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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-131/24

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 febbraio 2026. — Umweltorganisation VIRUS – Verein Projektwerkstatt für Umwelt und Soziales e a. contro Land Niederösterreich e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva 2009/147/CE – Divieto di disturbare deliberatamente gli uccelli – Articolo 5, lettera d) – Progetto di costruzione di una strada che comporta la possibilità di disturbare taluni esemplari di determinate specie – Misure di prevenzione e attenuazione degli atti di disturbo – Prova dell’efficacia di tali misure – Valutazione motivata di un perito giudiziario. — Causa C-131/24

Giurisprudenza europea62024CJ0131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l’articolo 5, lettera d), della direttiva uccelli in una controversia austriaca relativa all’autorizzazione di una strada. Stabilisce che le misure di prevenzione e attenuazione del progetto vanno considerate già nella verifica della sussistenza del disturbo deliberato, se sono idonee a escludere conseguenze significative per gli obiettivi della direttiva. La prova della loro efficacia può derivare da una perizia giudiziaria motivata, purché sorretta dalle migliori evidenze scientifiche disponibili, senza che sia indispensabile una documentazione empirica di successi pratici.

Direttiva uccelli: un progetto stradale può evitare il divieto di disturbo deliberato se le misure di prevenzione/attenuazione escludono conseguenze significative sugli obiettivi della direttiva, e la loro efficacia può essere provata con una perizia motivata fondata sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.

La questione giuridica

Se l’articolo 5, lettera d), della direttiva 2009/147/CE debba essere interpretato nel senso che: 1) il disturbo deliberato degli uccelli non sussiste quando misure del progetto impediscono qualsiasi conseguenza significativa sugli obiettivi della direttiva; 2) l’efficacia di tali misure debba essere dimostrata necessariamente da documentazione scientifica di esperienze pratiche positive oppure possa risultare da una valutazione motivata di un perito giudiziario.

Principio di diritto

L’articolo 5, lettera d), della direttiva 2009/147/CE osta al disturbo deliberato solo quando il progetto, anche tenendo conto delle misure di prevenzione e attenuazione previste, comporti conseguenze significative per gli obiettivi della direttiva; se tali misure escludono effetti significativi, il divieto non si applica. L’efficacia di queste misure può essere dimostrata, nel rispetto dell’autonomia procedurale nazionale e dei principi di equivalenza ed effettività, anche mediante una perizia giudiziaria motivata, purché fondata sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale; non è invece necessario produrre una documentazione scientifica che attesti un successo pratico già comprovato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2009/147/CE
  • Articolo 2 della direttiva 2009/147/CE
  • Articolo 5 della direttiva 2009/147/CE
  • Articolo 9 della direttiva 2009/147/CE
  • Articolo 191, paragrafo 2, TFUE
  • Direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 2 della direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 6 della direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 12 della direttiva 92/43/CEE

Direttiva 2009/147/CE: disturbo deliberato degli uccelli e prova dell’efficacia delle misure di prevenzione

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) e riguarda l’interpretazione della direttiva "uccelli" in relazione all’autorizzazione di un progetto stradale. Il nodo centrale è se le misure di prevenzione e attenuazione possano escludere il divieto di disturbo deliberato e quali siano gli standard probatori per dimostrarne l’efficacia.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento principale alcuni soggetti e associazioni ambientaliste contestano l’autorizzazione alla costruzione di una strada a quattro corsie di 1,69 km, collegata alla S34, in un’area parzialmente boschiva a sud di St. Pölten. I ricorrenti sostengono che il progetto incida su specie di uccelli che nidificano al suolo e su specie forestali, mentre l’amministrazione evidenzia misure di limitazione dell’impatto, tra cui restrizioni temporali dei lavori e conservazione di alberi senescenti in una fascia di rispetto.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2009/147/CE, soprattutto gli articoli 1, 2, 5 e 9;
  • l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
  • l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, per il principio di precauzione;
  • la direttiva 92/43/CEE, soprattutto gli articoli 2, 6 e 12, quale termine di confronto interpretativo.

L’articolo 5, lettera d), della direttiva 2009/147/CE vieta il disturbo deliberato delle specie di uccelli, in particolare durante riproduzione e dipendenza, quando tale disturbo abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della direttiva. L’articolo 2 impone il mantenimento o il ripristino delle popolazioni a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

Prima questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio domanda se, ai fini dell’articolo 5, lettera d), si debba escludere il disturbo deliberato quando misure efficaci del progetto impediscano qualsiasi conseguenza significativa sugli obiettivi della direttiva.

La Corte risponde in senso affermativo. Osserva che l’articolo 5, lettera d), si distingue dai divieti di cui alle lettere a) e b), poiché richiede che il disturbo abbia conseguenze significative in relazione agli obiettivi della direttiva. Di conseguenza, l’esame deve concentrarsi sugli effetti effettivi del progetto, tenendo conto delle misure di prevenzione o mitigazione previste. Se tali misure impediscono realmente conseguenze significative, il divieto non si applica.

La Corte precisa anche che la soluzione non è contraddetta dalla giurisprudenza su "People Over Wind", perché l’articolo 5 della direttiva uccelli non struttura la verifica in due fasi come l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat. Qui il giudizio sull’impatto va compiuto complessivamente, includendo le misure di accompagnamento.

Seconda questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede quale grado di prova sia necessario per dimostrare l’efficacia delle misure: se basti una perizia giudiziaria motivata o se serva una documentazione scientifica di esperienze pratiche positive.

La Corte afferma che la direttiva 2009/147/CE non disciplina le modalità di prova, sicché opera l’autonomia procedurale nazionale, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. Ne consegue che, in linea di principio, la prova può essere fornita anche tramite una valutazione motivata di un perito giudiziario, se il diritto nazionale la ammette e se il giudice nazionale la ritiene convincente.

Tale perizia, tuttavia, deve poggiare sui dati scientifici più affidabili disponibili e sui più recenti risultati della ricerca internazionale. Non può invece pretendersi, come requisito generale, una documentazione scientifica che dimostri già un successo pratico delle misure, poiché una simile documentazione potrebbe non essere sempre disponibile.

Principi metodologici richiamati

Nel ragionamento la Corte richiama anche:

  • il principio di buona amministrazione, che impone un esame diligente, imparziale e motivato degli elementi rilevanti;
  • il principio di precauzione, che governa la valutazione dei rischi ambientali;
  • il principio di effettività, che vieta di rendere eccessivamente difficile la prova richiesta per l’attuazione del diritto dell’Unione.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • non sussiste un disturbo deliberato ai sensi dell’articolo 5, lettera d), della direttiva 2009/147/CE quando misure del progetto impediscono qualsiasi conseguenza significativa contraria agli obiettivi della direttiva;
  • l’efficacia di tali misure può essere dimostrata da una valutazione motivata di un perito giudiziario, purché fondata sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale;
  • non è necessario produrre una documentazione scientifica che attesti l’attuazione pratica con successo di tali misure.

Portata pratica per operatori e consulenti

La sentenza è rilevante per progetti infrastrutturali che possano incidere su specie ornitiche protette. Per la verifica di conformità alla direttiva uccelli, il professionista deve valutare non solo l’esistenza del rischio di disturbo, ma anche la concreta capacità delle misure di evitare effetti significativi sugli obiettivi di conservazione. Sul piano probatorio, una perizia tecnica ben motivata può essere sufficiente, se costruita su basi scientifiche aggiornate e solide.

Come è indicizzato

Materieconservazione degli uccelli selvaticivalutazione dell'impatto ambientaletutela della biodiversitàdiritto ambientale dell'unioneonere della prova e principio di precauzione

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