Cassazione Penale, Sentenza n. 30272/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore della Repubblica ha impugnato l'ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. sostenendo che il giudice aveva errato nel ritenere applicabile la disciplina del reato continuato: in particolare ha contestato che i reati non fossero omogenei e le condotte sovrapponibili, che i beni giuridici tutelati fossero diversi e che l'intervallo temporale superiore a un anno dimostrasse la natura occasionale e autonome delle condotte
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato i criteri giurisprudenziali per valutare la continuità del disegno criminoso (esame concreto di tempi e modalità, indicazione degli 'indici rivelatori' quali la ridotta distanza cronologica, le modalità concrete, l'omogeneità del bene tutelato, condizioni di tempo e luogo). Ha censurato l'ordinanza impugnata per motivazione apodittica, in particolare per non aver adeguatamente giustificato come reati commessi a distanza di oltre un anno potessero rientrare in un unico disegno criminoso. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale di Rovigo, disponendo che il giudice dell'esecuzione riesamini la questione conformandosi ai principi indicati e fornendo motivazione concreta e circostanziata
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (comma secondo)
La norma sul reato continuato richiede l'esistenza di un 'disegno criminoso' unitario sin dal momento ideativo. Per decidere l'applicabilità il giudice deve compiere un esame concreto di tempi e modalità e individuare elementi indiziari (temporalità, modalità, omogeneità del bene giuridico, condizioni di tempo e luogo) che evidenzino una programmazione unitaria; la mera reiterazione o l'abitualità a delinquere non sono sufficienti
art. 133 cod. pen.
Article evocato in relazione al trattamento sanzionatorio; la Corte richiama che l'istituto della continuazione è norma di favore rispetto al cumulo materiale e pertanto l'applicazione di un trattamento più mite è giustificata soltanto se accertata l'unità di ideazione e la programmazione unitaria delle condotte
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata come titolo dell'impugnazione; la Corte ha valutato il ricorso del pubblico ministero ai sensi di tale rimedio e ne ha accolto le censure sostanziali e motivazionali, annullando l'atto impugnato
Massime di principio
- Per riconoscere il reato continuato occorre accertare un 'disegno criminoso' unitario: ciò si verifica tramite un giudizio indiziario sui fatti (tempi, modalità, omogeneità del bene giuridico, condizioni di tempo e luogo)
- La mera reiterazione di reati nel tempo o l'abitualità non bastano a configurare la continuazione; è necessaria una rappresentazione unitaria dell'intento già in fase ideativa
- Una significativa distanza temporale tra episodi (es. oltre un anno) è indizio contrario alla continuazione, salvo che non emergano chiari elementi che giustifichino una attuazione frazionata di un unico progetto criminoso
- Il giudice deve motivare concretamente e circostanziatamente la scelta di qualificare i fatti come continuazione, indicando quali indici ha ritenuto decisivi e perché
- In caso di motivazione apodittica o insufficiente il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio perché il giudice di merito riesamini la questione alla luce dei criteri indicati
- È possibile valorizzare anche solo alcuni degli 'indici rivelatori' purché siano significativi e conducano ragionevolmente a ritenere l'unità di ideazione
- L'istituto della continuazione è norma di favore e quindi la discrezionalità del giudice è limitata dall'obbligo di un'accertamento rigoroso e motivato dell'elemento intenzionale unitario
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