddittoria la valutazione del materiale probatorio, in particolare per l'uso degli accertamenti della Guardia di Finanza e degli atti tributari come elementi indiziari senza riscontri tecnici; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In conclusioni scritte si è poi invocata la prescrizione del reato residuo intervenuta dopo la sentenza di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto 1) il motivo è stato ritenuto aspecifico e meramente reiterativo perché non ha criticato le argomentazioni dei giudici di merito; inoltre è stato ribadito il principio secondo cui l'art. 4 (dichiarazione infedele) è reato residuale e non assorbe l'art. 2 (frode fiscale) solo quando le condotte sono le stesse: nel caso concreto le condotte erano distinte (elementi passivi inesistenti vs omissioni di elementi attivi), per cui non v'è violazione del ne bis in idem; la Corte d'appello aveva peraltro dichiarato estinti per prescrizione i reati relativi alle annualità 2010 e 2011. Sul punto 2) la censura è inammissibile perché si risolve in una impugnazione di fatto: la Cassazione non può rivedere la valutazione del merito operata dai giudici di merito, che avevano anzi fondato la decisione anche su dichiarazioni testimoniali e verifiche dei rapporti finanziari. Sul punto 3) la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta adeguatamente motivata, considerata la gravità e la reiterazione della condotta; quindi il motivo è manifestamente infondato. La dedotta prescrizione sopravvenuta è irrilevante posto che il reato non era prescritto al momento della sentenza di appello e l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione maturata dopo la pronuncia. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso si formano gli effetti del giudicato sostanziale; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. n. 74/2000
"fuori dai casi di cui agli articoli 2 e 3"
Reato di dichiarazione infedele è residuale rispetto alle fattispecie più gravi (art. 2 e 3); non si assorbe se la condotta materiale è diversa (es. omissione di elementi attivi vs indicazione di passività inesistenti)
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Frode fiscale, fattispecie più grave che può convivere con l'art.4 solo se le condotte sono diverse; nel caso in esame la precedente condanna per uso di fatture inesistenti riguarda condotta distinta
art. 649 cod. proc. pen.
Norma riferita al divieto di "ne bis in idem"; la contestazione deve essere valutata alla luce della identità o diversità delle condotte indicate nei procedimenti
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Censura dedotta per violazione di legge in cassazione; qui il motivo è stato ritenuto aspecifico/inammissibile perché reiterativo delle stesse doglianze già affrontate in appello
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Regola sull'uso degli atti d'indagine come indizi: gli accertamenti tributari possono costituire elementi indiziari ma richiedono un raccordo probatorio e non possono automaticamente sostituire verifiche di fatto in sede penale
art. 159 cod. pen.
Prevede la sospensione dei termini di prescrizione per impedimento del difensore; rilevante ai fini del calcolo del termine di prescrizione nel caso concreto
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese per la dichiarazione di inammissibilità e consente l'applicazione di sanzioni pecuniarie, anche aumentate, nei casi previsti
art. 129 cod. proc. pen.
Norma sulle cause di non punibilità; la Corte ricorda che il giudice dell'impugnazione non può rilevare cause di non punibilità se il ricorso è inammissibile e si è formato il giudicato sostanziale
Massime di principio
- Il divieto di ne bis in idem non impedisce sempre la contestazione di più reati fiscali: se le condotte materiali sono diverse (es. omissione di elementi attivi vs creazione di passività fittizie) possono coesistere distinte fattispecie punibili
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto o riconsiderare la valutazione probatoria; i motivi che si risolvono in una rivalutazione dei fatti sono inammissibili
- I motivi in cassazione che si limitano a riproporre argomentazioni già svolte e rigettate in appello, senza criticare specificamente la motivazione della sentenza impugnata, sono aspecifici e inammissibili
- Gli accertamenti tributari e gli atti della Guardia di Finanza possono avere valore indiziario in sede penale, ma la loro utilizzazione richiede un collegamento probatorio e, se integrati da riscontri (es. interrogatori, esami dei flussi finanziari), possono contribuire alla condanna
- La prescrizione sopravvenuta dopo la pronuncia di una sentenza di appello non può essere valorizzata se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e si è formato il giudicato sostanziale al momento della pronuncia impugnata
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è legittima se il giudice, su richiesta dell'imputato, indica plausibili ragioni del rigetto valorizzando l'assenza di elementi favorevoli e la gravità della condotta
- In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende, anche in misura aumentata se previste le condizioni normative
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45791/2024 del 13/12/2024
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45792/2024 del 13/12/2024
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45793/2024 del 13/12/2024
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45794/2024 del 13/12/2024
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45796/2024 del 13/12/2024
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45797/2024 del 13/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →