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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51304/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che rigettava il riesame del sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal GIP. Il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) vizio di motivazione in ordine al fumus commissi delicti, lamentando che il Tribunale si era limitato a richiamare le valutazioni del GIP e non aveva esaminato le allegazioni difensive che, a suo dire, escludevano la partecipazione al sodalizio (assenza di contatti con i vertici, brevità degli episodi, mancata disponibilità di "criptotelefonini", assenza di captazioni riferibili al ricorrente), e non aveva compiuto adeguati accertamenti di fatto; (2) vizio di motivazione in ordine al periculum in mora, sostenendo che il Tribunale non aveva specificato le ragioni che rendevano necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, aveva determinato l'importo del sequestro riferendolo al periodo di attività dell'organizzazione e non alle date dei singoli reati-fine e non aveva considerato le prove fornite dalla difesa sulla lecita provenienza delle somme.

La decisione

Il ricorso è stato deciso con accoglimento parziale. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché sostanzialmente censurale e riguardante questioni di fatto e di valutazione della motivazione, materie che in cassazione si valutano solo se sussistono vizi di legge (mancanza o apparente motivazione). Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (c.d. "Ellade") che impone al giudice del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di motivare anche sul periculum in mora, indicando le ragioni concrete per cui il bene potrebbe essere disperso, deteriorato, utilizzato o alienato nelle more del processo. La motivazione del Tribunale, che aveva ritenuto il periculum "in re ipsa" in ragione della fungibilità del denaro, è stata considerata apodittica e insufficiente. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza quanto alla sussistenza del periculum in mora e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame per nuovo giudizio, affinché colmi il deficit argomentativo.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nell'ambito delle censure sulla motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ricorda che il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge e per vizi gravi della motivazione.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca: la Corte interpreta l'articolo alla luce delle Sezioni Unite, affermando l'obbligo di una concisa motivazione anche sul periculum in mora quando si anticipa l'effetto ablativo della confisca.

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamato come riferimento alla confisca cui il sequestro è finalizzato; la decisione sottolinea che l'obbligatorietà della confisca non impone automaticamente il sequestro preventivo senza adeguata motivazione sul pericolo di dispersione.

  • art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990

    Norma richiamata in relazione alla confisca obbligatoria di denaro in materia di stupefacenti; la Corte osserva che neppure la confisca "obbligatoria" rende automatico o giustifica senza spiegazioni il sequestro preventivo.

  • art. 74, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990

    Analogamente all'art. 73 citato, richiamata come norma che prevede la confisca per equivalenti in materia di stupefacenti; la Corte evidenzia la necessità di motivare il periculum anche in presenza di confisca prevista dalla legge.

  • Sezioni Unite, n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Principio di diritto fondamentale richiamato: il giudice deve motivare anche il periculum in mora nel provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, spiegando le ragioni dell'impossibilità di attendere la definizione del giudizio; la motivazione può essere modulata in relazione alla natura del bene ma non può limitarsi a richiamare la confisca o la fungibilità del bene.

  • Regolamento (UE) 2018/1805

    Richiamato a supporto dell'enfasi sul principio di proporzionalità e sulle garanzie procedurali nell'ambito dei provvedimenti di congelamento e confisca a livello europeo.

  • Direttiva 2014/42/UE

    Richiamata insieme al Regolamento per sottolineare l'importanza dei principi di proporzionalità e delle garanzie nella materia della confisca e del congelamento dei proventi da reato.

  • Giurisprudenza Corte EDU (es. Beyeler, Alisic) e Corte di Giustizia (C-482/17)

    Citate per richiamare il principio di proporzionalità nell'ingerenza rispetto al diritto di proprietà e per ancorare la valutazione delle misure reali ai parametri europei di adeguatezza e necessità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è limitato a vizi di legge e a carenze gravi della motivazione; non è il mezzo per rinnovare valutazioni di merito o fatti salvo che emergano vizi motivazionali sostanziali.
  • Sulla questione del fumus commissi delicti il giudice del riesame deve esaminare e motivare in modo puntuale gli indizi e le deduzioni difensive; tuttavia la Corte di Cassazione sindaca la presenza/assenza di motivazione, non la valutazione probatoria in concreto, salvo vizi formali o argomentativi rilevanti.
  • Il periculum in mora deve essere motivato specificamente e concretamente: non basta richiamare la fungibilità del denaro o l'oggettiva confiscabilità del bene; il giudice deve indicare elementi che rendano plausibile il rischio di dispersione, alienazione, occultamento o deterioramento nelle more del giudizio.
  • La mera prevedibilità normativa della confisca (es. confisca obbligatoria per reati stupefacenti) non giustifica automaticamente il sequestro preventivo: il carattere anticipatorio della misura richiede una valutazione di proporzionalità e necessità.
  • Se la difesa fornisce elementi sulla lecita provenienza dei beni, il giudice deve affrontare e motivare su tali allegazioni; l'omessa considerazione integra un possibile vizio motivazionale.
  • In caso di motivazione insufficiente sul periculum, la Cassazione può annullare il provvedimento e rinviare per nuovo esame, non sempre revocando il sequestro ma imponendo al giudice di integrare la motivazione secondo i criteri indicati.

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