Sentenza n. 2111/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione prima, n. 05416/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento AGCM che ha accertato l'inottemperanza a impegni assunti in materia di pratiche commerciali e ha irrogato una sanzione amministrativa di 500.000 euro
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha contestato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la sanzione AGCM. Con il primo motivo ha dedotto l'erroneità della valutazione degli inadempimenti, sostenendo che: la mancata tempestiva modifica della tabella relativa al calcolo del risparmio fino a 500 euro fosse irrilevante, poiché il claim era rimasto veritiero; l'impegno non prevedeva una precisa periodicità di aggiornamento; la pagina esplicativa era stata consultata da una percentuale minima di utenti; la diversa indicazione della quota di mercato nella homepage e nella pagina “Come Funziona” non integrasse una violazione degli impegni, poiché i dati si riferivano a perimetri diversi, erano entrambi veritieri e la pubblicazione in homepage sarebbe stata richiesta dall'IVASS. È stata inoltre contestata l'idoneità decettiva della discrasia e l'assenza di una concreta incidenza sui consumatori. Con il secondo motivo è stata censurata la quantificazione della sanzione, deducendo l'erronea applicazione dei criteri dell'art. 11 della legge n. 689/1981, la mancata considerazione dell'assenza di danni concreti ai consumatori, della colpa e delle iniziative spontanee di cessazione, l'erronea individuazione della durata dell'infrazione e l'illegittimo riferimento al fatturato globale anziché ai ricavi del settore interessato. L'AGCM ha chiesto il rigetto dell'appello.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha preliminarmente dichiarato tardiva la memoria dell'AGCM, depositata oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, ma ha comunque deciso il merito. Ha affermato che l'art. 27, commi 7 e 12, del Codice del consumo rende sanzionabile il semplice mancato rispetto integrale degli impegni formalizzati e resi obbligatori, senza necessità di dimostrare che l'inosservanza costituisca autonomamente una pratica commerciale scorretta o abbia prodotto un danno concreto ai consumatori. Gli impegni devono essere eseguiti esattamente secondo le modalità valutate dall'Autorità; un'esecuzione difforme non può essere ritenuta satisfattiva sulla base della sua presunta equivalenza sostanziale. Quanto al primo inadempimento, il mancato aggiornamento della tabella dal giugno 2017 al dicembre 2020 non rispettava l'obbligo di aggiornamento “periodico”: l'espressione implica intervalli regolari e, in ragione della funzione informativa dell'impegno, richiedeva almeno una verifica annuale o infra-annuale dei criteri di calcolo. La persistente veridicità del claim non escludeva l'inadempimento, perché l'impegno mirava a garantire informazioni attuali sui criteri e parametri del risparmio. Quanto al secondo inadempimento, sebbene gli impegni imponessero l'indicazione delle quote di mercato nella pagina “Come Funziona” e non espressamente nella homepage, il dato pubblicato nella homepage doveva essere coerente con quello della pagina esplicativa. La diversa percentuale, calcolata secondo criteri differenti e mai aggiornata, era idonea a confondere il consumatore e vanificava l'utilità dell'impegno. La società avrebbe dovuto concordare con l'AGCM, eventualmente con l'IVASS, un dato unico e coerente; la presunta richiesta dell'IVASS non è stata provata. È stata respinta anche la censura sulla sanzione: il riferimento al fatturato globale è legittimo perché idoneo a riflettere la dimensione economica complessiva del professionista e a garantire l'effetto deterrente, mentre il fatturato del solo settore interessato potrebbe non assicurare tale funzione. L'assenza di consumatori concretamente lesi non imponeva una riduzione della sanzione. Pur rilevando che la durata della seconda condotta avrebbe potuto essere circoscritta al periodo settembre 2018-dicembre 2020 e che la prima avrebbe potuto decorrere da qualche mese successivo al giugno 2017, il Collegio ha ritenuto non necessaria alcuna riduzione, poiché l'AGCM aveva determinato la sanzione in modo globale e forfettario e l'importo di 500.000 euro era proporzionato al fatturato globale superiore a 77 milioni di euro e al margine operativo lordo superiore a 31 milioni. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti del sindacato non costituito.
Norme richiamate
art. 27, comma 7, d.lgs. 206/2005
Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale, l'Autorità può ottenere dal professionista responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità.
Gli impegni, se valutati idonei dall'Autorità, possono definire il procedimento senza accertamento dell'infrazione e, una volta formalizzati, vincolano il professionista secondo le modalità specificamente previste.
art. 27, comma 12, d.lgs. 206/2005
In caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro, anche tenuto conto delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.
L'illecito si perfeziona con il mancato rispetto integrale degli impegni formalizzati, senza necessità di provare un'ulteriore pratica commerciale scorretta o un danno concreto al consumatore; le condizioni economiche del professionista possono essere considerate nella quantificazione.
art. 11 l. 689/1981
I criteri di gravità della violazione, opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze, personalità dell'autore e condizioni economiche sono rilevanti per la graduazione della sanzione, nei limiti del sindacato esercitabile dal giudice amministrativo anche con giurisdizione di merito.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il deposito della memoria oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, in presenza di termini dimidiati, è tardivo.
Massime di principio
- La violazione degli impegni assunti ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del consumo e formalizzati in un provvedimento dell'AGCM costituisce un illecito autonomo, che si perfeziona con la non integrale coincidenza tra la condotta prescritta e quella concretamente tenuta, senza necessità di dimostrare che l'inosservanza integri anche una pratica commerciale scorretta o abbia cagionato un danno concreto ai consumatori.
- Gli impegni resi obbligatori dall'AGCM devono essere eseguiti esattamente secondo le modalità, gli adempimenti e le tempistiche risultanti dal provvedimento di formalizzazione; un'esecuzione diversa, anche se ritenuta sostanzialmente equivalente dal professionista, non è satisfattiva, salvo la corretta interpretazione della clausola che individua l'obbligo.
- L'obbligo di aggiornamento periodico di un'informazione destinata a rendere attuali i criteri di calcolo di un vantaggio economico implica intervalli regolari e una verifica almeno annuale o infra-annuale, quando la variabilità dei parametri possa incidere sulla comprensione del consumatore; la persistente veridicità del claim principale non esclude l'inadempimento dell'obbligo informativo accessorio.
- Quando un professionista pubblica dati informativi collegati tra loro in diverse sezioni della propria piattaforma, i dati devono essere coerenti quanto a criteri e perimetro di riferimento; la pubblicazione di percentuali divergenti può vanificare l'utilità dell'impegno informativo e risultare idonea a confondere il consumatore, anche senza prova di un danno concreto o di una decisione effettivamente alterata.
- Ai fini della quantificazione della sanzione per inottemperanza agli impegni, il riferimento di base al fatturato globale del professionista è legittimo e può essere preferibile ai ricavi del solo settore interessato, perché riflette la complessiva dimensione economica dell'impresa e assicura l'effettività e la funzione deterrente della sanzione.
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