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Sentenza

Sentenza n. 87/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prot. n. AGEA.AGA.2025.0030158 del 26.03.2025, avente ad oggetto "Regime delle quote latte - versamento del prelievo esigibile", con cui l'AGEA intimava all'Azienda Agricola Roberto Cescutti ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 5, della legge n. 33/2009 il pagamento della somma di € 44.732,99 a titolo di prelievo supplementare e interessi non pagati per le annate lattiero casearie 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008; di ogni altro atto connesso e consequenziale;

Giustizia amministrativa202500276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: intimazione di pagamento del prelievo supplementare e degli interessi relativi alle quote latte per le annate 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008, notificata al debitore deceduto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (erede del debitore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, erede del titolare deceduto dell'azienda agricola, ha impugnato l'atto con cui AGEA aveva intimato il pagamento di € 44.732,99 per prelievi supplementari e interessi relativi a obbligazioni sorte anteriormente alla morte del dante causa. Ha dedotto un unico motivo di violazione di legge, sostenendo l'inesistenza giuridica della notificazione perché l'atto era stato notificato, il 23 aprile 2025, direttamente alla persona deceduta presso il suo ultimo domicilio fiscale. La ricorrente aveva previamente presentato all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione e la domanda di volture catastali, rispettivamente indicate nel testo come presentate il 15 maggio 2023 nella parte narrativa e il 10 maggio 2023 nella motivazione. AGEA ha riconosciuto l'illegittimità della notificazione e ha dichiarato di voler procedere all'annullamento in autotutela, senza tuttavia adottare formalmente tale annullamento prima della decisione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo illegittima la notificazione dell'intimazione di pagamento. Poiché l'obbligazione aveva il proprio presupposto anteriormente alla morte del debitore, trovava applicazione l'art. 65, ultimo comma, d.P.R. 600/1973. La presentazione della dichiarazione di successione e della domanda di volture catastali aveva precluso ad AGEA la facoltà di notificare validamente agli eredi, impersonalmente e collettivamente, presso l'ultimo domicilio del dante causa, gli atti intestati a quest'ultimo. A maggior ragione, era inesistente la notificazione eseguita direttamente nei confronti della persona deceduta e comunque non valida nei confronti dell'erede. Il riconoscimento dell'illegittimità da parte di AGEA e l'annunciato annullamento in autotutela non hanno consentito di dichiarare cessata la materia del contendere, perché l'annullamento formale non era ancora intervenuto; il giudice ha quindi annullato direttamente il provvedimento impugnato. AGEA è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 2.000, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 65, ultimo comma, d.P.R. 600/1973

    la facoltà ... di effettuare con piena efficacia la notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del dante causa degli atti allo stesso intestati

    La notificazione impersonale e collettiva agli eredi presso l'ultimo domicilio del dante causa è una modalità speciale prevista per gli atti intestati al defunto; la sua operatività è preclusa quando l'erede abbia già presentato la dichiarazione di successione e la domanda di volture catastali. Non è comunque valida la notificazione eseguita direttamente nei confronti del debitore deceduto.

  • art. 8-quinquies, comma 5, legge 33/2009

    Costituisce la base normativa dell'intimazione di pagamento del prelievo esigibile relativo alle quote latte; nel caso concreto, l'atto adottato in applicazione della norma è stato annullato per l'invalidità della notificazione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Impone all'amministrazione soccombente il rimborso del contributo unificato versato dalla parte vittoriosa.

  • art. 21 legge 248/2006

    Richiamato quale norma modificativa della disciplina del rimborso del contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Quando un'obbligazione il cui presupposto si è verificato prima della morte del debitore deve essere portata a conoscenza degli eredi, la notificazione eseguita direttamente nei confronti del debitore deceduto è inesistente e comunque non produce effetti nei confronti dell'erede.
  • La notificazione impersonale e collettiva agli eredi presso l'ultimo domicilio del dante causa, prevista dall'art. 65, ultimo comma, d.P.R. 600/1973, non può essere utilizzata dopo che l'erede abbia ritualmente presentato la dichiarazione di successione e la domanda di volture catastali.
  • Il riconoscimento dell'illegittimità dell'atto e l'annuncio dell'annullamento in autotutela non determinano la cessazione della materia del contendere se l'amministrazione non ha ancora adottato formalmente l'atto di annullamento; in tal caso il giudice deve definire la domanda con una pronuncia satisfattiva, annullando il provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiProcedimento amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàAutotutela decisoria

Testo integrale

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